Data pubblicazione: 28 maggio 2010
Delibera 17 maggio 2010
VIS 29/10
Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati di qualità dei servizi commerciali di vendita di energia ai sensi dell’articolo 39 del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV)
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 maggio 2010
Viste:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 novembre 2008, ARG/com 164/08, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQV).
Considerato che:
- l'articolo 2, comma 21.1, del TIQV prevede che siano tenuti al rispetto delle disposizioni del TIQV tutti i venditori relativamente ai clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, ed ai clienti finali di gas naturale alimentati in bassa pressione;
- l'articolo 39 del TIQV prevede per i venditori di cui al precedente alinea l'obbligo della comunicazione dei dati relativi alla qualità dei servizi commerciale di vendita con cadenza semestrale, entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno;
- con nota interna in data 14 maggio 2009 il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ha comunicato all'Autorità l'elenco dei venditori sia del servizio elettrico sia del servizio gas che risultano non avere ancora adempiuto all'obbligo di comunicazione con riferimento ai dati relativi al secondo semestre del 2009;
- con riferimento al secondo semestre 2009, le aziende di vendita dovevano completare l'invio dei dati di qualità dei servizi telefonici entro il 28 febbraio 2010 secondo quanto previsto dal TIQV; tale termine è stato prorogato una prima volta per tutte le imprese al 12 marzo 2010 e una seconda volta, limitatamente alle imprese che non avevano ancora comunicato i dati, al 26 marzo 2010;
- tutte le aziende di vendita hanno ricevuto attraverso il sistema telematico:
- in data 9 febbraio 2010 una e-mail recante l'avviso di apertura della raccolta dati relativa alla qualità dei servizi di vendita;
- - in data 24 febbraio 2010 una e-mail con il sollecito della scadenza al 28 febbraio;
- - in data 26 febbraio 2010 una e-mail recante l'avviso di ulteriore proroga della scadenza al 12 marzo 2010 per tenere conto delle novità introdotte nella prima edizione della raccolta;
- alle 132 aziende di vendita che non avevano ancora effettuato l'invio definitivo dei dati alla data del 26 febbraio 2010, è stata inviata una e-mail il 17 marzo 2010 che annunciava la chiusura definitiva del sistema al 26 marzo 2010;
- alcune aziende presenti nell'anagrafe operatori dell'Autorità come operatori di vendita hanno comunicato di non avere svolto attività di vendita nel periodo 1° luglio 2009 - 31 dicembre 2009;
- alla data di pubblicazione del presente provvedimento 108 aziende di vendita risultano non avere adempiuto all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 39 del TIQV, con riferimento ai dati relativi al secondo semestre del 2009.
Ritenuto che:
- sia necessario assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39 del TIQV intimando agli esercenti, riportati nell'elenco di cui all'Allegato A, che ancora non vi abbiano provveduto, l'adempimento degli obblighi di comunicazione sopra richiamati entro il 30 giugno 2010;
- il mancato rispetto di quanto disposto al precedente alinea possa costituire presupposto per l'avvio di istruttoria formale volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95
DELIBERA
- di intimare ai venditori, che non vi hanno ancora provveduto alla data di pubblicazione del presente provvedimento ed indicati all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'adempimento entro il 30 giugno 2010, tramite il sistema telematico appositamente predisposto, degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 30 del TIQV per quanto di competenza del secondo semestre 2009;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio di notificare agli esercenti interessati il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato, con avviso di ricevimento e di provvedere a far riaprire il sistema telematico per le sole aziende di vendita interessate per permettere l'adempimento degli obblighi di comunicazione relativamente alla qualità commerciale dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas per quanto di competenza del secondo semestre 2009;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
17 maggio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis
Allegati: