Data pubblicazione: 01 marzo 2010
Delibera 25 febbraio 2010
ARG/gas 24/10
Determinazione della tariffa per i servizi marittimi relativa all’anno termico 2009-2010 per la società Terminale GNL Adriatico Srl, in attuazione della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 febbraio 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
- la comunicazione della Direzione tariffe dell'Autorità al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (prot. generale P/62524 del 27 ottobre 2009).
Considerato che:
- al fine di consentire l'approdo e l'effettiva immissione di Gnl presso il proprio terminale di rigassificazione, la società Terminale GNL Adriatico Srl offre servizi marittimi di rimorchio e di ormeggio al di fuori di un ambito portuale; e che tali servizi non sono regolati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- l'articolo 9 della deliberazione ARG/Gas 92/08 prevede che le condizioni economiche relative ad eventuali ulteriori servizi offerti dall'impresa di rigassificazione siano definite sulla base dei costi sottostanti la loro erogazione, opportunamente enucleati dai costi riconosciuti nella tariffa di rigassificazione, e sottoposte ad approvazione da parte dell'Autorità, anche al fine di garantire condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie agli utenti del terminale di rigassificazione;
- la società Terminale GNL Adriatico Srl con comunicazione in data 24 settembre 2009 (prot. generale A/55940 del 29 settembre 2009), ha presentato, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2, della deliberazione ARG/gas 92/08, la proposta tariffaria per i servizi marittimi di rimorchio e di ormeggio relativa all'anno termico 2009-2010 (di seguito: proposta tariffaria);
- in data 27 ottobre 2010, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società Terminale GNL Adriatico Srl (prot. generale P/62529 del 27 ottobre 2009), richiesta di approfondimenti ed integrazioni;
- le integrazioni fornite dalla società Terminale GNL Adriatico Srl, con lettera in data 14 dicembre 2009 (prot. generale A/73875 del 14 dicembre 2009), non sono risultate idonee a chiarire e superare le criticità riscontrate nella proposta tariffaria; e che pertanto gli uffici dell'Autorità, con la comunicazione delle risultanze istruttorie avvenuta con lettera in data 29 dicembre 2009 (prot. generale P/75920 del 29 dicembre 2010), hanno:
- rilevato che il permanere delle criticità riscontrate nella proposta tariffaria ne preclude l'approvazione, sussistendo pertanto i presupposti per la determinazione dei corrispettivi per i servizi marittimi da parte dell'Autorità, sulla base delle informazioni in suo possesso;
- riconosciuto a tal fine alla società, in via del tutto eccezionale in ragione della particolarità della materia, un termine per la presentazione di ulteriori elementi;
- la società Terminale GNL Adriatico Srl, con lettera in data 26 gennaio 2010 (prot. generale A/4030 del 27 gennaio 2010), ha fornito gli elementi richiesti ed ha evidenziato, tra l'altro, l'esigenza di assicurare la copertura dei costi associati all'erogazione del servizio;
- con comunicazione in data 27 ottobre 2009 (prot. generale P/62524 del 27 ottobre 2010), successivamente alla comunicazione del 7 agosto 2009, l'Autorità ha informato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, salvo diverso avviso, avrebbe proceduto alla definizione delle condizioni economiche per i servizi marittimi offerti dalla società Terminale GNL Adriatico Srl.
Ritenuto che:
- sia necessario determinare la tariffa per i servizi marittimi di rimorchio e di ormeggio per l'anno termico 2009-2010, prevedendo un opportuno meccanismo di garanzia dei ricavi al fine di consentire all'impresa di rigassificazione di coprire i costi fissi associati all'erogazione del servizio;
- sia necessario prevedere l'applicazione della tariffa di cui al precedente alinea, fino ad eventuale diversa determinazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DELIBERA
- di provvedere alla determinazione del corrispettivo per i servizi marittimi di rimorchio e di ormeggio per l'anno termico 2009-2010, pari a 151.175,44 euro/approdo;
- di prevedere che, ai fini dell'aggiornamento del corrispettivo per i servizi marittimi di rimorchio ed ormeggio, siano considerati gli eventuali scostamenti tra i ricavi effettivamente conseguiti dall'impresa, a copertura dei costi fissi, pari al prodotto di 137.807,21 euro/approdo per il numero effettivo di approdi e i costi fissi di riferimento posti a base del corrispettivo di cui al punto 1, nonché il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
- di notificare alla società Terminale GNL Adriatico Srl, con sede legale in piazza della Repubblica, n. 14/16, 20124, Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
25 febbraio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis