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Data pubblicazione: 01 marzo 2010

Delibera 25 febbraio 2010

ARG/gas 23/10

Disposizioni in materia di corrispettivi presso i punti di riconsegna con contratti di fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilità e impianti industriali con alimentazione dual fuel di cui all’articolo 18, comma 6, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 30 luglio 2005, n. 166/05

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 febbraio 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2006, n. 192/06 (di seguito: deliberazione n. 192/06);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05, come integrata con la deliberazione n. 192/06 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2006, n. 10/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2006, n. 84/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 171/06 (di seguito: deliberazione n. 171/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 277/07 (di seguito: deliberazione n. 277/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05.

Considerato che:

  • con i commi da 10.2 a 10.4 della deliberazione n. 166/05 l'Autorità ha definito una disciplina di riduzioni dei corrispettivi di trasporto CPu e CRr nei punti di riconsegna che alimentano i clienti finali con contratti di fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilità e impianti industriali con alimentazione dual fuel, individuati ai sensi della procedura di emergenza climatica, prevedendo altresì l'applicazione di una maggiorazione dei medesimi corrispettivi ove a fronte di un ordine di interruzione si verifichino scostamenti tra la capacità utilizzata e la capacità complessivamente conferita al netto della capacità che beneficia della riduzione;
  • con il comma 18.6 della medesima deliberazione l'Autorità ha stabilito che per l'anno termico 2005-2006, la riduzione e la maggiorazione di cui al precedente alinea fossero pari rispettivamente al 30 ed al 60 per cento;
  • con la deliberazione n. 192/06 l'Autorità ha stabilito le riduzioni e le maggiorazioni per l'anno termico 2006/2007;
  • i richiamati commi da 10.2 a 10.4 della deliberazione n. 166/05 sono stati abrogati, a decorrere dall'anno termico 2007/2008, con la deliberazione n. 277/07 che ha definito disposizioni in materia di contenimento dei consumi di gas naturale ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007;
  • nell'inverno 2005/2006 è stata attivata la procedura di emergenza climatica ed è stata richiesta l'interruzione di tutte le forniture di gas naturale con clausole di interrompibilità oggetto delle richiamate disposizioni della deliberazione n. 192/06; e che nell'anno termico 2006/2007 non è stata richiesta la riduzione delle forniture;
  • alcuni clienti finali interessati dalla richiesta di cui al precedente alinea, hanno segnalato all'Autorità che:
    1. tra i clienti inadempienti alla clausola di interrompibilità, ve ne sono alcuni per i quali l'inadempimento è limitato entro misure marginali, avendo essi assicurato una riduzione dei prelievi per quantitativi quasi corrispondenti a quelli convenuti o comunque rilevanti;
    2. in molti casi l'inadempimento è riconducibile, anche per la sua limitata entità, a situazioni non completamente sotto il controllo dei clienti finali stessi;
    3. rispetto a tali casi, l'applicazione della maggiorazione dei corrispettivi di trasporto all'intera quota di capacità per la quale era stata riconosciuta la riduzione, risulta particolarmente penalizzante e sproporzionata, rispetto al reale contributo per la sicurezza del sistema apportato da tali clienti;
  • tali segnalazioni evidenziano un'esigenza di equità sostanziale nel trattamento di dei predetti clienti finali che hanno comunque fornito un significativo contribuito alla sicurezza del sistema; tuttavia, l'eventuale tutela di tali situazioni deve tenere in considerare anche le preminenti esigenze di:
    1. non introdurre discriminazioni nei confronti dei clienti finali che hanno invece adempiuto correttamente alle rispettive clausole di interrompibilità;
    2. limitare gli oneri per il sistema connessi con gli istituti introdotti con la deliberazione n. 166/05;
  • queste ultime esigenze potrebbero essere garantite esonerando la predetta categoria di clienti finali dal solo obbligo di versare le maggiorazioni tariffarie, fatto salvo invece l'obbligo di restituire le somme percepite a titolo di riduzione.

Ritenuto che:

  • sia opportuno introdurre una specifica disciplina per i clienti finali che non abbiano rispettato le clausole di interrompibilità per quantitativi non significativi, coerente con le esigenze di equità sostanziale nei limiti sopra prospettati;
  • sia a tal fine necessario, ai fini dell'applicazione del comma 10.3 della deliberazione n. 166/05, individuare una soglia di scostamento, rappresentativa di una quota significativa di riduzione dei prelievi effettuata, al di sotto della quale non si applichino né riduzioni né maggiorazioni dei corrispettivi di trasporto;
  • sia necessario limitare l'efficacia della predetta  disciplina all'anno termico 2005/2006 nel quale sono state applicate le maggiorazioni di cui ;
  • sia necessario prevedere che gli oneri aggiuntivi per le imprese di trasporto derivanti dalle integrazioni di cui ai precedenti alinea trovino copertura mediante il fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas di cui alla deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297/05

DELIBERA

  1. di prevedere che, ove lo scostamento di cui al comma 10.3 della deliberazione n. 166/05 sia risultato inferiore al 15% della capacità che ha beneficiato della riduzione di cui al comma 10.2 della medesima deliberazione, l'impresa di trasporto non applichi né la predetta riduzione né la maggiorazione di cui al comma 10.3 della medesima deliberazione;
  2. di prevedere che le disposizioni di cui al punto 1 trovino applicazione per l'anno termico 2005/2006;
  3. di prevedere che l'impresa di trasporto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento:
    • riconosca agli utenti interessati, per quanto di competenza, un importo pari alla maggiorazione riscossa e non dovuta per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2;
    • trasmetta ai medesimi utenti un prospetto riepilogativo riguardante la ripartizioni di detti importi per ciascun punto di riconsegna interessato;
  4. di prevedere che gli oneri aggiuntivi per le imprese di trasporto pari all'importo di cui al punto precedente trovino copertura mediante il fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas di cui alla deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297/05;
  5. di prevedere che, ai fini del precedente alinea, l'impresa di trasporto comunichi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) ed all'Autorità entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento l'ammontare dell'importo di cui al precedente alinea, nonché per ciascun punto di riconsegna interessato, con riferimento all'anno termico 2005/2006, l'indicazione dei corrispettivi unitari di trasporto applicati, delle relative capacità conferite, dello scostamento rilevato e dell'ammontare delle maggiorazioni riscosse;
  6. la Cassa riconosce all'impresa di trasporto gli importi di cui al punto precedente entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione;
  7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità;
  8. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa.


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.


25 febbraio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis