Data pubblicazione: 24 febbraio 2010
Delibera 19 febbraio 2010
ARG/gas 20/10
Disposizioni urgenti per l’applicazione dei corrispettivi unitari di capacità di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativi ai conferimenti nei punti di uscita della rete nazionale di gasdotti per l’anno 2010
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19 febbraio 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- il codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A. approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: codice di rete);
- la deliberazione 30 luglio 2008, ARG/gas 102/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 102/08);
- la deliberazione 6 novembre 2008 ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la deliberazione 28 maggio 2009 ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09), ed in particolare l'allegato A;
- la deliberazione 29 dicembre 2009 ARG/gas 209/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 209/09);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09 (di seguito: deliberazione GOP 46/09);
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013" (di seguito: RTTG), approvata con la deliberazione ARG/gas 184/09;
- la deliberazione 21 dicembre 2009 ARG/gas 198/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 198/09).
Considerato che:
- con riferimento ai punti di uscita dalla rete nazionale di gasdotti l'impresa maggiore di trasporto è tenuta, ai sensi dell'articolo 9 della deliberazione n. 137/02, a conferire la relativa capacità per periodi di un anno termico (1 ottobre di ciascun anno - 30 settembre dell'anno successivo);
- i conferimenti di capacità relativi all'anno termico 2009-2010 sono stati effettuati con riferimento a punti di uscita individuati da Snam Rete Gas ed approvati dall'Autorità con la deliberazione ARG/gas 102/08;
- con la RTTG, l'Autorità, nel definire la nuova disciplina tariffaria per i servizi di trasporto e dispacciamento, ha previsto che:
- le tariffe ed i corrispettivi approvati dall'Autorità si applichino con riferimento a ciascun anno, vale a dire al periodo che intercorre tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno;
- i punti di uscita dalla rete nazionale di gasdotti, individuati dall'impresa maggiore, siano coerenti con gli ambiti tariffari per il servizio di distribuzione definiti dalla deliberazione ARG/gas 159/08;
- con deliberazione ARG/gas 198/09, l'Autorità ha approvato le tariffe di trasporto e dispacciamento per l'anno 2010, ivi inclusi i corrispettivi unitari di capacità CPu, relativi ai conferimenti nei punti di uscita della rete nazionale;
- Snam Rete Gas con comunicazione Prot A/4545 del 29 gennaio 2010, ha segnalato che i punti di uscita individuati ai sensi dell'articolo 7 della RTTG, cui si riferiscono i corrispettivi CPu approvati con la deliberazione ARG/gas 198/09, non corrispondono ai punti di uscita rispetto ai quali la società ha effettuato i conferimenti per l'anno termico 2009-2010; più precisamente alcune delle aree di uscita rispetto alle quali sono stati effettuati i conferimenti di capacità intersecano più aree di uscita definite dalla RTTG, con la conseguenza che alle capacità conferite in una medesima area di uscita dovrebbero applicarsi corrispettivi di capacità differenziati;
- quanto sopra pone l'esigenza di garantire la corretta applicazione dei nuovi corrispettivi CPu anche per il periodo 1 gennaio-30 settembre 2010, senza peraltro introdurre eccessivi oneri gestionali per l'impresa di trasporto e significative alterazioni dei rapporti contrattuali in essere con gli utenti per quanto riguarda la determinazione delle capacità conferite ai punti di uscita e la gestione del relativo bilanciamento commerciale;
- la predetta esigenza è assicurata prevedendo che:
- i corrispettivi CPu approvati per l'anno 2010 siano associati, limitatamente al periodo 1 gennaio - 30 settembre, ai punti di uscita rispetto ai quali è stata conferita la capacità per l'anno termico 2009-2010;
- ai fini dell'applicazione della disciplina del bilanciamento commerciale continuino ad essere considerate per l'anno termico 2009-2010 i punti di uscita rispetto ai quali è avvenuto il conferimento di capacità.
- in ragione dell'approssimarsi delle scadenze previste dal codice di rete per la fatturazione dei corrispettivi di trasporto, l'eventuale espletamento degli adempimenti previsti dalla deliberazione GOP 46/09 in materia di procedimenti per l'adozione di provvedimenti generali, potrebbe pregiudicare la corretta applicazione della nuova disciplina tariffaria.
Ritenuto che:
- sia opportuno, al fine di assicurare agli utenti certezza sul valore delle tariffe per il servizio di trasporto entro i termini previsti per la fatturazione dei corrispettivi di trasporto relativamente al mese di gennaio 2010, ed evitare gli oneri amministrativi relativi alla ripetizione delle operazioni di conferimento della capacità di trasporto, associare, a titolo di acconto, limitatamente al periodo gennaio-settembre 2010, a ciascuna area di uscita considerata ai fini del conferimento di capacità, il corrispondente corrispettivo di capacità CPu approvato con deliberazione ARG/gas 198/09, inteso come il minore valore dei corrispettivi dei punti di uscita che intersecano ciascuna area rispetto alla quale è avvenuto il conferimento di capacità;
- contestualmente, sia opportuno avviare un procedimento per definire, limitatamente al periodo gennaio-settembre 2010, le modalità di conguaglio delle somme versate dagli utenti del servizio alle imprese di trasporto al fine di allineare tali somme con gli importi che avrebbero dovuto essere versati se i conferimenti di capacità fossero stati allineati con le nuove aree tariffarie; non sia opportuno prevedere modifiche né alla disciplina del bilanciamento commerciale, né ai valori della componente Qt di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09, come definiti con la deliberazione ARG/gas 209/09;
- sussistano le condizioni di urgenza ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della deliberazione GOP 46/09, per l'adozione delle predette misure senza il preventivo svolgimento del procedimento di consultazione;
DELIBERA
- di prevedere che ai fini della valorizzazione economica della capacità conferita nei punti di uscita della rete nazionale di gasdotti per il periodo 1 gennaio 2010-30 settembre 2010, si applichino i corrispettivi riportati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
- di avviare un procedimento per definire, limitatamente al periodo gennaio-settembre 2010, le modalità di compensazione tra le somme versate dagli utenti del servizio alle imprese di trasporto applicando alle capacità conferite i corrispettivi di cui al punto 1. e le somme determinate applicando alle capacità conferite i corrispettivi di capacità CPu approvati per l'anno 2010;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita.
19 febbraio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis