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Data pubblicazione: 23 giugno 2010

Delibera 22 aprile 2010

GOP 19/10

Determinazione della misura del contributo, per l’anno 2010, per il funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 aprile 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 23 agosto 2004 n. 239;
  • la legge 30 dicembre 2004 n. 312 (di seguito: legge n. 312/04);
  • la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266/05);
  • la legge 23 febbraio 2006 n. 51;
  • la legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Finanziaria 2010), articolo 2, comma 241;
  • il Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), quale risulta a seguito della deliberazione del 27 gennaio 2010, GOP n. 05/10;
  • la deliberazione 22 giugno 2007, n. 143/07, con la quale l'Autorità ha definito, in via generale, le modalità di contribuzione ai propri oneri di funzionamento (di seguito: deliberazione n. 143/07);
  • la deliberazione 23 giugno 2008 - GOP 35/08 recante "Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti ed consumatori". (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
  • la deliberazione del 21 dicembre 2009 - GOP 65/09, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010;
  • la deliberazione del 27 gennaio 2010, GOP n. 06/10, con cui è stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2010.

Considerato che :

  • il comma 38 dell'articolo 2 della legge n. 481/95, come modificato dal comma 68 bis dell'articolo 1 della legge n. 266/05 stabilisce che, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità, si provvede unicamente mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente;
  • l'Autorità, ai sensi della predetta disposizione, può determinare variazioni nella misura della contribuzione entro il sopra richiamato limite dell'uno per mille con la procedura disciplinata dal comma 65, dell'articolo 1, della legge n. 266/05;
  • il predetto comma 65 stabilisce che la deliberazione dell'Autorità con cui si determina la misura della contribuzione deve essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, la suddetta deliberazione diviene esecutiva;
  • il comma 40 dell'articolo 2 della legge n. 481/95, come modificato dal comma 24 dell'articolo 18 della legge 312/04, prevede che le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, a titolo di contributo, affluiscano direttamente al bilancio dell'Autorità;
  • l'Autorità ha dovuto procedere, con deliberazione GOP n. 06/10, alla prima variazione del Bilancio di previsione per il corrente esercizio per assolvere all'obbligo imposto dalla legge finanziaria 2010 e finalizzato ad assicurare un finanziamento straordinario in favore di talune Autorità amministrative indipendenti in difficoltà finanziarie. Tale finanziamento prevede, in particolare, che l'Autorità, nel triennio 2010-2012, attribuisca complessivamente 32,5 milioni di euro - a valere sulle entrate per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas derivanti dal contributo dei soggetti regolati di cui alla legge 481/95 e s.m.i. - in favore dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, del Garante per la protezione dei dati personali e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui euro 8,7 milioni già trasferiti ed imputati all'esercizio 2010.

Ritenuto che:

  • la misura del contributo, una volta definita, determini l'ammontare dei versamenti in favore dell'Autorità da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e costituisca l'unica fonte di entrata dell'Autorità stessa per far fronte ai propri oneri di funzionamento;
  • la misura del contributo per l'anno 2010 debba essere riferita da ciascun soggetto operante nei settori dell'energia elettrica e del gas ai ricavi risultanti dal bilancio approvato relativamente all'esercizio 2009;
  • nel contesto di uno scenario macroeconomico mondiale di perdurante incertezza e in ragione degli esiti di un'attività di studio e analisi mirati alla comprensione delle dinamiche del prezzo del petrolio sui mercati internazionali e alla conseguente ricaduta sui ricavi delle società energetiche, sia ragionevole ipotizzare nel periodo in riferimento una significativa contrazione dei ricavi dei soggetti regolati;
  • nonostante le previsioni di cui al precedente alinea e gli assai gravosi oneri imposti, a vantaggio di altre Autorità in difficoltà finanziarie, sul Bilancio dell'Autorità per l'esercizio corrente dalla legge Finanziaria 2010, in una logica di efficientamento delle risorse e di non aggravamento nei confronti degli operatori di settore in una fase di crisi economica su scala mondiale, sia opportuno prevedere anche per l'anno 2010 una stima di entrate basata sul mantenimento dell'aliquota nella misura dello 0,3 per mille, così come negli anni scorsi;
  • sia opportuno confermare un'unica forma di versamento del contributo 2010 tramite bonifico effettuato su apposito conto corrente intestato all'Autorità, i cui dati saranno comunicati all'Autorità utilizzando il sistema informatico di comunicazione, introdotto con deliberazione GOP 35/08, nonché tutte le altre indicazioni e modalità di contribuzione di carattere generale di cui alla deliberazione n. 143/07

 

DELIBERA

  1. di confermare per l'anno 2010, nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2009, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995 n. 481e s.m.i., dovuto dai soggetti operanti nei settori di competenza;
  2. di disporre che tale contributo dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, da effettuarsi secondo le indicazioni e le modalità di cui alla deliberazione n. 143/07, venga versato entro il 31 luglio 2010, tramite bonifico bancario effettuato su apposito conto corrente intestato all'Autorità, i cui estremi saranno indicati sul sito internet dell'Autorità;
  3. di disporre che, entro il 15 settembre 2010, i soggetti obbligati al versamento del contributo, inviino all'Autorità i dati relativi alla contribuzione, utilizzando il sistema informatico di comunicazione introdotto con la citata deliberazione GOP 35/08;
  4. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione di cui al combinato disposto dei commi 65 e 68 bis, dell'articolo 1, della legge n. 266/05;
  5. di pubblicare la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


22 aprile 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis