Data pubblicazione: 16 febbraio 2010
Delibera 15 febbraio 2010
ARG/elt 16/10
Aggiornamento per gli anni 2005, 2006 e 2007 del valore del fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 11 dicembre 2007 n. 316/07, relativo alla società Idroelettrica Valcanale S.a.s.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 15 febbraio 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 96/04);
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'allegato A alla deliberazione n. 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 202/06 (di seguito: deliberazione n. 202/06);
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2007, n. 30/07 (di seguito: deliberazione n. 30/07);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007 n. 109/07 (di seguito: deliberazione n. 109/07);
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2007 n. 136/07 (di seguito: deliberazione n. 136/07);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07 (di seguito: deliberazione n. 316/07);
- la deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2008, ARG/elt 8/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 8/08);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008 ARG/elt 21/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 21/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2008 ARG/elt 54/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 54/08);
- la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2008 ARG/elt 62/08;
- la deliberazione dell'Autorità 17 giugno 2008 ARG/elt 78/08;
- la deliberazione dell'Autorità 11 settembre 2008 ARG/elt 121/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 121/08);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2008 ARG/elt 183/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 183/08);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008 ARG/elt 196/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 196/08);
- la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2009 ARG/elt 14/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 14/09);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2009 ARG/elt 163/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 163/09);
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2009 ARG/elt 172/09.
Considerato che:
- il comma 49.1 del Testo integrato ha istituito il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- la deliberazione n. 96/04 ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
- ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, ai sensi del comma 49.3 del Testo integrato sono state condotte specifiche istruttorie;
- la deliberazione n. ARG/elt 163/09 ha determinato, per la società Idroelettrica Valcanale S.a.s, il fattore di correzione specifico aziendale (Csa) dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, di cui al comma 49.3 del Testo integrato, pari a 0,4730;
- il comma 49.3 del Testo integrato ha stabilito che in ciascun anno l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale è pari al fattore Csa moltiplicato per il ricavo ammesso perequato di ciascun anno;
- il comma 49.5 del Testo integrato ha stabilito che il fattore di correzione Csa sia aggiornato annualmente in coerenza con le modalità di aggiornamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura della remunerazione del capitale investito;
- l'articolo 1 della deliberazione n. 316/07 ha stabilito le modalità per l'aggiornamento del fattore di correzione Csa per gli anni 2005, 2006 e 2007;
- l'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 62/08 ha disposto che, a titolo di acconto e salvo conguaglio, la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) versi alle imprese per le quali la fissazione del fattore Csa sia avvenuta successivamente alla citata deliberazione, entro 90 giorni dalla deliberazione di fissazione del fattore Csa, gli importi spettanti per gli anni 2005, 2006 e 2007, pari ciascuno all'80% dell'ammontare liquidato per l'anno 2004;
- i dati necessari, ai sensi della deliberazione n. 316/07, all'aggiornamento del fattore di correzione Csa per gli anni 2005, 2006 e 2007 per la società Idroelettrica Valcanale S.a.s. sono stati acquisiti tramite raccolte dati predisposte dalla Direzione tariffe per l'aggiornamento annuale dei corrispettivi tariffari, per la comunicazione dei ricavi eccedentari il vincolo V1 e per la perequazione generale;
- nell'aggiornamento annuale del fattore di correzione Csa, per gli anni 2006 e 2007 deve essere riconosciuto il valore degli investimenti effettuati dall'impresa negli anni 2004 e 2005, limitatamente a quelli iscritti nello stato patrimoniale del bilancio di esercizio
- i dati relativi agli investimenti effettuati negli anni 2004 e 2005 dalla società Idroelettrica Valcanale S.a.s. necessari all'aggiornamento del fattore di correzione Csa per gli anni 2006 e 2007, sono stati richiesti alla medesima società mediante apposita modulistica inviata dalla Direzione tariffe;
- con comunicazione del 11 dicembre 2009 (prot. Autorità 073890 del 14 dicembre 2009), la società Idroelettrica Valcanale S.a.s. ha trasmesso i dati richiesti di cui al precedente alinea.
Ritenuto opportuno:
- sulla base dei dati in possesso degli uffici dell'Autorità per la società Idroelettrica Valcanale S.a.s. aggiornare il coefficiente Csa, per gli anni 2005, 2006 e 2007, nella misura pari, rispettivamente, a "0,4533", "0,4636" e "0,4474"
DELIBERA
- di determinare per la società Idroelettrica Valcanale S.a.s. l'aggiornamento il coefficiente Csa per gli anni 2005, 2006 e 2007, nella misura pari, rispettivamente, a "0,4533", "0,4636" e "0,4474";
- di disporre che la Cassa corrisponda alla società di cui al precedente punto 1. gli ammontari relativi alla perequazione specifica aziendale per gli anni 2005, 2006 e 2007 indicati sulla base dei fattori di cui al medesimo punto 1. e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Idroelettrica Valcanale S.a.s. e alla Cassa.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
15 febbraio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis