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Data pubblicazione: 03 novembre 2010

Delibera 21 ottobre 2010

AGI 16/10

Domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società Assocogen Vicenza S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 ottobre 2010

Visti:
 

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato";
  • il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa" e successive modificazioni (di seguito: legge fallimentare);
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali", in particolare l'art. 22;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 29 aprile 1992, n. 6, recante "Prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'Enel, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilità a fonte rinnovabile";
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ( di seguito: Autorità) 16 giugno 1999, n. 27/99, recante "Procedura di controllo del rispetto della condizione di assimilabilità a fonte rinnovabile ai fini del trattamento economico previsto dal provvedimento CIP n. 6/92;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04, recante "Avvalimento della Cassa conguaglio per il settore elettrico per intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione";
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011", in particolare gli artt. 45, comma 2, lett. b), 47, 54 e 56;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2009, VIS 172/09, recante "Nuova verifica ispettiva presso l'impianto denominato centrale di cogenerazione di Zermeghedo";
  • la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2009, ARG/com 202/09, recante "Approvazione della Direttiva per l'armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana", e relativo allegato A;
  • la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2010, ARG/com 167/10, recante "Definizione di un Glossario contenente i principali termini utilizzati nei documenti di fatturazione, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09" e relativo allegato A;
  • la nota 21 giugno 2006, prot. EA/M06/3135/ea, del Direttore pro tempore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, con la quale l'esito delle verifiche è stato comunicato alla società titolare del medesimo impianto, Assocogen Vicenza S.r.l., oltre che alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), alla società Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A. (ora Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.) e alla Direzione DGERM del Ministero dello Sviluppo Economico;
  • la nota 21 giugno 2006, prot. EA/M06/3136/ea, del Direttore pro tempore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, con la quale la Cassa è stata incaricata di procedere al recupero dei contributi Cip 6 indebitamente percepiti;
  • la nota 8 agosto 2006 (prot. GRTN/2006008826) della società Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A. (ora Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.) di quantificazione dell'ammontare dei contributi indebitamente percepiti;
  • la nota 17 settembre 2008 (prot. CCSE n. 1839) con la quale la Cassa ha sollecitato il pagamento dell'importo indebitamente percepito da Assocogen Vicenza S.r.l., dopo averlo più volte ingiunto con note precedenti;
  • la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 18 dicembre 2007, n. 6686/07 (di seguito: sentenza n. 6686/07);
  • la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 giugno 2009, n.  3441/09 (di seguito: sentenza n. 3441/09);
  • la sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione fallimentare, 14 maggio 2009, n. 38;
  • la nota 22 luglio 2010, prot. gen. P 26430 del 22 luglio 2010, contenente la "Comunicazione delle risultanze istruttorie in esito alla verifica ispettiva effettuata presso l'impianto denominato centrale di cogenerazione di Zermeghedo (VI)", trasmessa al Curatore fallimentare della società Assocogen Vicenza S.r.l. ed alla società AIM- Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A.;
  • la nota 23 agosto 2010, prot. P29141, con la quale il Direttore pro tempore della Direzione Vigilanza e controllo dell'Autorità ha richiesto al Curatore fallimentare della società Assocogen Vicenza S.r.l. liberatoria sull'accesso agli atti richiesto dalla società AIM- Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A.;
  • la nota del Direttore pro tempore della Direzione Vigilanza e controllo dell'Autorità, 8 settembre 2010, prot. P30476.

Considerato che:

  • dall'1 febbraio 1998 al 31 dicembre 2005 l'impianto di produzione di energia elettrica e termica denominato centrale di cogenerazione di Zermeghedo, sito nel comune di Zermeghedo (VI) e nella titolarità di società Assocogen Vicenza S.r.l., ha percepito più di sei milioni di euro di contributi pubblici c.d. Cip6, previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9 e dal provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 29 aprile 1992, n. 6 per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate alle rinnovabili;
  • per la produzione di energia elettrica attraverso l'impianto in oggetto Assocogen Vicenza S.r.l. ha stipulato un contratto di affitto di azienda con la AIM - Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A., decorrente dall'1 dicembre 1998 e risolto consensualmente il 31 dicembre 2004;
  • il 10 ottobre 2005 e il 2 dicembre 2005 il Nucleo ispettivo della Cassa ha svolto, ai sensi della deliberazione n. 60/04, due verifiche ispettive con sopralluoghi presso l'impianto denominato centrale di cogenerazione di Zermeghedo;
  • all'esito delle verifiche ispettive l'Autorità ha ritenuto che dall'1 febbraio 1998 al 31 dicembre 2005 fosse insussistente il presupposto essenziale per l'erogazione dei contributi Cip6, ovvero il rispetto della condizione per l'assimilabilità a fonte rinnovabile, precisamente l'indice energetico Ien pari o maggiore a 0,51, di cui al Titolo I del provvedimento Cip n. 6/92;
  • con nota del 21 giugno 2006, prot. EA/M06/3135/ea, del Direttore pro tempore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, l'esito delle verifiche è stato comunicato alla società titolare del medesimo impianto, Assocogen Vicenza S.r.l., oltre che alla Cassa, alla società Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A. (ora Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.) e alla Direzione DGERM del Ministero dello Sviluppo Economico;
  • con nota in data 8 agosto 2006 (prot. GRTN/2006008826) la società Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A. (ora Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.) ha quantificato l'ammontare dei contributi indebitamente percepiti da Assocogen Vicenza S.r.l. nella misura di 949.383,65 euro (novecentoquarantanovemilatrecentoottantatre/sessantacinque);
  • sulla base della nota del 21 giugno 2006, prot. EA/M06/3136/ea, emessa dal Direttore pro tempore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, la Cassa ha chiesto ad AIM e Assocogen in solido la restituzione dei contributi Cip 6 indebitamente percepiti, per un ammontare complessivo pari a 6.344.433,76 euro;
  • con sentenza n. 6686/07, il TAR Lombardia ha respinto le censure sollevate da AIM e Assocogen avverso gli atti delle verifiche ispettive e quelli di recupero dei contributi, ma ha ritenuto illegittima la pretesa di restituzione in solido dell'intero  indebito, poiché l'Autorità avrebbe dovuto esercitare l'azione di ripetizione nei confronti del soggetto che aveva all'epoca chiesto e ottenuto i contributi, ovvero AIM per il periodo fino al 2004 e per un importo di contributi pari a 949.383,65 euro e Assocogen con riferimento al 2005 e per un importo di contributi pari a 5.395.050,11 euro;
  • con note 30 gennaio 2008, prot. n. P 2416 e P 2415, in attuazione della menzionata sentenza del TAR il Direttore pro tempore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità ha rettificato la ripartizione degli importi, ha comunicato l'esito delle verifiche ispettive è stato comunicato alle società Assocogen Vicenza S.r.l. e AIM - Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A. e la Cassa è stata incaricata di procedere al recupero dei contributi Cip 6 indebitamente percepiti;
  • con più note, a partire dal 2006, la Cassa ha sollecitato il pagamento dell'importo indebitamente percepito da Assocogen Vicenza S.r.l. (si cita, ad esempio, l'ultima del 17 settembre 2008, prot. CCSE n. 1839);
  • con sentenza n. 3441/09 il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi in appello proposti da AIM e Assocogen avverso la sentenza del TAR Lombardia n. 6686/07 e per l'effetto ha annullato tutti gli atti relativi alla menzionate verifiche ispettive e al recupero dei contributi Cip 6, censurando la asserita mancata partecipazione di AIM alle verifiche ispettive e alcuni vizi che l'Autorità avrebbe commesso nel determinare il rispetto della condizione di assimilabilità a fonte rinnovabile;
  • poiché la sentenza n. 3441/09 non preclude un nuovo esercizio del potere ispettivo da parte dell'Autorità, purchè i relativi atti siano esenti dai vizi che secondo il Consiglio di Stato hanno inficiato le precedenti verifiche ispettive, con delibera VIS 172/09 l'Autorità ha disposto l'effettuazione di una nuova verifica ispettiva presso la centrale di cogenerazione di Zermeghedo, garantendo l'esercizio del contraddittorio sia ad AIM che ad Assocogen;
  • con sentenza n. 38/2009 il Tribunale di Vicenza ha dichiarato il fallimento della Assocogen, nominando Giudice delegato la Dott.ssa Paola Cazzola e Curatore fallimentare la Dott.ssa Margherita Baldisserotto e fissando al 16 ottobre 2009 l'udienza per l'esame dello stato passivo, ai sensi dell'art. 16, legge fallimentare;
  • il 30 ottobre 2009 l'esame dello stato passivo è stato chiuso  e dichiarato esecutivo dal Giudice delegato con provvedimento n. 6437, mentre il 30 ottobre 2010 scade il termine per la presentazione delle domande tardive di insinuazione al passivo del fallimento di Assocogen Vicenza S.r.l.;
  • con nota 22 luglio 2010, prot. P 26430, l'Autorità ha comunicato le risultanze istruttorie in esito alla verifica ispettiva effettuata presso la centrale di Zermeghedo il 19 gennaio 2010, dando facoltà alle parti di presentare memorie e documenti entro il 15 settembre 2010 e fissando al 15 ottobre 2010 la chiusura del procedimento;
  • con nota dell'8 settembre 2010 (prot. Autorità n. 30476), su espressa richiesta di AIM, l'Autorità ha prorogato al 5 novembre 2010 la chiusura del procedimento;
  • ai sensi dell'art. 93, R.D. n. 267/1942, la domanda di ammissione al passivo di un credito si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale competente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame del passivo; tale domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, una serie di elementi, tra i quali si segnalano le generalità del creditore; la determinazione della somma da insinuare; i fatti e gli elementi di diritto alla base della domanda, l'eventuale titolo di prelazione;
  • ai sensi dell'art. 101, R.D. n. 267/1942 è ammessa la presentazione di domande di ammissione al passivo oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza di esame del passivo, purché entro il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e a condizione che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.

Ritenuto che:

  • l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate è finanziata tramite alcuni degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e in particolare tramite la componente A3 delle tariffe di distribuzione elettrica; più precisamente la componente A3 mira a coprire la differenza tra i costi sostenuti dal Gestore dei servizi energetici per l'acquisto di energia elettrica da impianti incentivati - come era la centrale di Zermeghedo - ovvero prodotta ai sensi dell'art. 3, comma 12, d.lgs. n. 79/1999 -  e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 79/1999;
  • la componente tariffaria A3 è pagata da tutti i clienti finali del settore elettrico tramite una apposita voce inserita in bolletta; i relativi importi sono raccolti dai distributori e da questi versati periodicamente alla Cassa all'interno del cd. Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, istituito dall'Autorità presso la Cassa e da quest'ultima gestito per conto dell'Autorità;
  • tra i fini che la legge n. 481/1995 assegna all'Autorità vi è quello di promuovere "la tutela degli interessi di utenti e consumatori" e la verifica del rispetto della condizione di assimilabilità a fonte rinnovabile, che costituisce la condizione essenziale per l'erogazione dei contributi Cip6, nonché la ripetizione di tali contributi, qualora essi siano stati indebitamente percepiti, risponde alla finalità di promozione della tutela degli interessi di utenti e consumatori del settore elettrico;
  • l'azione di ripetizione del credito consistente nell'indebito Cip6 - azione che l'Autorità esercita secondo quanto previsto dalla delibera n. 27/1999 - si traduce infatti in una riduzione degli oneri generali di sistema gravanti sui clienti finali di elettricità, determinando una riduzione degli importi da versare in bolletta a titolo di componente tariffaria A3; l'Autorità agisce pertanto come soggetto titolare del relativo credito, a vantaggio dei clienti finali del mercato elettrico;
  • la nuova ispezione avviata dall'Autorità presso l'impianto Zermeghedo ha prodotto risultanze istruttorie (v. nota 22 luglio 2010, prot. P 26430) sostanzialmente coincidenti con quelle delle precedenti ispezioni, i cui atti erano stati annullati con sentenza del Consiglio di Stato n. 3441/2009;
  • l'Autorità non ha presentato tempestiva domanda di insinuazione nel passivo della Assocogen, perché soltanto con la comunicazione delle risultanze istruttorie del 22 luglio 2010, non contestate dalla società, è emersa la correttezza delle originarie verifiche ispettive e il conseguente obbligo di Assocogen di restituire o contributi Cip6 percepiti sulla base di un presupposto, il rispetto della condizione di assimilabilità, rivelatosi in concreto insussistente;
  • diversamente da AIM, la società Assocogen non ha depositato nuove memorie e documenti, né ha chiesto di essere sentita in audizione;
  • l'importo dei contributi Cip6 indebitamente percepiti da Assocogen è analogo a quello determinato nell'ambito degli originari procedimenti di ripetizione, ovvero pari a 949.383,65 euro;
  • l'importo è relativo ad oneri parafiscali che gravano su una determinata categoria di cittadini, le persone fisiche e giuridiche clienti finali di elettricità e che la legislazione e la giurisprudenza qualificano come "contributi pubblici"; esso è assistito da privilegio speciale sui mobili e immobili della Assocogen Vicenza S.r.l. componenti la centrale che di tali contributi ha beneficiato;
  • l'Autorità opera in stretta collaborazione con la Cassa, sia nella attività di gestione dei contributi Cip6, ovvero di gestione della componente tariffaria A3 tramite la quale detti contributi sono finanziati, sia nella attività di recupero dei contributi Cip6

 

DELIBERA

  1. di approvare l'allegata domanda di insinuazione al passivo del fallimento Assocogen Vicenza S.r.l. per un importo pari a 949.383,65 (novecentoquarantanovemilatrecentoottantatre/sessantacinque) euro, corrispondente all'ammontare di contributi Cip6 che sono stati indebitamente percepiti dalla società in relazione all'esercizio 2005;
  2. di presentare congiuntamente alla Cassa la menzionata domanda di insinuazione;
  3. di depositare il presente provvedimento, la allegata domanda e la documentazione rilevante presso il Tribunale di Vicenza, Sezione fallimentare, Contrà Santa Corona, n. 26, 36100- Vicenza;
  4. di trasmettere il presente provvedimento al Curatore fallimentare della società Assocogen Vicenza S.r.l., Dott.ssa Baldisserotto Margherita, Contrada Porta Santa Lucia 48, 36100 - Vicenza;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


21 ottobre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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