Data pubblicazione: 29 marzo 2010
Delibera 24 marzo 2010
VIS 15/10
Avvio di un procedimento per violazione della disciplina in materia di messa a disposizione degli utenti del trasporto dei dati dei punti di prelievo non trattati orari
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 24 marzo 2010
Visti:
- la Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, approvato dall'Autorità con deliberazione 15 dicembre 2005, n. 273/05;
- la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2009, VIS 16/09;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2009, VIS 73/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08.
Considerato che:
- in attuazione della Direttiva 2003/54/CE, il decreto legge n. 73/2007 ha previsto, a partire dal 1 luglio 2007, un nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica, introducendo:
- un servizio di maggior tutela per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero (art. 1 comma 2);
- un servizio di salvaguardia per i clienti finali diversi da quelli di cui al punto precedente, che si trovino senza fornitore di energia elettrica sul mercato libero o che non lo abbiano scelto (art. 1 comma 4);
- ai sensi dell'art. 1 comma 3 del citato decreto legge, l'Autorità indica condizioni standard di erogazione del servizio di maggior tutela e definisce prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali;
- con il TIV l'Autorità ha, pertanto, regolato le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela valide dal 1 luglio 2007, ha previsto le direttive per gli esercenti il servizio di salvaguardia e ha definito le disposizioni in materia di misura e disponibilità dei dati, prevedendo specifici obblighi di comunicazione in capo alle imprese distributrici;
- con riguardo a tale ultimo aspetto, l'art. 18, comma 3, del TIV stabilisce l'obbligo dell'impresa distributrice di mettere a disposizione - tramite mezzi informatici che consentano l'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti - di ciascun utente del trasporto (cioè di ciascun venditore), i dati indicati nella Tabella 2 allegata al TIV, per ogni punto di prelievo non trattato orario incluso nel contratto di trasporto, entro 20 giorni dalla registrazione dei dati medesimi ai sensi dell'art. 19 comma 7, del TIV o dal tentativo di rilevazione degli stessi di cui al comma 1bis dell'art. 18 del TIV;
- tali dati, che comprendono anche la lettura ed il consumo dell'energia elettrica attiva e reattiva complessivamente prelevate (vedi righe 1, 2, 5 e 6 della Tabella 2 del TIV), sono essenziali per il venditore, al fine di poter fatturare al cliente finale l'effettiva quantità di energia elettrica da questi prelevata e di adempiere ai propri obblighi informativi in ordine al contenuto delle bollette dei clienti finali; inoltre, la mancata disponibilità di tali dati può creare ostacoli ai piani di sviluppo concorrenziale degli operatori.
Considerato inoltre che:
- con deliberazione VIS 16/09 l'Autorità ha approvato un programma di verifiche e controlli nei confronti degli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica in merito alla corretta applicazione del trattamento orario per i punti di prelievo e alla messa a disposizione degli utenti del trasporto, ai sensi del TIV, dei dati per i punti di prelievo non trattati orari;
- in attuazione della suddetta delibera, a seguito della verifica ispettiva svoltasi in data 5 e 6 maggio 2009 nei confronti di Hera S.p.A. (di seguito: Hera), sono stati avviati i controlli finalizzati a monitorare, fino al 31 dicembre 2009, la corretta applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione all'utente del trasporto dei dati per i punti di prelievo non trattati su base oraria, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del TIV;
- avendo Hera predisposto un portale web dedicato per la messa a disposizione dei suddetti dati agli utenti del trasporto, i controlli sono stati effettuati accedendo a tale portale tramite l'account fornito dalla società durante la verifica ispettiva;
- in esito ai predetti controlli è emerso che Hera non ha trasferito agli utenti del trasporto tutte le informazioni di cui alla Tabella 2 del TIV; in particolare, in violazione dell'art. 18, comma 3, del TIV non risultano comunicati:
- il valore incrementale di energia elettrica attiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura) (riga 1 della citata Tabella);
- la quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale dall'ultima rilevazione (consumo) (riga 2);
- il valore incrementale di energia elettrica reattiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura) (riga 5);
- la quantità di energia elettrica reattiva differenziale dall'ultima rilevazione (consumo) (riga 6);
- l'attualità della violazione e la rilevanza dell'interesse tutelato impongono di adottare un ordine di cessazione della condotta lesiva ancora in essere;
- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio, nei confronti di Hera, di un procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e per l'adozione di provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge n. 481/95.
Considerato altresì che:
- con deliberazione dell'Autorità VIS 73/09 è stato avviato nei confronti di Hera un procedimento per l'inosservanza (tra l'altro) dell'art. 18, comma 3, del TIV emersa durante la citata verifica ispettiva del 5 e 6 maggio 2009;
- il suddetto procedimento e quello avviato con la presente deliberazione si svolgono nei confronti del medesimo esercente e hanno ad oggetto la violazione della stessa disposizione (art. 18, comma 3, del TIV);
- la connessione soggettiva ed oggettiva costituisce presupposto per la riunione dei due procedimenti che si concluderanno con l'adozione di un unico provvedimento finale
DELIBERA
- è avviato un procedimento nei confronti della società Hera S.p.A. per:
- accertare la violazione dell'art. 18, comma 3, del TIV nei termini di cui in motivazione ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- adottare gli opportuni provvedimenti prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95,;
- è disposta la riunione del presente procedimento con quello avviato con deliberazione VIS 73/09;
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
- il termine di durata dell'istruttoria è di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
- il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 4;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Hera S.p.A., viale Carlo Berti Pichat, n. 2/4, 40127 Bologna, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
24 marzo 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis