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Data pubblicazione: 29 marzo 2010

Delibera 24 marzo 2010

VIS 14/10

Avvio di un procedimento per violazione di obblighi informativi in materia di GPL

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 marzo 2010

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito: RTDG), come successivamente modificato e integrato;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08.

Considerato che:

  • l'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 - con precetto poi riprodotto nell'articolo 7, comma 8, della RTDG - obbliga i distributori di gas di petrolio liquefatti (GPL) a comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito;
  • con nota 5 gennaio 2010 (prot. Autorità 000537) Valtellina Gas S.r.l., già accreditata presso l'Autorità, ha comunicato di aver avviato il 5 novembre 2008 un impianto di distribuzione di GPL a mezzo di reti canalizzate nella frazione Biolo del Comune di Ardenno (SO), richiedendo, ai sensi dell'art. 7 della RTDG, la determinazione delle tariffe di riferimento relative agli anni 2009 e 2010;
  • la mancata comunicazione all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, dell'avvio della gestione del servizio di distribuzione di GPL nella anzidetta località, in violazione dell'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 e dell'articolo 7, comma 8, della RTDG, costituisce presupposto per l'avvio di un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Valtellina Gas S.r.l.

DELIBERA

  1. è avviato un procedimento nei confronti di Valtellina Gas S.r.l. per violazione dell'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 e dell'articolo 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Valtellina Gas S.r.l., con sede legale in Sondrio, via Vanoni n. 104 (CAP 23100) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità.



24 marzo 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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