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Data pubblicazione: 06 settembre 2010

Delibera 02 settembre 2010

EEN 12/10

Verifica del conseguimento degli obiettivi specifici aggiornati di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati nell’anno 2009 e disposizioni alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico in materia di erogazione del contributo tariffario ai distributori risultati totalmente o parzialmente adempienti

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 settembre 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
  • il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03, e sue successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 come modificata e integrata dalla deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 (di seguito: deliberazione n. 219/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06 come modificata e integrata dalla deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 (di seguito deliberazione n. 98/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 293/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, EEN 1/08, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 7 luglio 2008, EEN 8/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2008, EEN 35/08, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 2 marzo 2009, EEN 2/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2008, EEN 36/08, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 e dalla deliberazione 24 novembre 2009, EEN 21/09 (di seguito: deliberazione EEN 36/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2010, VIS 82/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2010, VIS 84/10;
  • la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico datata 19 maggio 2008 (prot. Autorità n. 14500 del 20 maggio 2008);
  • la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 5, della deliberazione n. 98/06 inviata in data 11 gennaio 2010 dalla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità (di seguito: Direzione DCQS) alla società Genova Reti Gas S.r.l.  relativamente all'anno d'obbligo 2007 (prot. Autorità n. 1251 del 12 gennaio 2010);
  • le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 5, della deliberazione n. 98/06 inviate dalla Direzione DCQS ai distributori obbligati nell'anno 2008;
  • le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 98/06, inviate dai distributori obbligati nell'anno 2009 alla Direzione DCQS;
  • la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della deliberazione n. 98/06, inviata dalla Direzione DCQS alla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. in data 18 agosto 2010 (prot. Autorità n. 28955 in pari data) ai fini di completare quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dalla deliberazione n. 98/06;
  • la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, della deliberazione n. 98/06, inviata alla Direzione DCQS dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. in data 25 agosto 2010 (prot. Autorità n. 29707 dell'1 settembre 2010).

Considerato che:

  • l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 specifica la natura giuridica degli obblighi di risparmio di energia primaria posti a carico dei distributori obbligati;
  • in data 18 agosto 2010 la Direzione DCQS ha inviato alla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. la citata comunicazione prot. Autorità n. 28955, ai fini di verificare quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dalla deliberazione n. 98/06;
  • la comunicazione della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. in data 25 (prot. Autorità n. 29707 dell'1 settembre 2010,) ha consentito di completare le verifiche previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dalla deliberazione n. 98/06;
  • ai sensi della deliberazione EEN 36/08, l'entità del contributo tariffario unitario per i costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento dell'obiettivo specifico aggiornato di risparmio di energia primaria posto a loro carico per l'anno 2009 è pari a 88,92 euro per tonnellata equivalente di petrolio risparmiata;
  • ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 219/04, a partire dall'anno d'obbligo 2008 il contributo tariffario unitario di cui al precedente alinea viene erogato per ogni titolo di tipo I, di tipo II e di tipo III consegnato dal distributore obbligato, fino all'occorrenza dell'obiettivo specifico aggiornato in capo al medesimo distributore;
  • ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione n. 219/04 l'erogazione del contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato viene effettuata dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico su specifica richiesta dell'Autorità.

Ritenuto che sia necessario:

  • dare mandato alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, al pagamento del contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato per il conseguimento degli obiettivi specifici aggiornati di risparmio energetico per l'anno 2009;
  • chiedere alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di inviare alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, successivamente alla liquidazione di tutte le partite economiche in attuazione del presente provvedimento, un resoconto relativo ai pagamenti effettuati

 

DELIBERA

  1. di dare mandato alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di effettuare, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il pagamento del contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato risultato totalmente o parzialmente adempiente al proprio obiettivo specifico aggiornato di risparmio energetico per l'anno 2009, secondo quanto indicato nella Tabella 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di richiedere alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di inviare alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità un resoconto relativo ai pagamenti effettuati, entro 30 giorni dalla liquidazione di tutte le partite economiche in attuazione del presente provvedimento;
  3. di notificare il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
  4. di conferire mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità per i seguiti di competenza ed in particolare per l'attuazione di quanto disposto dalla deliberazione n. 98/06 e dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

2 settembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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