Data pubblicazione: 27 gennaio 2010
Delibera 25 gennaio 2010
ARG/elt 6/10
Riconoscimento dei costi sostenuti nell’anno 2009 dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. per lo svolgimento delle attività strumentali all’esercizio della funzione di monitoraggio di cui all’articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 5 agosto 2008 ARG/elt n 115/08
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 gennaio 2010
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE) ed, in particolare, l'articolo 23;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i), e l'articolo 22;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.A. relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003) ed, in particolare, l'articolo 5;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 5 agosto 2008, ARG/elt n. 115/08 come successivamente integrata e modificata (di seguito: TIMM);
- la determinazione dell'Autorità 5 aprile 2007;
- la nota della Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: DMEG) del 10 settembre 2009, prot. Autorità 51839 in pari data, (di seguito: nota DMEG 10 settembre 2009);
- la nota della DMEG del 4 dicembre 2009, prot. Autorità 72610 in pari data, (di seguito: nota DMEG 4 dicembre 2009);
- la comunicazione della società Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. - oggi Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. - (di seguito GME) del 19 marzo 2007, prot. Autorità n. 7262 del 23 marzo 2007 (di seguito: comunicazione GME 23 marzo 2007);
- la comunicazione del GME del 14 gennaio 2009, prot. Autorità 002883 del 21 gennaio 2009 (di seguito: comunicazione GME 21 gennaio 2009);
- la comunicazione del GME del 12 ottobre 2009, prot. Autorità 059351 del 13 ottobre 2009 (di seguito: comunicazione GME 13 ottobre 2009);
- la comunicazione del GME del 4 dicembre 2009, prot. Autorità 073022 del 10 dicembre 2009 (di seguito: comunicazione GME 10 dicembre 2009);
- la comunicazione di GME del 30 novembre 2009, prot. Autorità n. 73772 del 14 dicembre 2009 (di seguito: comunicazione GME 14 dicembre 2009).
Considerato che:
- l'articolo 3, comma 3.1, del TIMM prevede che il GME svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato A al TIMM, l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all'articolo 5 del TIMM, in quanto attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.4, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, il GME progetti, realizzi, manutenga e sviluppi un apposito data warehouse (di seguito: data warehouse GME) in conformità ai criteri di cui al comma 3.7 del TIMM, dotandolo di uno strumento di business intelligence che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8 del TIMM;
- l'articolo 3, comma 3.6, del TIMM prevede che:
- il GME identifichi un apposito ufficio di monitoraggio destinato allo svolgimento del complesso delle attività elencate al comma 3.1 del TIMM e, nei limiti delle risorse disponibili, delle eventuali attività istituzionali a queste connesse;
- l'ufficio di monitoraggio possa avvalersi dei servizi comuni e della collaborazione forniti da altri uffici;
- l'ufficio di monitoraggio sia dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso di attività di cui al comma 3.1 del TIMM;
- l'articolo 9, comma 9.1, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, il GME trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto i costi sostenuti per lo svolgimento del complesso delle attività elencate al comma 3.1 del TIMM.
- l'articolo 9, comma 9.2, del TIMM prevede che, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento del complesso delle attività elencate al comma 3.1 del TIMM, il GME abbia l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di contabilità analitica;
- l'articolo 9, comma 9.3, del TIMM prevede che l'Autorità quantifichi, entro un periodo di quarantacinque giorni dal ricevimento della relazione di cui al citato comma 9.1, l'ammontare dei costi riconosciuti al GME per lo svolgimento del complesso delle attività elencate al comma 3.1 del TIMM;
- l'articolo 9, comma 9.3, del TIMM prevede, inoltre, che i costi riconosciuti al GME siano quantificati dall'Autorità in coerenza con le metodologie già in uso per il riconoscimento dei costi relativi alle infrastrutture soggette a regolazione;
- l'articolo 10, comma 10.4, del TIMM prevede che, ai fini degli adempimenti di cui al citato comma 3.4, entro il 31 maggio 2009 il GME trasmetta all'Autorità lo schema di progetto del data warehouse GME corredato di una relazione tecnica che ne comprovi tempi e costi di messa in opera.
Considerato inoltre che:
- con la comunicazione GME 21 gennaio 2009, il GME ha trasmesso all'Autorità lo schema di progetto di data warehouse GME di cui al comma 10.4 del TIMM, corredato di una relazione tecnica che ne comprovava tempi e costi di messa in opera;
- con la nota DMEG 10 settembre 2009, la DMEG ha richiesto modifiche e integrazioni agli schemi di progetto dei data warehouse di GME, di Terna Spa (di seguito: Terna) e del Gestore dei Servizi Energetici Spa (di seguito: GSE);
- con la comunicazione GME 13 ottobre 2009, il GME ha richiesto una proroga del termine per l'implementazione delle modifiche e integrazioni di cui al precedente alinea, trasmettendo all'Autorità ulteriori analisi e proposte attinenti lo schema di progetto del data warehouse GME;
- con la nota DMEG 4 dicembre 2009, la DMEG ha formulato nuove indicazioni concernenti le modifiche ed integrazioni da apportare agli schemi di progetto dei data warehouse di GME, Terna e GSE, invitando le predette società a trasmettere all'Autorità gli schemi di progetto modificati e integrati in conformità a tali istruzioni entro il 31 gennaio 2010.
Considerato altresì che:
- con comunicazione GME 10 dicembre 2009, il GME ha trasmesso all'Autorità la relazione tecnica di cui al comma 9.1 del TIMM avente ad oggetto i costi sostenuti per lo svolgimento del complesso delle attività elencate al comma 3.1 del TIMM (di seguito: relazione tecnica GME);
- in esito all'analisi delle informazioni contenute nella relazione tecnica GME è possibile quantificare il livello dei costi di cui il GME chiede il riconoscimento per l'anno 2009 per lo svolgimento del complesso delle attività elencate al comma 3.1 del TIMM pari a circa 566.500 (cinquecentosessantaseimilacinquecento) euro.
Considerato infine che:
- con la comunicazione GME 23 marzo 2007, il GME ha informato l'Autorità che, a decorrere dall'anno 2007 (incluso), i costi sostenuti da GME per le attività di monitoraggio sono stati attribuiti alla cosiddetta Piattaforma Conti Energia (PCE) sia per quanto concerne gli ammortamenti degli investimenti pluriennali in hardware e software, che per quanto attiene i costi del personale dell'Unità Monitoraggio;
- con la comunicazione GME 23 marzo 2007, il GME ha trasmesso altresì all'Autorità un budget pluriennale 2006-2009 afferente i ricavi, i costi e il conseguente reddito operativo imputabile alla PCE;
- con determina dell'Autorità 5 aprile 2007, l'Autorità ha approvato i corrispettivi per la partecipazione alla PCE per l'anno 2007, proposti dal GME con comunicazione 23 marzo 2007, e ha disposto che il GME, entro il 30 novembre di ciascun anno a partire dall'anno 2007, sottoponga all'approvazione di DMEG una nuova proposta per la definizione dei corrispettivi per la partecipazione alla PCE valevoli per l'anno successivo, tenendo conto di eventuali variazioni della struttura dei propri costi e degli scostamenti tra i volumi di energia previsti e quelli effettivamente oggetto di transazioni sulla PCE;
- con comunicazione GME 14 dicembre 2009, il GME ha inviato all'Autorità la proposta per la definizione dei corrispettivi per la partecipazione alla PCE valevoli per l'anno 2010, il prospetto riassuntivo degli scostamenti fra consuntivo e budget 2009 afferente i ricavi, i costi e il conseguente reddito operativo imputabile alla PCE e il nuovo budget per l'anno 2010;
- l'analisi dei budget e dei consuntivi di cui alla comunicazione GME 14 dicembre 2009 evidenzia che i redditi operativi imputabili alla PCE nel 2009, anche detratta un'equa remunerazione del capitale investito, assumono un'entità sensibilmente superiore al livello dei costi di cui il GME chiede il riconoscimento per l'anno 2009 per lo svolgimento del complesso delle attività elencate al comma 3.1 del TIMM.
Ritenuto opportuno:
- quantificare l'ammontare dei costi riconosciuti al GME per lo svolgimento del complesso delle attività elencate al comma 3.1 del TIMM nell'anno 2009 in 566.500 (cinquecentosessantaseimilacinquecento) euro;
- riconoscere i predetti costi a titolo di acconto, salvo eventuale conguaglio in esito alla verifica di conformità di cui al comma 10.6 bis del TIMM del nuovo schema di progetto del data warehouse GME che GME è tenuto a trasmettere all'Autorità entro il 31 gennaio 2010 per conformarsi alle modifiche e integrazioni richieste con nota DMEG 4 dicembre 2009;
- che i suddetti costi siano coperti dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE applicati nel 2009;
- continuare, per gli anni successivi al 2009, a provvedere alla copertura dei costi riconosciuti a GME per lo svolgimento del complesso delle attività elencate al comma 3.1 del TIMM con i corrispettivi per la partecipazione alla PCE
DELIBERA
Articolo 1
Quantificazione dei costi riconosciuti a GME di cui all'articolo 9, comma 9.3, del TIMM per l'anno 2009
1.1 L'ammontare dei costi riconosciuti al GME per l'anno 2009 per lo svolgimento del complesso delle attività elencate al comma 3.1 del TIMM è pari a 566.500 (cinquecentosessantaseimilacinquecento) euro.
1.2 I costi riconosciuti a GME di cui al comma 1 sono imputati al consuntivo afferente i ricavi, i costi e il conseguente reddito operativo imputabile alla PCE per l'anno 2009, già trasmesso all'Autorità con comunicazione GME 14 dicembre 2009.
Articolo 1
Disposizioni finali
2.1 Il presente provvedimento è trasmesso al GME.
2.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità.
25 gennaio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis