Seguici su:






Data pubblicazione: 22 gennaio 2010

Delibera 18 gennaio 2010

VIS 2/10

Avvio di un’istruttoria formale nei confronti di S.I.DI.Gas S.p.A. per violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati necessari per la determinazione degli obiettivi di risparmio energetico di gas naturale dell’anno 2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 gennaio 2010

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
  • il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 dicembre 2007 recante "Revisione a aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili";
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004 n. 168/04 e successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 344/07, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 settembre 2009, EEN 13/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08.


Considerato che:

  • il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 individua gli obiettivi quantitativi nazionali annuali di risparmio di energia primaria per gli anni dal 2010 al 2012, in base a quanto stabilito dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 con riferimento al risparmio energetico di gas naturale;
  • in particolare, l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 2, comma 4, lettera f), del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 fissano, per l'anno 2010, l'obiettivo quantitativo nazionale di risparmio energetico a carico delle imprese distributrici di gas naturale che abbiano avuto almeno 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre 2008;
  • l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che la quota degli obiettivi di risparmio energetico assegnata a ciascun distributore di gas naturale obbligato è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e la quantità di gas naturale complessivamente distribuita sul territorio nazionale dai soggetti obbligati, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso;
  • a tal fine, l'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 344/07 prevede, per i distributori tenuti, l'obbligo di trasmettere all'Autorità, entro il 30 settembre di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/00, recante il numero di clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione al 31 dicembre dell'anno precedente e la quantità di gas naturale distribuita nello stesso anno;
  • l'articolo 3 della citata deliberazione n. 344/07 dispone che i suddetti distributori utilizzino in via esclusiva, per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva, il protocollo di comunicazione di tipo informatico di cui alla deliberazione GOP 35/08;
  • la deliberazione EEN 13/09 proroga al 31 ottobre 2009 il termine per la trasmissione della suddetta dichiarazione sostitutiva, che è necessaria al fine di consentire all'Autorità di determinare degli obiettivi per l'anno 2010.


Considerato inoltre che:

  • S.I.DI.Gas S.p.A. - distributore già soggetto ai citati obblighi nei precedenti anni come evidenziano le dichiarazioni da esso rese in passato all'Autorità -  non ha inviato alcuna comunicazione entro il termine del 31 ottobre 2009;
  • dai dati inviati dalle imprese di distribuzione di gas naturale ai sensi  dell'articolo 32, comma 2, lettera a), della deliberazione n. 168/04, risulta che la società S.I.DI.Gas serviva almeno 50.000 clienti finali al 31 dicembre 2008, ed avrebbe quindi dovuto adempiere all'obbligo di comunicazione di cui alla deliberazione n. 344/07;
  • in considerazione del recente avvio del nuovo sistema esclusivo di raccolta di tali dati disposto dalla deliberazione EEN 13/09, con note in data 20 novembre (prot. Autorità n. 69177) e in data 3 dicembre (prot. Autorità n. 71954), l'Autorità ha inviato alla società S.I.DI.Gas due solleciti, rimasti senza risposta;
  • il mancato invio dei dati in esame non consente all'Autorità di individuare correttamente i soggetti obbligati con conseguenti riflessi sulla quantificazione dell'obiettivo di risparmio energetico assegnato ad ogni distributore

DELIBERA

  1. è avviata un'istruttoria formale nei confronti di S.I.DI.Gas S.p.A. per accertare la violazione dell'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 344/07 e della deliberazione EEN 13/09 ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 e dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a S.I.DI.Gas S.p.a. di Avellino, via Contrada Vasto 15, presso la Casa nel Parco, 83100 Avellino, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità.

 

18 gennaio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortisì


Documenti collegati