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Data pubblicazione: 15 dicembre 2009

Delibera 09 dicembre 2009

ARG/elt 187/09

Integrazione nel sistema elettrico delle unità di produzione che cedono tutta o parte dell’energia elettrica prodotta al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 dicembre 2009

Visti:

  • la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), ed in particolare l'articolo 3, commi 12 e 13;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
  • il decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992 (di seguito: decreto ministeriale 25 settembre 1992);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
  • il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2006, n. 112/06 (di seguito: deliberazione n. 112/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 Testo Integrato Trasporto - TIT);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2008, ARG/elt 150/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 150/08);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: Testo Integrato Settlement - TIS).

Considerato che:

  • l'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 ha stabilito la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica prodotta da operatori nazionali da parte di Enel S.p.A. al Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo (di seguito GRTN);
  • lo stesso articolo 3, comma 12 prevede che il GRTN ritiri altresì l'energia elettrica di cui all'articolo 22, comma 3, della legge n. 9/91, nonché l'energia elettrica di cui al titolo IV, lettera B) del provvedimento Cip n. 6/92; e che, pertanto, il GRTN ritiri sostanzialmente l'energia elettrica remunerata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92;
  • le condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 sono definite dal provvedimento Cip n. 6/92 e dall'Autorità per quanto di competenza;
  • l'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che il GRTN ceda l'energia acquistata ai sensi del citato comma 12 al mercato e che l'Autorità includa negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto ed i ricavi derivanti dalla vendita della suddetta energia;
  • le modalità di vendita sul mercato dell'energia elettrica ritirata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 sono definite annualmente da decreti del Ministro dello Sviluppo Economico; e che tali modalità non includono anche le condizioni per l'accesso di tale energia al sistema elettrico (dispacciamento, trasmissione e distribuzione) che vengono regolate dall'Autorità;
  • ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DPCM 11 maggio 2004, a far data del 1° novembre 2005, è stato perfezionato il conferimento a Terna S.p.A. (nel seguito: Terna) del ramo d'azienda del GRTN relativo alle attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'articolo 3, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 79/99, ad eccezione:
    • dei beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13 e di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo n. 387/03;
    • delle partecipazioni detenute nel Gestore del Mercato Elettrico S.p.A., ora Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. (di seguito: GME) ed Acquirente Unico S.p.A.;
  • con effetto dall'1 novembre 2005 il GRTN ha modificato la propria ragione sociale in Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A.;
  • con effetto dall'1 ottobre 2006 il Gestore del sistema elettrico ha modificato la propria ragione sociale in Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A., ora Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE).

Considerato che:

  • con effetti a decorrere dall'1 maggio 2007, la deliberazione n. 168/03, relativa alle condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento, è stata sostituita dalla deliberazione n. 111/06;
  • la deliberazione n. 111/06 definisce "unità di produzione CIP 6/92" le unità di produzione che cedono energia elettrica al GSE ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
  • alcune unità di produzione CIP 6/92, in conformità alle convenzioni di cessione sottoscritte, destinano parte dell'energia elettrica prodotta al GSE alle condizioni economiche previste dal provvedimento CIP 6/92 e parte al mercato elettrico, secondo le modalità scelte dal produttore (di seguito: unità di produzione CIP 6/92 miste);
  • con la deliberazione n. 112/06 l'Autorità ha introdotto le disposizioni relative alle modalità per la programmazione e per la ripartizione dei corrispettivi di sbilanciamento delle unità di produzione CIP 6/92; e che tale deliberazione, tra l'altro, prevede che per tutte le unità di produzione CIP 6/92, ivi incluse quelle miste, l'obbligo di conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento ricada sul GSE;
  • l'articolo 4, comma 4.4, della deliberazione n. 111/06 prevede che il soggetto che stipula il contratto di dispacciamento e il contratto di trasmissione e di distribuzione debba essere il medesimo;
  • gli articoli 13 e 16 del Testo Integrato Trasporto, tra l'altro, regolano rispettivamente i corrispettivi per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici dai punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale (CTR) e i corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per i produttori di energia elettrica;
  • gli articoli di cui al precedente alinea prevedono che i suddetti corrispettivi siano regolati dal GSE limitatamente alla quantità di energia elettrica ritirata dal medesimo GSE; e che, pertanto, nel caso di unità di produzione CIP 6/92 miste il contratto di trasmissione e di distribuzione viene regolato in parte tra GSE e gestori di rete (per la quantità di energia elettrica ritirata nell'ambito della convenzione siglata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92), in parte tra gestori di rete e produttori (per la quantità rimanente di energia elettrica);
  • con effetti a decorrere dall'1 agosto 2009, la deliberazione n. 111/06 è stata parzialmente modificata dal Testo Integrato Settlement e che alcuni elementi originariamente contenuti nella deliberazione n. 111/06 sono stati inseriti nel Testo Integrato Settlement.

Ritenuto opportuno:

  • razionalizzare le modalità di integrazione nel sistema elettrico delle unità di produzione che cedono tutta o parte dell'energia elettrica prodotta al GSE ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, ferma restando la regolazione delle partite energetiche ed economiche attualmente vigente tra produttori e GSE, e in particolare:
  1. confermare la validità delle disposizioni relative alle modalità per la programmazione e per la ripartizione dei corrispettivi di sbilanciamento delle unità di produzione CIP 6/92 già introdotte con la deliberazione n. 112/06, adeguando i riferimenti alla deliberazione n. 111/06 e al Testo Integrato Settlement;
  2. prevedere che anche nel caso delle unità di produzione CIP 6/92 miste il soggetto che stipula il contratto di dispacciamento e il contratto di trasmissione e di distribuzione sia il medesimo per l'intera quantità di energia elettrica immessa in rete, coerentemente con il principio generale di cui all'articolo 4, comma 4.4, della deliberazione n. 111/06.

DELIBERA

  1. di approvare le modalità di integrazione nel sistema elettrico delle unità di produzione che cedono tutta o parte dell'energia elettrica prodotta al GSE ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, riportate nell'allegato (Allegato A) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  2. di modificare il Testo Integrato Trasporto nei punti di seguito indicati:
    • all'articolo 13, comma 13.1, la lettera c) è abrogata;
    • all'articolo 13, dopo il comma 13.4, è aggiunto il seguente:
      • "13.5 Sono fatte salve le deroghe previste dalle deliberazioni n. 280/07, ARG/elt 74/08, ARG/elt 1/09 e ARG/elt 187/09 in relazione alle modalità di applicazione dell'articolo 13, comma 13.1, lettera b).";
    • all'articolo 16, al termine del comma 16.1 sono aggiunte le seguenti parole: "Sono fatte salve le deroghe previste dalle deliberazioni n. 280/07, ARG/elt 74/08, ARG/elt 1/09 e ARG/elt 187/09 in relazione alle modalità di erogazione del corrispettivo di cui al presente comma";
    • all'articolo 16, il comma 16.3 è abrogato;
    • all'articolo 16, i commi 16.6 e 16.7 sono abrogati;
  3. di abrogare la deliberazione n. 112/06 a decorrere dalla data di prima pubblicazione del presente provvedimento;
  4. di prevedere che le modifiche di cui al punto 2 e il Titolo III dell'Allegato A si applichino a decorrere dall'1 gennaio 2010;
  5. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

9 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis


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