Data pubblicazione: 03 dicembre 2009
Delibera 01 dicembre 2009
ARG/elt 183/09
Approvazione delle proposte contrattuali di Terna di cui all'articolo 65.bis, comma 65.bis.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, come successivamente integrata e modificata dalla deliberazione 29 aprile 2009, ARG/elt n. 52/09
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 1 dicembre 2009
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 20 novembre 2009, n. 166, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" (di seguito: legge n.166);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2009, ARG/elt n. 52/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt n. 52/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2009, ARG/elt n. 140/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, ARG/elt n. 162/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt n. 162/09);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2009, ARG/elt n. 167/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt n. 167/09);
- la comunicazione della società A2A TRADING Srl in data 10 novembre 2009 - protocollo Autorità n. 066995 del 12 novembre 2009 - (di seguito: comunicazione A2A 12 novembre);
- la comunicazione della società EDIPOWER Spa in data 10 novembre 2009 - protocollo Autorità n. 066963 del 12 novembre 2009 - (di seguito: comunicazione EDIPOWER 12 novembre);
- la comunicazione della società E.ON ENERGY TRADING Spa in data 10 novembre 2009 - protocollo Autorità n. 066989 del 12 novembre 2009 - (di seguito: comunicazione E.ON 12 novembre);
- la comunicazione della società ENEL PRODUZIONE Spa in data 10 novembre 2009 - protocollo Autorità n. 067236 del 13 novembre 2009 - (di seguito: comunicazione ENEL 13 novembre);
- la comunicazione della società IDROENERGIA Scrl in data 13 novembre 2009 - protocollo Autorità n. 067740 del 17 novembre 2009 - (di seguito: comunicazione IDROENERGIA 17 novembre);
- la comunicazione della società Terna Spa (di seguito: Terna) in data 19 novembre 2009 - protocollo Autorità n. 069443 del 23 novembre 2009 - (di seguito: comunicazione Terna 23 novembre);
- la comunicazione della società Terna in data 25 novembre 2009 - protocollo Autorità n. 71070 del 30 novembre 2009 - (di seguito: comunicazione Terna 30 novembre).
Considerato che:
- l'articolo 65.bis, comma 65.bis.5, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 prevede che l'utente del dispacciamento che ne sia interessato comunichi all'Autorità ed a Terna la propria intenzione a sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.1, indicando se il contratto debba prevedere quanto alle lettere a) e b) del comma 65.bis.1 o quanto alle lettere a) e b) del comma 65.bis.2, entro il medesimo termine di cui all'articolo 63, comma 63.5, del Allegato A alla medesima deliberazione;
- con deliberazione ARG/elt n. 162/09, l'Autorità ha determinato i valori assunti, con riferimento all'anno 2010, da:
- le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui ai commi 65.bis.1 e 65.bis.2 del medesimo Allegato A;
- la quantità di copertura in energia afferente all'impegno e di cui al punto i), lettera b), del comma 65.bis.1 del medesimo Allegato A;
- il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2 del medesimo Allegato A, incluse le eventuali indicizzazioni;
- il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2 del medesimo Allegato A;
- con deliberazione ARG/elt n. 167/09, l'Autorità ha prorogato al 13 novembre, esclusivamente per l'anno in corso, il termine di cui all'articolo 63, comma 63.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
- con comunicazione A2A 12 novembre, la società A2A TRADING Srl ha manifestato la propria intenzione di sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, secondo le modalità di cui al comma 65.bis.2 del medesimo Allegato A;
- con comunicazione EDIPOWER 12 novembre, la società EDIPOWER Spa ha manifestato la propria intenzione di sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, secondo le modalità di cui al comma 65.bis.2 del medesimo Allegato A;
- con comunicazione E.ON 12 novembre, la società E.ON ENERGY TRADING Spa ha manifestato la propria intenzione di sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, secondo le modalità di cui al comma 65.bis.2 del medesimo Allegato A;
- con comunicazione ENEL 13 novembre, la società ENEL PRODUZIONE Spa ha manifestato la propria intenzione di sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, secondo le modalità di cui al comma 65.bis.2 del medesimo Allegato A;
- con comunicazione IDROENERGIA 17 novembre, la società IDROENERGIA Scrl ha manifestato la propria intenzione di sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, secondo le modalità di cui al comma 65.bis.2 del medesimo Allegato A;
- con comunicazione Terna 23 novembre, Terna ha comunicato all'Autorità che gli operatori A2A TRADING Srl, EDIPOWER Spa, ENEL PRODUZIONE Spa, E.ON ENERGY TRADING Spa ed IDROENERGIA Scrl hanno manifestato la propria intenzione di sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, secondo le modalità di cui al comma 65.bis.2 del medesimo Allegato A; e che con la medesima comunicazione Terna, ai sensi dell'articolo 65.bis, comma 65.bis.5, del suddetto Allegato A, ha trasmesso all'Autorità per l'approvazione proposte di contratto aventi ad oggetto quanto previsto al comma 65.bis.2 del medesimo Allegato A.
Considerato inoltre che:
- gli Allegati alla deliberazione ARG/elt n. 162/09 prevedono che il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere, di cui alla lettera a), comma 65.bis.2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06:
- siano determinati assumendo una valorizzazione pari a 0 (zero) della componente a copertura dei costi generati dall'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in ragione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 18 e 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che prevedevano lo spostamento di detto obbligo dai produttori agli utenti del dispacciamento in prelievo a partire dal 2011 con riferimento all'energia prodotta (ora prelevata) nel 2010;
- e che, comunque, il valore di detta componente sia oggetto di nuova determinazione qualora e nella misura in cui ulteriori variazioni normative in materia impattino sui costi che il produttore sarà chiamato a sostenere;
- l'articolo 7, comma 2-bis, della legge n. 166 ha previsto che "Al fine di dare corretta esecuzione all'obbligo di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e in coerenza con quanto definito dall'articolo 2, lettera l), della medesima direttiva, al comma 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2012»";
- con comunicazione Terna 30 novembre, Terna ha trasmesso all'Autorità per l'approvazione un aggiornamento delle proposte di contratto oggetto della comunicazione Terna 23 novembre, relativo ad una proposta di quantificazione della componente a copertura dei costi generati dall'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per recepire l'effetto delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2-bis, della legge n. 166; e che detta proposta di quantificazione utilizza dei criteri semplificati che Terna ritiene opportuno adottare anche in ragione della transitorietà degli effetti in tal senso prodotti dalla legge di cui sopra.
Considerato infine che:
- le proposte di contratto trasmesse da Terna con comunicazione Terna 23 novembre come aggiornate con la comunicazione Terna 30 novembre sono coerenti con quanto disposto nella deliberazione ARG/elt n. 162/09 nonché con i principi e le finalità dell'articolo 65.bis dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06.
Ritenuto opportuno:
- approvare le proposte di contratto trasmesse da Terna con comunicazione Terna 23 novembre come aggiornate con la comunicazione Terna 30 novembre onde procedere celermente alla sottoscrizione dei predetti contratti con gli operatori sopraelencati
DELIBERA
- di approvare le proposte di contratto trasmesse da Terna con comunicazione Terna 23 novembre come aggiornate con la comunicazioneTerna 30 novembre;
- di trasmettere il presente provvedimento a Terna per le finalità di cui all'articolo 65.bis, comma 65.bis.5, dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06 nonché alle società A2A TRADING S.r.l., EDIPOWER Spa, ENEL PRODUZIONE Spa, E.ON ENERGY TRADING Spa ed IDROENERGIA Scrl;
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
1 dicembre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis