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Data pubblicazione: 03 novembre 2009

Delibera 27 ottobre 2009

ARG/gas 156/09

Determinazione del valore dei termini di cui all’articolo 14, comma 6, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05 per la fase di erogazione dell’anno termico 2009/2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 ottobre 2009

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (di seguito: legge di conversione);
  • il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione (di seguito: decreto legge n. 78/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 303/07;
  • lo studio predisposto dal CESI recante Metodologia per la previsione del fabbisogno di gas naturale per la determinazione degli obblighi di modulazione di punta stagionale e punta giornaliera pubblicato sul sito internet dell'Autorità in allegato al documento per la consultazione 12 dicembre 2005 in materia di determinazione degli obblighi di modulazione e dei criteri e priorità di conferimento della capacità di stoccaggio (di seguito: studio CESI 2005).
  • il documento di consultazione 5 agosto 2009, DCO 28/09, recante interventi urgenti di adeguamento della disciplina del bilanciamento e della regolazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale ai sensi del decreto legge n. 78/09 (di seguito: documento DCO 28/09).

Considerato che:

  • l'articolo 14, commi dal 4 all'8, della deliberazione n. 119/05 individua la giacenza minima di gas in stoccaggio che l'utente titolare di capacità di stoccaggio conferita per soddisfare le esigenza di modulazione dei consumi dei clienti finali con consumi medi annui non superiori ai 200'000 Smc è tenuto a disporre al termine di ciascun mese della fase di erogazione;
  • la predetta giacenza minima è determinata in ragione dei prelievi da stoccaggio riconducibili all'andamento effettivo ed atteso dei consumi sulla base di una correlazione con le temperature rilevate e statisticamente attese, secondo la metodologia descritta nello studio CESI 2005;
  • il comma 14.6 della deliberazione n. 119/05 prevede che l'Autorità determini in base alla predetta metodologia e pubblichi per la fase di erogazione di ciascun anno termico il valore dei termini necessari per la determinazione della giacenza minima che l'utente è tenuto a disporre in stoccaggio;
  • con nota del 13 ottobre 2009 (prot. 61373 del 22 ottobre 2009) la società ENEA Ricerca sul sistema elettrico S.p.A., che ha assunto le competenze precedentemente sviluppate dal CESI sopra descritte, ha trasmesso i valori delle grandezze necessarie alla determinazione dei termini di cui al precedente alinea, elaborata sulla base dei dati relativi ai prelievi giornalieri degli impianti di distribuzione di cui le società Snam Rete Gas S.pA. (prot. 45217 del 4 agosto 2009) ed SGI S.p.A (prot. 61374del 22 ottobre 2009) hanno trasmesso l'aggiornamento al 30 giugno 2009;
  • l'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 78/09 prevede, tra l'altro, che l'Autorità promuova la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture; e che con il documento DCO 28/09 l'Autorità ha illustrato le proprie proposte anche con riferimento all'introduzione di servizi di stoccaggio funzionali al bilanciamento degli utenti;
  • l'introduzione dei servizi di stoccaggio di cui al precedente alinea nei primi mesi della fase di erogazione risulta agevolata, senza pregiudizio per le funzioni dello stoccaggio di modulazione, ove i richiamati obblighi di giacenza minima siano individuati a decorrere dal termine del mese di dicembre 2009.

Ritenuto che:

  • sia necessario determinare il valore dei termini di cui al comma 14.6 della deliberazione n. 119/05 per la fase di erogazione dell'anno termico 2009/2010 e procedere alla loro pubblicazione sul sito internet dell'Autorità;
  • sia opportuno prevedere che per l'anno termico 2009/2010 gli obblighi di giacenza minima di cui al comma 14.4 della deliberazione n. 119/05 decorrano dal termine del mese di dicembre

DELIBERA

  1. di determinare il valore dei termini di cui al comma 14.6 della deliberazione n. 119/05, per la fase di erogazione dagli stoccaggi dell'anno termico 2009/2010, pari a quello individuato nelle tabelle riportate all'Allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
  2. di prevedere che per l'anno termico 2009/2010 l'obbligo di giacenza minima di cui al comma 14.6 della deliberazione n. 119/05 decorra dal termine del mese di dicembre 2009.
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

27 ottobre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati: