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Data pubblicazione: 23 dicembre 2009

Delibera 21 dicembre 2009

VIS 153/09

Avvio di un procedimento per l’accertamento della violazione del divieto di traslazione d’imposta stabilito dall’articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 e l'adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti della società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 dicembre 2009

Visti:

  • gli articoli 27, comma 15, e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
  • l'articolo 81, commi 16 ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08), recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01), di emanazione del "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 4 luglio 2008, ARG/com 91/08, recante "Disposizioni urgenti in materia di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112";
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, VIS n. 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08), recante "Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133";
  • la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09 (di seguito: deliberazione VIS 133/09), recante "Criteri e modalità dell'analisi di secondo livello per la verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133; semplificazioni per la vigilanza di primo livello";
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08 (di seguito: deliberazione GOP 57/08), recante "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
  • la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 1 agosto 2008, n. 47 (di seguito: determinazione n. 47/08), che dispone la "Istituzione di un Gruppo di Lavoro e di un Nucleo Operativo per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 luglio 2008 ARG/COM 91/08.

Considerato che:

  • l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 attribuisce all'Autorità il compito di vigilare sulla puntuale osservanza, da parte degli operatori economici interessati, del divieto di traslare sui prezzi al consumo l'onere della maggiorazione d'imposta disposta dal comma 16 del medesimo articolo (di seguito: divieto di traslazione d'imposta);
  • con deliberazione VIS 109/08, l'Autorità ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l'individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l'attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall'indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione;
  • con deliberazione VIS 133/09, l'Autorità ha disposto che l'analisi di secondo livello venga svolta, con l'avvio di un procedimento individuale finalizzato ad accertare l'eventuale violazione del divieto di traslazione, nei confronti:
    1. degli operatori che non hanno dato corso agli adempimenti previsti dalla deliberazione VIS 109/08 o dalla deliberazione VIS 133/09 o che, pur dando corso agli adempimenti, hanno fornito dati e informazioni errati e/o incompleti o non hanno proceduto ad eliminare le anomalie riscontrate nei dati trasmessi;
    2. degli operatori le cui motivazioni (trasmesse ai sensi della deliberazione VIS 109/08) non sono ritenute adeguate.

Considerato inoltre che:

  • la società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. ha trasmesso all'Autorità le informazioni e i documenti richiesti ai sensi degli articoli 3, 4 e 7 della deliberazione VIS 109/08;
  • dall'analisi dei dati trasmessi dalla suddetta società è emersa una variazione positiva del margine di contribuzione del secondo semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre del 2007, attribuibile almeno in parte alla componente prezzo;
  • ai sensi dell'art. 4, comma 3, della deliberazione VIS 109/08, con nota in data 19 novembre 2009 (prot. Autorità n. 68600 - 19.11.2009), il Nucleo Operativo ha richiesto alla Valle Camonica Servizi Vendite di fornire motivazioni in merito alla riscontrata variazione positiva del margine di contribuzione;
  • con lettera in data 2 dicembre 2009 (prot. Autorità 72464/A - 04.12.2009), la società ha risposto alla richiesta di motivazioni confermando l'esistenza di una variazione positiva del margine semestrale e riconducendo la stessa a migliori prezzi di acquisto per il 2008 della materia prima, nonché a vendite di volumi di gas sul mercato libero a condizioni contrattuali più vantaggiose;
  • le motivazioni addotte dalla società non sono supportate da adeguate evidenze documentali che consentano di valutare gli effetti economici dei contratti stipulati per l'acquisto della materia prima per il 2008, e necessitano di ulteriori approfondimenti finalizzati ad appurare l'entità e la rilevanza in termini di possibile traslazione della riscontrata variazione del margine;
  • quanto sopra, costituisce presupposto per l'avvio di un procedimento nei confronti di Valle Camonica Servizi Vendite per accertare l'eventuale violazione del divieto di traslazione d'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della deliberazione VIS 133/09 e adottare opportuni provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. è avviato un procedimento nei confronti della società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. per:
    1. l'accertamento dell'eventuale violazione del divieto di traslazione d'imposta previsto dall'articolo 81, comma 18, decreto-legge n. 112/08;
    2. l'adozione degli opportuni provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
  2. il responsabile del procedimento è il coordinatore del Nucleo Operativo, istituito con determinazione n. 47/08, che opererà con il supporto della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi giorni), decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali del Nucleo Operativo;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), previa comunicazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., con sede legale in Via Mario Rigamonti, 65 - 25047 Darfo Boario Terme (BS).


21 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis


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