Data pubblicazione: 26 ottobre 2009
Delibera 16 ottobre 2009
ARG/elt 150/09
Approvazione dei premi di riserva relativi alle procedure concorsuali di cessione della capacità produttiva virtuale per il 2010 e per il quinquennio 2010-2014 e di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 17 agosto 2009 - ARG/elt 115/09
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 16 ottobre 2009
Visti:
- gli articoli 1 e 2, commi 12, lettere c) e h) e 20, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- l'articolo 30, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico in data 17 agosto 2009 (prot. Autorità n. 0047189/A in data 17 agosto 2009) contenete gli indirizzi di cui all'articolo 30, comma 9 della legge 9/09 (di seguito: indirizzi MSE);
- la deliberazione ARG/elt 115 (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/09);
- la lettera di Enel Produzione S.p.A. (di seguito Enel) del 10 settembre 2009 (prot. Autorità n.0052313/A in data 14 settembre 2009) (di seguito: prima lettera Enel);
- la lettera di Enel del 29 settembre 2009 (prot. Autorità n. 0056733/A in data 1 ottobre 2009) (di seguito: seconda lettera Enel);
- la lettera di E.On Produzione S.p.A. (di seguito E.On) del 10 settembre 2009 (prot. Autorità n. 0051743/A in data 11 settembre 2009) (di seguito: prima lettera E.On);
- la lettera di E.On del 30 settembre 2009 (prot. Autorità n.0056920/A in data 2 ottobre 2009) (di seguito: seconda lettera E.On).
Considerato che:
- l'articolo 30, comma 9, della legge n. 99/09 prevede che, al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico nella regione Sardegna, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello Sviluppo Economico, adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale;
- con la deliberazione ARG/elt 115/09 l'Autorità ha adottato le misure di cui all'articolo 30, comma 9, della legge n. 99/09 nel rispetto degli indirizzi del MSE; in particolare, la deliberazione ARG/elt 115/09 prevede che Enel ed E.On siano tenute a cedere capacità produttiva virtuale (di seguito: VPP o Virtual Power Plant) per i cinque (5) anni del periodo 2010-2014 per una potenza rispettivamente pari in ciascun anno a 225 e 150 MW; e che Enel ed E.On possano non assolvere tale obbligo di cessione con riferimento ai VPP per cui il premio offerto dai partecipanti alle procedure concorsuali risulti inferiore al premio di riserva applicabile come approvato dall'Autorità;
- ai fini di cui al precedente considerato, la deliberazione ARG/elt 115/09 prevede che Enel ed E.On trasmettano all'Autorità per l'approvazione una proposta di quantificazione dei premi di riserva relativi ai VPP riferiti all'anno solare successivo e, in sede di prima applicazione, anche con riferimento ai VPP con durata quinquennale;
- le suddette proposte di quantificazione dei premi di riserva relativi ai VPP devono altresì essere differenziate in ragione del prezzo di esercizio applicabile al contratto di cessione e, in particolare, in ragione del fatto che l'operatore cedente la capacità produttiva virtuale decida che il prezzo di esercizio della capacità produttiva da cedere sia pari a quello definito dall'Autorità con riferimento ai costi variabili che caratterizzano gli impianti con i minori costi variabili localizzati in Sardegna nella disponibilità dell'operatore cedente oppure a 0 (zero).
Considerato, inoltre, che:
- sia Enel che E.On (rispettivamente con la prima lettera Enel e con la seconda lettera E.On) hanno comunicato che avrebbero posto il prezzo di esercizio della capacità produttiva da cedere sia per i VPP riferiti al 2010 che per quelli con durata quinquennale pari a zero (0) indipendentemente dal valore assunto dal premio di riserva approvato dall'Autorità;
- Enel ha comunicato, nella prima lettera Enel una prima proposta di premi di riserva riferiti ai VPP per il 2010 e per quelli con durata quinquennale ed associati a prezzi di esercizio pari a zero (0); successivamente, con la seconda lettera Enel, Enel ha comunicato una nuova proposta di premi di riserva riferiti ai VPP di cui sopra;
- E.On ha comunicato, nella prima lettera E.On una prima proposta di premi di riserva riferiti ai VPP per il 2010 e per quelli con durata quinquennale ed associati a prezzi di esercizio pari a zero (0); successivamente, con la seconda lettera E.On, E.On ha comunicato una nuova proposta di premi di riserva riferiti ai VPP di cui sopra.
Ritenuto che:
- le proposte di Enel e di E.On di cui, rispettivamente, alla seconda lettera Enel ed alla seconda lettera E.On siano adeguate rispetto all'esigenza di procedere all'assegnazione dei VPP salvo situazioni di anomalo funzionamento dei meccanismi di cessione e tali da produrre un danno economico ingiustificato ai soggetti cedenti;
- sia pertanto opportuno approvare le proposte di Enel e di E.On di cui, rispettivamente, alla seconda lettera Enel ed alla seconda lettera E.On.
DELIBERA
- Di approvare le proposte di Enel e di E.On di cui, rispettivamente, alla seconda lettera Enel ed alla seconda lettera E.On;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, ad Enel Produzione S.p.A e da E.On Produzione S.p.A;
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
16 ottobre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis