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Data pubblicazione: 17 dicembre 2009

Delibera 10 dicembre 2009

VIS 144/09

Avvio di un’istruttoria formale nei confronti della Società Elettrica in Morbegno Soc. Coop. per violazioni in materia di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 dicembre 2009

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto - legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 dicembre 2007, n. 333/07 recante il "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008 - 2011";
  • la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2009, ARG/elt 76/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 settembre 2009, VIS 83/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08.

Considerato che:

  • gli articoli 11, 12 e 13 dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07, dettano disposizioni sulla corretta registrazione delle interruzioni della erogazione di energia elettrica, con particolare riferimento al numero di clienti coinvolti, alla durata delle interruzioni e, in generale, alla verificabilità delle informazioni registrate;
  • l'articolo 16 dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07 impone alle imprese distributrici di energia elettrica di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, gli indicatori individuali di continuità del servizio relativi all'anno precedente, riferiti a ciascun ambito territoriale per i clienti in BT (bassa tensione) e in MT (media tensione) e a ciascuna regione per i clienti in AT (alta tensione);
  • il punto 4, lettera b), del dispositivo della deliberazione ARG/elt 76/09 differisce al 15 settembre 2009 il termine per la comunicazione dei dati di continuità del servizio relativi agli anni 2006, 2007 e 2008, ai fini della determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per il periodo 2009-2011, da parte delle imprese distributrici che, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07, abbiano optato per l'utilizzo dei livelli triennali degli indicatori di continuità in luogo di quelli biennali, facendo ingresso a partire dal 1° gennaio 2009 nella regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni;
  • con la deliberazione VIS 83/09 l'Autorità ha approvato un "programma di (n. 12) verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica in merito ai dati di continuità del servizio comunicati all'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'anno 2009", stabilendo al punto 2, iii), del dispositivo che l'esito della verifica ispettiva sarebbe stato considerato "non conforme" nel caso di accertamento della "non verificabilità di almeno due interruzioni per documentazione insufficiente";
  • la Società Elettrica in Morbegno Soc. Coop. per azioni (di seguito: Morbegno o società) è un'impresa distributrice di cui all'articolo 30, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07, che ha comunicato i dati di continuità di cui al punto 4, lettera b), del dispositivo della deliberazione ARG/elt 76/09 ed è soggetta a regolazione incentivante a decorrere dal 1° gennaio 2009;
  • la deliberazione VIS 83/09 è stata comunicata in data 23 settembre 2009, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento (prot. Autorità 54748), alla Morbegno, quale impresa da sottoporre a verifica ispettiva;
  • in data 24 settembre 2009 è stato comunicato alla società, con raccomandata anticipata via fax (prot. Autorità 55032), l'avviso di effettuazione delle operazioni ispettive;
  • nei giorni 8 e 9 ottobre 2009 è stata effettuata congiuntamente da personale degli Uffici dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza l'ispezione presso la sede legale della società;
  • nel corso dell'ispezione - e, in particolare, del controllo a campione di cinque interruzioni lunghe originate sulla rete MT e di una interruzione lunga originata sulla rete BT - è stata riscontrata, per tre interruzioni lunghe originate sulla rete MT, la non verificabilità della corretta registrazione per documentazione insufficiente, in violazione del punto 2, iii), del dispositivo della deliberazione VIS 83/09 e degli articoli 11, 12 e 13 dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07;
  • l'esito della verifica ispettiva è pertanto da considerarsi "non conforme" alla stregua di quanto stabilito nel punto 2, iii), del dispositivo della deliberazione VIS 83/09

 

DELIBERA

  1. è avviata un'istruttoria formale nei confronti della Società Elettrica in Morbegno Soc. Coop. per azioni per accertare le violazioni descritte in premessa relative al punto 2, iii), del dispositivo della deliberazione VIS 83/09 e agli articoli 11, 12 e 13 dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07, e irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Società Elettrica in Morbegno Soc. Coop. per azioni, con sede legale in Morbegno (SO), Vicolo Scenaia 3 (CAP 23017) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità.


10 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis


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