Data pubblicazione: 17 dicembre 2009
Delibera 10 dicembre 2009
VIS 143/09
Avvio di quattro istruttorie formali nei confronti delle società Serenissima Gas S.p.A., Poggio Imperiale Metano S.r.l., Amalfitana Gas S.r.l, Lampogas Lombarda S.r.l. per violazione degli obblighi in materia di pronto intervento gas
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 10 dicembre 2009
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 7 agosto 2008, n. ARG/gas 120/08, come successivamente modificata ed integrata, di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012" (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2009, n. VIS 12/09 (di seguito: deliberazione VIS 12/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08.
Considerato che:
- gli articoli 25 e 26 della RQDG prevedono, in capo alle imprese distributrici, una serie di obblighi relativi al servizio di pronto intervento, fra cui:
- l'obbligo di dotarsidi "adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia" (articolo 25, comma 1, lett. a);
- l'obbligo di disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici (articolo 25, comma 1, lett. b);
- l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento e di comunicarli in forma scritta, per la dovuta informazione ai clienti finali, al venditore al momento della sua richiesta di accesso alla rete di distribuzione ed all'Autorità con le modalità da essa definite (articolo 25, comma 1, lett. c);
- l'obbligo di inviare il proprio personale in seguito a chiamate telefoniche per pronto intervento relative a segnalazioni di una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 3, dell'RQDG (dispersioni di gas, danneggiamenti in assenza di dispersioni, interruzione o irregolarità della fornitura di gas; articolo 25, comma 1, lett. e);
- l'obbligo di sospendere la fornitura di gas fino a quando la dispersione di gas a valle del punto di riconsegna non sia stata eliminata (articolo 25, comma 1, lett. f);
- l'obbligo di dotarsi di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento (articolo 25, comma 1, lett. g);
- l'obbligo di disporre, a partire dal 1 luglio 2009, per tutti gli impianti di distribuzione gestiti, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di assicurare, oltre ai requisiti di cui all'articolo 25, comma 1, la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute (art. 25, comma 2, lett. a).
Considerato inoltre che:
- con deliberazione VIS 12/09 l'Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli nei confronti di imprese distributrici di gas mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso le imprese distributrici scelte in base agli esiti dei predetti controlli;
- in attuazione del programma sopra richiamato, imilitaridel Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanzahannoeffettuato chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente l'Autorità, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha effettuato alcune ispezioni presso le imprese distributrici che, all'esito delle chiamate telefoniche relative all'anno 2009, hanno evidenziato anomalie nel servizio di pronto intervento;
- dalle verifiche effettuate, nei giorni 29 e 30 settembre 2009, è emerso che Serenissima Gas S.p.A.:
- in violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. a) della RQDG, non dispone di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per far fronte alle richieste di pronto intervento; in particolare,l'operatore di pronto intervento, rispondendo ad una chiamata effettuata dai militari della Guardia di Finanza, non ha riconosciuto l'impianto oggetto della chiamata tra quelli per i quali veniva effettuato il servizio di pronto intervento;
- in violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. e) della RQDG, a fronte di chiamate relative alla situazione indicata dall'articolo 10, comma 3, lett. e) della RQDG (dispersione di gas a valle del punto di riconsegna), non ha inviato il proprio personale sul luogo della chiamata di pronto intervento;
- in violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. f) della RQDG, a fronte di una chiamata relativa a dispersione del gas a valle del punto di riconsegna, non ha sospeso la fornitura di gas;
- dalle verifiche effettuate, nei giorni 6 e 7 ottobre, è emerso che Poggio Imperiale Metano S.r.l:
- in violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. a) della RQDG, non dispone di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per far fronte alle richieste di pronto intervento; in particolare, il centralino di pronto intervento non ha risposto a chiamate effettuate dai militari della Guardia di Finanza;
- in violazione dell'articolo 25, comma 2, lett. a) della RQDG, solo a partire dal 1 settembre 2009, ha attivato la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute;
- dalle verifiche effettuate, nei giorni 15 e 16 ottobre, è emerso che Amalfitana Gas S.r.l.:
- in violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. b) della RQDG, non dispone per tutti i Comuni gestiti, di un recapito telefonico con linea fissa dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento;
- in violazione dell'articolo 25, comma 2, lett. a) della RQDG, non ha attivato, con decorrenza 1 luglio 2009, la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute;
- dalle verifiche effettuate, nei giorni 4 e 5 novembre, è emerso che Lampogas Lombarda S.r.l.:
- in violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. b) della RQDG, non dispone di un recapito telefonico con linea fissa dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento;
- in violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. g) della RQDG, non dispone di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento;
- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di quattro istruttorie formali nei confronti di Serenissima Gas S.p.A., Poggio Imperiale Metano S.r.l., Amalfitana Gas S.r.l., Lampogas Lombarda S.r.l.
DELIBERA
- sono avviate quattro istruttorie formali nei confronti delle società Serenissima Gas S.p.A., Poggio Imperiale Metano S.r.l., Amalfitana Gas S.r.l., Lampogas Lombarda S.r.l. per accertare le violazioni delle disposizioni di cui in motivazione in materia di pronto intervento gas ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il responsabile dei procedimenti è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
- il termine di durata di ciascuna istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
- i provvedimenti finali saranno adottati entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascuna istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare a ciascun procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Serenissima Gas S.p.A., via Stazzi, n. 2, 22100 Como, alla società Poggio Imperiale Metano S.r.l., viale Miramare, n. 27, 71043 Manfredonia (Foggia), alla società Amalfitana Gas S.r.l, via Fanelli, n. 206/4, 70100 Bari e alla società Lampogas Lombarda S.r.l., viale Risorgimento, n. 20, 21020 Crosio della Valle (Varese) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
10 dicembre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis