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Data pubblicazione: 16 dicembre 2009

Delibera 09 dicembre 2009

VIS 135/09

Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti della società Iberdrola Generacion S.A.U. con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 23 ottobre 2008, VIS 98/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 dicembre 2009

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto - legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 24 ottobre 2005;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità) 23 ottobre 2008, VIS 98/08.

Fatto

Valutazione giuridica

  1. L'articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 79/99, a decorrere dall'anno 2001, impone agli importatori e ai soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili. Tale obbligo si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione alle condizioni definite dall'Autorità. Il medesimo articolo, al comma 3, prevede che gli stessi soggetti possano adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale o dal gestore della rete di trasmissione nazionale (c.d. certificati verdi).
  2. Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - che ha recepito la direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 - i soggetti importatori di energia elettrica da Stati membri dell'Unione europea possono richiedere al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. l'esenzione da tale obbligo, per la quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, purché presentino al Gestore copia conforme della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, nel Paese dove è ubicato l'impianto di produzione.
  3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 387/03, il GSE S.p.A. - una volta verificato l'adempimento, relativo all'anno precedente, dell'obbligo dell'articolo 11 suddetto - deve comunicare all'Autorità i nominativi dei soggetti inadempienti. A tali soggetti l'Autorità applica sanzioni, ai sensi della legge n. 481/95.
  4. Con nota 30 giugno 2008 (prot. 0019181) e 20 agosto 2008 (prot. 0025484), il GSE S.p.A., ai sensi del suddetto articolo 4 del d.lgs. n. 387/03, ha segnalato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas il mancato adempimento da parte di Iberdrola Generacion S.A.U. dell'obbligo di acquisto di n. 1050 certificati verdi insorto nell'anno 2007 e relativo all'energia importata nel corso dell'anno 2006.
  5. Con deliberazione 23 ottobre 2008, VIS 98/08, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Iberdrola, un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato adempimento dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  6. Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita, oltre alla documentazione richiamata nella deliberazione VIS 98/08, la nota del 30 dicembre 2008 (prot. 043565) con cui il GSE S.p.A. ha comunicato che, a causa di un problema tecnico relativo al sistema informatico per la gestione dei certificati verdi, non risultavano visibili i 1050 certificati verdi acquistati da Iberdrola Generacion nella sessione del 18 giugno 2008 e che tale società doveva, quindi, ritenersi adempiente all'obbligo di acquisto dei certificati verdi per l'anno 2007.
  7. Con nota 13 ottobre 2009 (prot. 59394), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società Iberdrola le risultanze istruttorie.
  8. L'illecito contestato è di mera condotta, di carattere omissivo, e si perfeziona nel momento in cui i soggetti obbligati all'acquisto dei certificati verdi - invitati a regolarizzare la propria posizione dal GSE S.p.A. che effettua la verifica ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 387/03 - non ottemperano a tale obbligo.
  9. Dalla documentazione acquisita agli atti, risulta che la società Iberdrola è stata erroneamente ritenuta inadempiente da parte del GSE S.p.A. all'obbligo di acquisto dei certificati verdi, per effetto di un errore materiale del sistema informatico per la gestione del mercato dei certificati verdi.
  10. Come attestato dal GSE nella nota 30 dicembre 2008 (prot. 043565), la società ha acquistato nella sessione del 18 giugno 2008 i 1050 certificati verdi dovuti, ma, per l'inconveniente tecnico occorso al sistema informatico, tale acquisto non era risultato in un primo momento visibile.
  11. Pertanto, non sussistono i presupposti per la violazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99

 

DELIBERA

  1. non sussistono i presupposti per irrogare a Iberdrola Generacion S.A.U. la sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato adempimento dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  2. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Iberdrola Generacion S.A.U., General Gardoqui, 8, 480008 Bilbao, Spagna e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica delle stesso.

9 dicembre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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