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Data pubblicazione: 28 settembre 2009

Delibera 18 settembre 2009

ARG/gas 123/09

Disposizioni relative al codice di rete della società Italgas S.p.A. ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 26 maggio 2009, ARG/gas 62/09

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 settembre 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in particolare l'articolo 24, comma 5 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04) e suoi successivi aggiornamenti;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 giugno 2007, (di seguito: deliberazione n. 131/07), di approvazione del codice di rete della Società Italiana per il Gas S.p.A. (di seguito: Italgas);
  • la deliberazione 2 ottobre 2007, n. 248/07 (di seguito: deliberazione n. 248/07) di  approvazione di proposte di modifica ed integrazione del codice di rete della Società Italiana per il Gas S.p.A. (di seguito: Italgas);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 contenente "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte I "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)";
  • la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2009, ARG/gas 62/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 62/09);
  • la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità n. 2/07 (di seguito: la determinazione n. 2/07).

Considerato che:

  • l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di verificare la conformità dei codici di rete predisposti dalle imprese di trasporto con la disciplina di accesso e di erogazione del servizio medesimo dalla stessa definita;
  • in data 2 ottobre 2006, Italgas, ai sensi dei commi 3.2, lettera a), e 3.3 della deliberazione n. 138/04 ha adottato la disciplina del codice di rete tipo, presentando contestualmente proposte di modifica ed integrazione ed una versione del codice di rete tipo con inserite le medesime proposte;
  • la deliberazione n. 131/07 ha approvato le proposte di modifica ed integrazione di cui all'allegato A della medesima deliberazione prevedendone l'entrata in vigore dalla data della pubblicazione della medesima deliberazione, ad eccezione di quanto contenuto nella proposta n. 107 in tema di modalità di determinazione, da parte dell'Impresa di distribuzione, dei dati funzionali all'allocazione, la cui efficacia era prevista dall'1 ottobre 2007 e la cui validità era prevista fino al termine dell'anno termico 2008/2009;
  • l'Autorità, con deliberazione n. 248/07, ha approvato ulteriori proposte di modifica ed integrazione del codice di rete della società Italgas;
  • con la deliberazione ARG/gas 62/09 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di allocazione, prorogando i termini previsti dall'articolo 29 della deliberazione n. 138/04 relativi alla determinazione, da parte dell'Impresa di distribuzione, dei dati funzionali all'allocazione;

Considerato che:

  • in data 8 luglio 2009 (prot. Autorità n. 39801) la società Italgas ha richiesto di estendere la validità alla data del 30 settembre 2010 delle clausole contenute nella sopra citata proposta n. 107, allo scopo di recepire le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 62/09.

Ritenuto che:

  • sia riscontrata la conformità della proposta, pervenuta da Italgas con comunicazione datata 8 luglio 2009, di estendere la validità delle clausole del codice di rete contenute nella proposta n. 107 alla data del 30 settembre 2010, allo scopo di recepire le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 62/09

DELIBERA

  1. di considerare positivamente verificata e conseguentemente di approvare per quanto di competenza la proposta di estendere la validità alla data del 30 settembre 2010 delle clausole contenute nella proposta n. 107 del codice di rete della società Italgas, di cui all'allegato A della deliberazione n. 131/07, allo scopo di recepire le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 62/09;
  2. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento;
  3. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Italgas, con sede legale in Torino via XX Settembre, 41, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.

18 settembre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis

 


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