Data pubblicazione: 03 settembre 2009
Delibera 02 settembre 2009
ARG/gas 116/09
Disposizioni urgenti in deroga alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 in tema di sicurezza post contatore gas nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 settembre 2009
Visti:
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
- la legge 5 marzo 1990, n. 46;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300;
- la legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37/08;
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 16 aprile 2009;
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 11 del 17 luglio 2009:
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04).
Considerato che:
- con la deliberazione n. 40/04 l'Autorità ha emanato il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);
- il regolamento stabilisce tra l'altro che, per i nuovi impianti, il cliente finale consegni al distributore la documentazione tecnica obbligatoria per consentire l'effettuazione dell'accertamento documentale della sicurezza dell'impianto di utenza prima della sua attivazione;
- i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 individuano i comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
- gli interventi di ricostruzione in atto comporteranno la necessità di attivare la fornitura di gas ai nuovi impianti di utenza;
- in fase di prima attuazione, al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/04 ha consentito ai distributori di gas di attivare le nuove forniture di gas anche in assenza di accertamento documentale previa acquisizione del modulo di cui all'allegato E, compilato nella sezione pertinente e firmato dall'installatore.
Ritenuto che:
- l'approssimarsi della stagione autunnale rende urgente l'esigenza di garantire il funzionamento in tempi rapidi dei nuovi impianti di riscaldamento alimentati a gas, pur nel rispetto delle altrettanto prioritarie esigenze di sicurezza;
- l'attuale situazione di emergenza nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 renda problematica la possibilità per i clienti finali di adempiere in tempi rapidi a tutti gli obblighi previsti dal regolamento;
- sia necessario definire disposizioni urgenti in deroga al regolamento al fine di consentire modalità semplificate per l'attivazione della fornitura ai nuovi impianti di utenza a gas realizzati nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza;
- la modalità provvisoria per l'attivazione della fornitura adottata in fase di prima attuazione del regolamento sia idonea a garantire una attivazione in tempi rapidi nel rispetto delle esigenze di sicurezza;
- sia opportuno prevedere che, fino al 30 aprile 2010, i distributori di gas possano attivare le nuove forniture di gas nei comuni individuati dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 anche in assenza di accertamento documentale previa acquisizione del modulo di cui all'allegato E, compilato nella sezione pertinente e firmato dall'installatore
DELIBERA
- di prevedere che, in deroga a quanto disposto dalla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04, per i comuni individuati dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, fino al 30 aprile 2010 la fornitura di gas agli impianti di utenza di cui al Titolo II della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 è attivata previa acquisizione del modulo di cui all'allegato E alla stessa deliberazione, compilato nella sezione pertinente e firmato dall'installatore, fatto pervenire dal cliente finale al distributore;
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
2 settembre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis