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Data pubblicazione: 31 luglio 2009

Delibera 28 luglio 2009

ARG/elt 104/09

Disposizioni urgenti in materia di rettifica dei CRPU per il mese di giugno 2009 e relativo conguaglio

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 luglio 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, e sue modifiche e integrazioni (di seguito: TILP);
  • la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 29 maggio 2009, prot. Autorità n. 31322 del 3 giugno 2009 (di seguito: comunicazione 29 maggio 2009);
  • la lettera di AIGET del 12 giugno 2009, prot. Autorità n. 33963 del 16 giugno 2009 (di seguito: lettera 12 giugno 2009);
  • la lettera della società Terna del 26 giugno 2009, prot. Autorità n. 38080 del 6 luglio 2009 (di seguito: lettera 26 giugno 2009).

Considerato che:

  • l'Autorità, con il TILP, ha previsto, con decorrenza 1 giugno 2009, l'attribuzione del prelievo residuo di area (di seguito: PRA) agli utenti del dispacciamento sulla base di coefficienti di ripartizione del prelievo (di seguito: CRPU) differenziati per fascia oraria, con ciò innovando la precedente attribuzione basata su CRPU validi per tutte le ore di ciascun mese;
  • al fine di consentire agli utenti del dispacciamento di programmare correttamente i propri prelievi, ai sensi del TILP, entro il sest'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese Terna rende disponibili agli utenti del dispacciamento i CRPU relativi al mese successivo ad essa comunicati dalle imprese distributrici di riferimento;
  • Terna, con la comunicazione 29 maggio 2009, ha confermato di aver ricevuto dalle imprese distributrici di riferimento e messo a disposizione degli utenti del dispacciamento i CRPU relativi al mese di giugno 2009 differenziati per fascia oraria relativamente a tutte le aree di riferimento, fatto salvo per due aree per le quali, in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 19.6 del TILP, sono stati assunti per il mese di giugno 2009 i medesimi CRPU non differenziati già utilizzati per il mese di maggio 2009;
  • AIGET, con la lettera 12 giugno 2009, ha segnalato la presenza di anomalie in merito al valore dei CRPU relativi al mese di giugno 2009;
  • come evidenziato nella lettera 26 giugno 2009, Terna ha avviato una campagna di verifica dei CRPU relativi al mese di giugno 2009; e che, in esito alla suddetta campagna, diverse imprese distributrici hanno confermato l'erroneità della determinazione dei CRPU precedentemente comunicati e pubblicati da Terna.

Considerato inoltre che:

  • i CRPU pubblicati hanno generalmente comportato per il mese di giugno 2009 l'attribuzione agli utenti del dispacciamento di una quota del PRA significativamente superiore a quella che sarebbe stata attribuita sulla base dei CRPU rettificati in seguito dalle imprese distributrici;
  • la circostanza di cui al precedente alinea può determinare una potenziale ed imprevista esposizione finanziaria per gli utenti del dispacciamento che, in assenza di interventi straordinari da parte dell'Autorità, troverebbe copertura solamente in occasione del conguaglio load profiling previsto per l'anno 2009;
  • scopo del conguaglio load profiling è riconciliare la differenza fra energia attribuita agli utenti del dispacciamento in via convenzionale su base mensile e energia prelevata dai medesimi utenti con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria, e non correggere gli errori di attribuzione su base mensile dovuti ad errata determinazione dei CRPU;
  • Terna, con la lettera 26 giugno 2009, ha tra l'altro proposto una procedura di conguaglio straordinaria (di seguito: procedura straordinaria), finalizzata a minimizzare la potenziale e imprevista esposizione finanziaria di cui al precedente alinea.

Ritenuto che:

  • è necessario, stante la significatività delle rettifiche e la novità introdotta dall'adozione dei CRPU differenziati per fascia oraria, prevedere un intervento straordinario limitato al solo mese di giugno 2009 finalizzato a minimizzare l'esposizione finanziaria a cui sono soggetti gli utenti del dispacciamento a seguito dell'applicazione dei CRPU erroneamente determinati;
  • la procedura straordinaria proposta da Terna nella lettera 26 giugno 2009 consenta di raggiungere le finalità di cui al precedente alinea;
  • sia pertanto opportuno approvare la procedura straordinaria, prevedendone un'unica applicazione contestualmente alla regolazione dei corrispettivi di dispacciamento relativa al mese di giugno 2009

DELIBERA

Articolo 1
Conguaglio straordinario CRPU per giugno 2009

1.1 Entro il termine di cui al comma 72.4 della deliberazione n. 111/06 relativo alle partite economiche di competenza del mese di giugno 2009, per ciascuna area di riferimento e per ciascuna fascia oraria, ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico paga a Terna se positivo o riceve da Terna se negativo un corrispettivo di conguaglio straordinario pari al prodotto fra

  • la partita fisica di conguaglio straordinario relativa al medesimo utente del dispacciamento, alla medesima area di riferimento e alla medesima fascia oraria, di cui al comma 1.2;
  • il prezzo medio dell'energia prelevata di cui al comma 14.2 del TILP relativo alla medesima area di riferimento a alla medesima fascia oraria.

1.2 In ciascuna area di riferimento la partita fisica di conguaglio straordinario di competenza di ciascun utente del dispacciamento in ciascuna fascia oraria è pari alla differenza fra:

  • il prodotto del prelievo residuo di area per i CRPU rettificati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi del comma 2.2;
  • la quota del prelievo residuo di area effettivamente attribuita al medesimo utente del dispacciamento nella medesima fascia oraria ai sensi dell'Articolo 7 del TILP.

1.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 1.1, per ciascuna area di riferimento e per ciascuna fascia oraria, l'Acquirente Unico paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo un corrispettivo di conguaglio straordinario pari all'opposto della somma dei corrispettivi di conguaglio straordinario riferiti alla medesima area e alla medesima fascia, a carico degli altri utenti del dispacciamento aventi nella loro competenza punti di prelievo localizzati nell'area considerata.

Articolo 2
Obblighi informativi connessi al conguaglio straordinario

2.1 Entro il 4 agosto 2009 le imprese distributrici sottese comunicano alle imprese distributrici di riferimento, limitatamente ai punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale, il valore rettificato dell'aggregato di CRPP relativo a ciascuna fascia oraria del mese di giugno 2009, distinto per ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico.

2.2 Entro il 5 agosto 2009 le imprese distributrici di riferimento comunicano a Terna il valore rettificato dei CRPU relativi a ciascuna fascia oraria del mese di giugno 2009.

2.3 Entro il 13 agosto 2009 Terna

  • comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico il CRPU rettificato inviato ai sensi del comma 2.2;
  • determina e comunica la partita fisica di conguaglio straordinario di sua competenza in ciascuna area di riferimento e in ciascuna fascia oraria del mese di giugno 2009;
  • determina e rende disponibile agli utenti del dispacciamento il prezzo medio dell'energia prelevata di cui al comma 14.2 del TILP, relativo a ciascuna area di riferimento e a ciascuna fascia oraria del mese di giugno 2009.
Articolo 3
Disposizioni finali

3.1 Copia del presente provvedimento è trasmessa alla società Terna S.p.A.

3.2 Il presente provvedimento è pubblicato su sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

28 luglio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis