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Data pubblicazione: 19 gennaio 2010

Delibera 29 ottobre 2009

VIS 101/09

Avvio di un’istruttoria formale per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori nei confronti di SEA - Società elettrica Favignana S.p.A. in materia di codici identificativi dei punti di immissione e di prelievo di energia elettrica (c.d. POD)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 ottobre 2009

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità)30 dicembre 2003, n. 168/03 e s.m.i.;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e s.m.i.;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06 e s.m.i.;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08.
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06.

Considerato che:

  • l'art. 37, comma 1 della deliberazione n. 111/06 (ma già l'art. 47 comma 1 della deliberazione n. 168/03) impone alle imprese distributrici di tenere "un registro elettronico dei punti di immissione e dei punti di prelievo (...) localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale" (c.d. codice POD);
  • il comma 2 dello stesso art. 37 della deliberazione n. 111/06 (ma già l'art. 47 comma 1.1 della deliberazione n. 168/03, come modificata dalla deliberazione n. 293/05) prevede che "Terna, con il coinvolgimento delle imprese distributrici e dei soggetti interessati, coordina la definizione del codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale di cui al comma precedente, nonché le regole di manutenzione e di aggiornamento del medesimo, affinché le imprese distributrici pervengano alla piena applicazione del suddetto codice entro il 30 giugno 2006";
  • la deliberazione n. 152/06 impone obblighi di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità in capo all'esercente "che svolge i servizi di distribuzione e di vendita o anche solo di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato [oggi, in maggior tutela] in un'area territoriale" (art. 1, comma 1, lett. f, deliberazione n. 152/06);
  • in particolare, l'art. 3, comma 4 della deliberazione n. 152/06 prevede che la bolletta riporti "gli elementi identificativi del cliente e del punto di prelievo, nonché del codice alfanumerico identificativo omogeneo del punto di prelievo secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03 e dall'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni";
  • l'Autorità con deliberazione ARG/elt 117/08 s.m.i. ha determinato le "Modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici disagiati", adottando il codice POD quale riferimento essenziale per l'individuazione della fornitura a cui riconoscere il c.d. bonus sociale per il settore elettrico;
  • in particolare, l'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che la compensazione per i clienti finali domestici in condizioni di disagio economico è riconosciuta al punto di prelievo corrispondente al POD indicato dal soggetto richiedente nell'apposita "istanza  per l'ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica" (c.d. bonus sociale);
  • l'art. 8 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che "al fine di semplificare e accelerare la procedura di riconoscimento della compensazione (...) e di effettuare verifiche incrociate circa la veridicità dei dati forniti dai clienti finali domestici per l'ammissione alla medesima compensazione, le imprese distributrici utilizzano un apposito sistema informatico per la gestione dell'ammissione alla compensazione";
  • il sistema informatico di cui all'alinea precedente è stato realizzato da ANCI, attraverso la sua struttura operativa ANCITEL S.p.A. (di seguito, Ancitel) ed ha preso il nome di "SGATE" (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche);
  • Terna S.p.A. (di seguito, Terna) con nota del 24 aprile 2006 (prot. Autorità n. 11281) ha comunicato alle imprese distributrici la struttura dei codici POD e le regole di aggiornamento e manutenzione dei codici POD di cui all'art. 37, comma 2, della deliberazione n. 111/06;
  • in particolare, la struttura dei codici POD "che i distributori sono tenuti a utilizzare per identificare univocamente i singoli punti di prelievo" è costituita, tra gli altri elementi, dal c.d. "codice distributore", ossia da un codice progressivo numerico che garantisce l'unicità del distributore e che viene assegnato da Terna a ciascun distributore e pubblicato sul sito aziendale (così, testualmente, la nota di Terna del 24 aprile 2006, prot. Autorità n. 11281);
  • con una e-mail del 5 agosto 2009 (prot. Autorità 45735) Ancitel ha segnalato agli uffici dell'Autorità l'uso da parte di SEA - Società elettrica di Favignana S.p.A. (di seguito SEA) di un "codice distributore" diverso da quello assegnato da Terna, nella specie del codice n. 106, in luogo del codice n. 057 assegnatole da Terna;
  • le verifiche interne condotte dall'Autorità, a seguito della segnalazione di Ancitel del 7 agosto 2009, hanno evidenziato che il codice distributore utilizzato da SEA è quello assegnato da Terna a Consorzio Elettrico Pennes (di seguito, Consorzio), sito nel comune di Sarentino (BZ);
  • dalle ulteriori verifiche condotte dall'Autorità sui report inoltrati periodicamente da ANCI - aventi ad oggetto il numero di istanze di bonus sociale pervenute ai Comuni ed attribuite poi dal sistema SGATE alle relative imprese di distribuzione - è risultato che, al mese di agosto 2009, le oltre 200 istanze di bonus sociale inviate al comune di Favignana risultavano erroneamente attribuite al Consorzio, invece che a SEA, proprio a causa dell'utilizzo da parte di SEA del codice distributore assegnato da Terna al Consorzio;
  • Ancitel ha provveduto alla individuazione di misure transitorie volte a consentire comunque - nonostante l'uso da parte di SEA di un codice distributore difforme da quello assegnatole da Terna - la corretta assegnazione delle istanze di bonus sociale presentate presso il comune di Favignana;
  • in particolare, Ancitel ha provveduto ad assegnare manualmente alla società SEA le istanze di bonus sociale pervenute al comune di Favignana fino al 24 settembre e, per il periodo successivo, ha dato disposizioni al comune di Favignana di inserire nel sistema SGATE le istanze di bonus sociale pervenutegli come contrassegnate con il codice distributore n. "057", invece che con l'errato codice distributore n. "106", in modo che il sistema SGATE possa automaticamente assegnare le suddette istanze alla società SEA;
  • dagli elementi in possesso dell'Autorità risulta, quindi, che SEA ha usato, per i propri punti di prelievo (e eventualmente comunicato ai propri clienti), codici POD non conformi a quanto previsto dall'art. 37 della deliberazione n. 111/06 e dalla comunicazione Terna del 24 aprile 2006 (prot. Autorità n. 11281);
  • la condotta consistente nell'uso di codici POD scorretti ha pregiudicato l'interesse pubblico sotteso alla disciplina dell'anagrafica dei punti di immissione e di prelievo di cui all'art. 37 della deliberazione n. 111/06, ossia l'interesse all'identificazione dei punti di prelievo e nella specie non ha consentito fino a settembre 2009 l'erogazione del bonus sociale ai clienti aventi diritto

 

DELIBERA

 

  1. è avviata un'istruttoria formale nei confronti della società SEA - Società elettrica di Favignana S.p.A. per:
    1. l'accertamento della violazione degli artt. 37, commi 1 e 2 della deliberazione n. 111/06 e 3, comma 4 della deliberazione n. 152/06 e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
    2. l'adozione di un ordine di cessazione della condotta lesiva del diritto degli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
  3. il termine dell'istruttoria è di 90 (novanta giorni), decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società SEA - Società elettrica di Favignana S.p.A., via Emerico Amari, n 8, 90139 Palermo e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

29 ottobre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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