Data pubblicazione: 29 luglio 2009
Delibera 27 luglio 2009
ARG/gas 101/09
Riconoscimento degli oneri sostenuti per l'importazione di gas naturale nel trimestre gennaio - marzo 2007, di cui all'articolo 2 della deliberazione 28 giugno 2006, n. 134/06
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 luglio 2009
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 195/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 195/02);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06) e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, n. ARG/gas 39/08 (di seguito: deliberazione n. ARG/gas 39/08);
- la documentazione inviata dalla Società Elettrogas S.p.A. in data 31 maggio 2007, prot. n. 405/07 (prot. Autorità n. 013481 del 4 giugno 2007), come successivamente integrata con lettera del 3 marzo 2009, prot. n. 187/09 (prot. Autorità n. 011010 del 9 marzo 2009);
- la documentazione inviata dalla Società Italtrading S.p.A. in data 28 maggio 2007, prot. n. 173/ITT/GA/sp (prot. Autorità n. 013051 del 29 maggio 2007), come successivamente integrata con lettera del 13 marzo 2009, prot. n. 95/ITT/GA/ac (prot. Autorità n. 012645 del 17 marzo 2009);
- la documentazione inviata dalla Società Plurigas S.p.A. in data 29 maggio 2007, prot. n. 1022/AA/fq/ml (prot. Autorità n. 013050 del 29 maggio 2007);
- le lettere della Direzione Mercati dell'Autorità del 20 febbraio 2009, prot. n. 8133, 8136 e 8137;
- la documentazione inviata dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. in data 10 marzo 2009, prot. n. SVICOM/688 (prot. Autorità n. 011531 del 11 marzo 2009);
- il Bilancio Energetico Nazionale del 2006 pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Considerato che:
- la deliberazione n. 138/03 ha disciplinato le modalità di definizione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale offerte dalle società di vendita, rimandando, ai fini dell'aggiornamento della componente di commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCI), comprensiva dei costi di approvvigionamento della materia prima gas, alla deliberazione n. 195/02;
- l'articolo 2 della deliberazione n. 134/06 ha introdotto, per il trimestre gennaio - marzo 2007, alcune disposizioni transitorie volte a contribuire alla copertura di eventuali costi, aggiuntivi rispetto a quelli già riconosciuti nelle condizioni economiche di fornitura, per importazioni di gas di breve termine che si fossero rese disponili nel citato periodo, ritenuto allora di particolare criticità per il completo soddisfacimento della domanda di gas naturale in Italia;
- il medesimo articolo disciplina:
- al comma 1, le condizioni che devono essere soddisfatte affinché i volumi di gas per cui è presentata istanza di ammissione al riconoscimento dei suddetti costi addizionali (di seguito: riconoscimento "spot") vi accedano in toto od in parte;
- al comma 2, i criteri di calcolo dell'ammontare riconosciuto a ciascun titolare di contratti di importazione che abbia presentato istanza di ammissione al riconoscimento "spot";
- al comma 3, le modalità con cui il citato titolare di contratti di importazione può richiedere all'Autorità il riconoscimento "spot" per le importazioni di gas nel trimestre gennaio - marzo 2007, nonché le informazioni necessarie a corredo dell'istanza;
- il medesimo articolo, al comma 4, rimanda ad un successivo provvedimento dell'Autorità la definizione delle modalità di finanziamento ed erogazione del riconoscimento "spot".
Considerato che:
- le Società Elettrogas S.p.A., Italtrading S.p.A. e Plurigas S.p.A. hanno inviato entro i termini previsti l'istanza di ammissione al riconoscimento "spot";
- la verifica delle condizioni per l'ammissione al riconoscimento "spot" di cui all'articolo 2, comma 1 della deliberazione n. 134/06, supportata dalle integrazioni richieste alle Società Elettrogas S.p.A., Italtrading S.p.A. con lettera della Direzione Mercati dell'Autorità in data 20 febbraio 2009 e dalle informazioni pervenute dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. in data 10 marzo 2009, ha dato esito positivo rendendo tutti i volumi di gas comunicati idonei a tale riconoscimento, per un totale di 4.297.087 GJ importati nel primo trimestre del 2007;
- ai fini della predetta verifica, le cessioni di capacità di trasporto in corso d'anno sono assimilabili ai conferimenti di capacità di trasporto in corso d'anno, rappresentando pertanto una fattispecie a cui non si applicano i vincoli di utilizzo di detta capacità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b. della deliberazione n. 134/06;
- le predette Società hanno dato evidenza anche dei costi per il trasporto del gas sui metanodotti esteri, dal punto di consegna contrattuale al punto di ingresso della Rete Nazionale dei gasdotti;
- ai fini del calcolo degli ammontare riconosciuto a ciascuna Società, di cui all'articolo 2, comma 2 della deliberazione n. 134/06:
- il termine Vt rappresenta i volumi complessivi del mercato dei clienti oggetto delle condizioni economiche di fornitura di cui alla delibera n. 138/03, per il 2006, come pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico (relazione tecnica alla deliberazione n. 134/06), identificati nella classificazione "usi domestici e civili" del Bilancio Energetico Nazionale dell'anno 2006;
- il termine Vv rappresenta i volumi totali venduti in Italia nel 2006, come pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico (relazione tecnica alla deliberazione n. 134/06) identificati nella classificazione "totale impieghi" del Bilancio Energetico Nazionale dell'anno 2006;
- il termine ps è il prezzo medio dei contratti di importazione del gas idonei al riconoscimento "spot", ponderato per i relativi volumi.
Considerato inoltre che:
- l'onere del riconoscimento "spot" è posto in capo alla clientela tutelata come specificato nella relazione tecnica alla deliberazione n. 134/06, paragrafo 5.2;
- la deliberazione ARG/gas 39/08 ha istituito:
- un corrispettivo unitario variabile (di seguito: CFGUI), con decorrenza 1 aprile 2008, a copertura degli oneri sostenuti dai fornitori grossisti di ultima istanza relativi a costi di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio eventualmente non coperti dalle componenti previste dalla deliberazione n. 138/03;
- un apposito fondo presso la Cassa conguaglio del settore elettrico alimentato dal gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo di cui al precedente alinea;
- il suddetto CFGUI è posto a carico della clientela tutelata, in quanto applicato come maggiorazione alla CCI.
Ritenuto che:
- sia necessario riconoscere alle sotto indicate Società, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della deliberazione n. 134/06 un ammontare totale di 1.020.877,00 €, così suddiviso:
- 185.985,00 € alla Società Elettrogas S.p.A.;
- 593.088,00 € alla Società Italtrading S.p.A.;
- 241.804,00 € alla Società Plurigas S.p.A;
- siano esclusi, dal computo dell'ammontare riconosciuto, i costi per il trasporto del gas sui metanodotti esteri, in quanto incompatibili con i criteri dell'articolo 2, comma 2 della deliberazione n. 134/06, nonché generalmente già remunerati dalle condizioni economiche di fornitura alla clientela tutelata ed in particolare dalla CCI;
- sia opportuno individuare, data l'esiguità dell'ammontare totale e per minimizzare i costi amministrativi associati al presente provvedimento, un conto capiente presso la Cassa conguaglio del settore elettrico che, pur istituito ad altri fini, presenti almeno criteri di finanziamento compatibili con quelli definiti per il riconoscimento "spot", ovvero un prelievo a carico della clientela oggetto delle citate condizioni economiche;
- il Conto presso la Cassa conguaglio del settore elettrico, di cui all'articolo 3, comma 3.1 della deliberazione n. ARG/gas 39/08, alimentato dal gettito derivante dall'applicazione del CFGUI, presenti le caratteristiche richiamate al punto precedente
DELIBERA
- di riconoscere, ai sensi dell'articolo 2, della deliberazione n. 134/06, alle Società sotto indicate un ammontare pari a:
- 185.985,00 € alla Società Elettrogas S.p.A.;
- 593.088,00 € alla Società Italtrading S.p.A.;
- 241.804,00 € alla Società Plurigas S.p.A;
- di avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico per l'erogazione degli importi di cui al punto precedente;
- di erogare gli importi di cui al precedente punto 1 a valere sul conto della Cassa conguaglio per il settore elettrico di cui all'articolo 3, comma 3.1 della deliberazione n. ARG/gas 39/08, alimentato dal gettito derivante dall'applicazione del CFGUI;
- di trasmette alle Società Elettrogas S.p.A., Italtrading S.p.A. e Plurigas S.p.A. il presente provvedimento per quanto di competenza;
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore alla data della sua prima pubblicazione.
27 luglio 2009
Il Presidente Alessandro Ortis