Data pubblicazione: 19 ottobre 2009
Delibera 14 ottobre 2009
VIS 98/09
Avvio di un’istruttoria formale per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società SET Distribuzione S.p.A. per violazione dei provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di messa a disposizione, in favore degli utenti del trasporto, dei dati relativi ai punti di prelievo “non trattati orari”
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 ottobre 2009
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, approvato dall'Autorità con deliberazione 15 dicembre 2005, n. 273/05;
- la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2009, VIS 16/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08.
Considerato che:
- in attuazione della Direttiva 2003/54/CE, il decreto-legge n. 73/2007 ha previsto, a partire dal 1 luglio 2007, un nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica, introducendo:
- un servizio di maggior tutela per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero (art. 1 comma 2);
- un servizio di salvaguardia per i clienti finali diversi da quelli di cui al punto precedente, che si trovino senza fornitore di energia elettrica sul mercato libero o che non lo abbiano scelto (art. 1 comma 4);
- ai sensi dell'art. 1 comma 3 del citato decreto-legge, l'Autorità indica condizioni standard di erogazione del servizio di maggior tutela e definisce prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali;
- con il TIV l'Autorità ha, pertanto, regolato le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela valide dal 1 luglio 2007, ha previsto le direttive per gli esercenti il servizio di salvaguardia e ha definito le disposizioni in materia di misura e disponibilità dei dati, prevedendo specifici obblighi di comunicazione in capo alle imprese distributrici;
- con riguardo a tale ultimo aspetto, l'art. 18, comma 3, del TIV stabilisce l'obbligo dell'impresa distributrice di mettere a disposizione - tramite mezzi informatici che consentano l'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti - di ciascun utente del trasporto (cioè di ciascun venditore), i dati indicati nella Tabella 2 allegata al TIV, per ogni punto di prelievo non trattato orario incluso nel contratto di trasporto, entro 20 giorni dalla registrazione dei dati medesimi ai sensi dell'art. 19 comma 7, del TIV o dal tentativo di rilevazione degli stessi di cui al comma 1bis dell'art. 18 del TIV;
- tali dati sono essenziali per il venditore, al fine di poter fatturare al cliente finale l'effettiva quantità di energia elettrica da questi prelevata;
Considerato inoltre che:
- a seguito di segnalazioni pervenute dai venditori in ordine all'inosservanza, da parte delle imprese distributrici, dell'obbligo di cui all'art. 18, comma 3, del TIV e di anomalie riscontrate nelle relazioni mensili trasmesse da Terna ai sensi dell'art. 35, comma 7, deliberazione n. 111/06, in ordine al numero dei punti trattati su base oraria comunicati dalle imprese distributrici ai fini dell'erogazione del corrispettivo di aggregazione delle misure dei prelievi, l'Autorità - con delibera VIS 16/09 - ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di sei imprese di distribuzione dell'energia elettrica, in materia di messa a disposizione dei dati di cui all'art. 18, comma 3 (Tabella 2) del TIV e di trattamento orario dei punti di prelievo;
- in attuazione del programma sopra richiamato, nei giorni 14 e 15 luglio 2009 è stata effettuata un'ispezione, in collaborazione con i militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, nei confronti di SET Distribuzione S.p.A. (di seguito: SET); in tale occasione SET si è riservata di inviare all'Autorità alcuni documenti, successivamente acquisiti con nota della società in data 10 agosto 2009 (prot. Autorità n. 46056);
- dalla documentazione e dalle informazioni acquisite è emerso che SET dal 1 luglio 2007 al 31 luglio 2008 non ha rispettato il termine di 20 giorni previsto dall'art. 18, comma 3, del TIV, per effettuare la trasmissione dei dati di cui alla Tabella 2 (del medesimo TIV) per ogni punto di prelievo non trattato orario incluso nel contratto di trasporto; in sede ispettiva, infatti, l'esercente ha dichiarato che tali dati venivano trasmessi nell'ambito del processo di fatturazione che, come risulta dalla documentazione fornita, in alcuni casi si concludeva oltre il suddetto termine;
- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio, nei confronti di SET, di un'istruttoria formale per accertare la violazione dell'art. 18, comma 3 del TIV ed irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95
DELIBERA
- è avviata un'istruttoria formale nei confronti della società SET Distribuzione S.p.A. per accertare la violazione dell'art. 18, comma 3 del TIV nei termini di cui in motivazione ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
- il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
- il provvedimento finale sarà adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società SET Distribuzione S.p.A., via Manzoni, n. 24, 38068 Rovereto (TN), e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
14 ottobre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis