Seguici su:






Data pubblicazione: 15 luglio 2009

Delibera 09 luglio 2009

ARG/gas 92/09

Richiesta di informazioni e documenti ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78/09

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 luglio 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
  • il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78/09 (di seguito: decreto 78/09).

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) il potere di richiedere a tutti gli esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori di competenza informazioni e documenti; e che la lettera c) del medesimo comma prevede che la mancata ottemperanza a tale richiesta costituisce presupposto per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
  • l'articolo 3, comma 1, del decreto 78/09 prevede l'introduzione di misure che vincolano ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale;
  • la società Eni S.p.A. è l'unico soggetto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto 78/09, richiamati al precedente punto;
  • l'articolo 3, comma 2, del decreto 78/09 disciplina i criteri e le modalità con le quali l'Autorità propone al Ministero dello sviluppo economico il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui al comma 1 del medesimo decreto; e che detti criteri prevedono una definizione del prezzo da riconoscere con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti nonchéun riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente.

Considerato inoltre che, al fine di ottemperare alle previsioni del decreto 78/09, in particolare di quelle di cui al comma 2, e di consentire, pertanto, il puntuale svolgimento delle attività di competenza dell'Autorità, risulta indispensabile disporre con estrema urgenza di informazioni complete ed aggiornate relative alla struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente nonché alle flessibilità contrattuali del medesimo.

Ritenuto necessario procedere, al fine di definire il prezzo di cui l'articolo 3, comma 1 del decreto 78/09, alla richiesta urgente di informazioni e documenti relativi i contratti di approvvigionamento della Società Eni. S.p.A.

DELIBERA

  1. di richiedere alla Società Eni S.p.A. le informazioni e i documenti di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
  2. di fissare al 20 luglio 2009 il termine entro cui la predetta documentazione deve essere trasmessa all'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
  3. di notificare alla Società Eni S.p.A. il presente provvedimento per quanto di competenza;
  4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
  5. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore alla data della sua prima pubblicazione.

9 luglio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati:


Documenti collegati