Data pubblicazione: 25 settembre 2009
Delibera 14 settembre 2009
VIS 89/09
Avvio di un’istruttoria formale nei confronti della società Liquigas S.p.A. per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di obblighi tariffari e informativi
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
ella riunione del 14 settembre 2009
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08;
- deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08.
Considerato che:
- la deliberazione n. 173/04 ha definito gli obblighi tariffari e informativi degli esercenti l'attività di fornitura di gas diversi da quello naturale, distribuiti a mezzo di rete urbana, tra i quali i gas di petrolio liquefatti (di seguito: GPL);
- l'articolo 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04, obbliga gli esercenti degli ambiti riforniti a GPL a trasmettere all'Autorità entro il 30 giugno di ogni anno una proposta tariffaria, nonché i dati e le informazioni inerenti all'attività di distribuzione e fornitura;
- l'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 impone agli esercenti degli ambiti tariffari riforniti a GPL di comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alle società e alle località servite;
- con e-mail 17 marzo 2009 e con nota 19 marzo 2009 (prot. Autorità 14372 - 27/03/2009) Liquigas S.p.A. ha comunicato di essere subentrata a decorrere dal 1° ottobre 2008, per effetto di una non meglio precisata cessione di ramo d'azienda, nella gestione del servizio di fornitura di GPL nei Comuni di Campertogno (VC), Varallo (VC), Cavaglio (VB), Gurro (VB) e Madonna del Sasso (VB), indicando anche le condizioni tariffarie in quel momento applicate in ciascuno di essi;
- gli uffici dell'Autorità, dopo aver verificato che nei propri archivi non risultava registrata alcuna attività di fornitura di GPL nei predetti Comuni, con nota 26 maggio 2009 (prot. Autorità 29215) hanno richiesto a Liquigas S.p.A. chiarimenti circa le modalità di acquisizione del ramo d'azienda per lo svolgimento dell'attività di fornitura nei menzionati Comuni, la ragione sociale della società dalla quale era stata acquisita tale attività e le motivazioni per le quali non era stata comunicata l'esistenza di tali forniture nei termini prescritti dall'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04;
- con nota 3 giugno 2009 (prot. Autorità 32316) Liquigas S.p.A. ha comunicato: a) di essere subentrata a Sacis Gas S.r.l. nella gestione del servizio di fornitura di GPL nei suddetti Comuni, "a seguito di acquisizione di più ampio ramo d'azienda" con contratto perfezionato il 24 settembre 2008 e divenuto efficace il 1° ottobre 2008; b) di aver quindi "provveduto alle verifiche e ricerche delle necessarie informazioni per la relativa comunicazione intervenuta in data 17/03/2009";
- dalle circostanze riportate nei precedenti alinea emerge che Liquigas S.p.A.:
- non ha comunicato all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, l'avvio della gestione del servizio di fornitura di GPL nei Comuni sopra menzionati, in violazione dell'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04;
- ha applicato tariffe per la distribuzione di gas diversi dal gas naturale per l'anno termico 2008/2009, senza verificarne la preventiva approvazione da parte dell'Autorità, in violazione dell'articolo 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04, del punto 1 della deliberazione ARG/gas 128/08 e dell'articolo 2, comma 4, della deliberazione ARG/gas 159/08
DELIBERA
- è avviata un'istruttoria formale nei confronti della Liquigas S.p.A., per accertare la violazione dell'articolo 12, commi 1 e 8, della deliberazione n. 173/04, del punto 1 della deliberazione ARG/gas 128/08 e dell'articolo 2, comma 4, della deliberazione ARG/gas 159/08, ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
- il termine di durata dell'istruttoria è di 180 (centoottanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione;
- il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Liquigas S.p.A., con sede legale in Brescia, via Cefalonia n. 70 (CAP 25124), pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e trasmesso in copia ai Comuni: a) Campertogno, Corso Umberto I n. 18 - 13023 Campertogno (VC); b) Varallo, Villa Durio Corso Roma n. 31 - 13019 Varallo (VC); c) Cavaglio, Piazza del Municipio n. 1 - 28825 Cavaglio (VB); d) Gurro, Piazza della Repubblica n. 7 - 28828 Gurro (VB); e) Madonna del Sasso, Piazza I Maggio n. 1 - 28894 Madonna del Sasso (VB), in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore.
14 settembre 2009 Il Presidente: Alessandro Ortis