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Data pubblicazione: 07 luglio 2009

Delibera 02 luglio 2009

ARG/elt 87/09

Disposizioni in materia di erogazione in acconto dell'ammontare di perequazione specifica aziendale per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 di cui alla deliberazione 29 dicembre 2007 n. 348/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 luglio 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04);
  • l'Allegato A alla deliberazione n. 96/04 recante "Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo Integrato";
  • la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 202/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2007, n. 30/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007, n. 109/07
  • la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2007, n. 136/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007, n. 316/07 (di seguito: deliberazione n. 316/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07) come s.m.i.;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione n. 348/07 (di seguito:Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2008, ARG/elt 8/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, ARG/elt 21/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2008, ARG/elt 54/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2008, ARG/elt 62/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 62/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 settembre 2008, ARG/elt 121/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/elt, 196/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 196/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2009, ARG/elt 14/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 14/09);
  • la comunicazione del 17 giugno 2009 della Cassa conguaglio per il settore elettrico contenente i risultati definitivi della perequazione generale relativo all'anno 2006 (prot. Autorità 034735 del 19 giugno 2009).

Considerato che:

  • la deliberazione n. 96/04 ha dettato le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale (di seguito PSA) volto a garantire la copertura degli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari non coperti dai meccanismi di perequazione generale;
  • sono state chiuse le partite relative ai meccanismi di perequazione generale, relativamente al servizio di distribuzione, per l'anno 2004, 2005 e 2006 e sono in corso le attività inerenti le medesime partite relative all'anno 2007;
  • la deliberazione ARG/elt 62/08 ha stabilito disposizioni in materia di erogazione dell'anticipazione dell'ammontare di PSA per gli anni 2005, 2006 e 2007;
  • la deliberazione ARG/elt 196/08 e la deliberazione ARG/elt 14/09 hanno previsto l'aggiornamento del valore del fattore di correzione specifico aziendale (di seguito: fattore Csa) dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione secondo le disposizioni di cui alla deliberazione n. 316/07, relativo alle società Acea S.p.A., AEM Elettricità S.p.A., ASM Distribuzione elettricità s.r.l., Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, Deval S.p.A., Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM Sp.A. di San Severino Marche per gli anni 2005 e 2006;
  • sono in corso di definizione le attività istruttorie relative all'aggiornamento del fattore Csa delle imprese di cui al precedente considerato, per l'anno 2007;
  • sono tuttora in corso di definizione le attività istruttorie relative alle istanze di PSA presentate da un ulteriore insieme di imprese per l'anno 2004;
  • la deliberazione n. 348/07 ha esteso il regime di PSA al periodo di regolazione 2008 - 2011 per le imprese ammesse alla medesima perequazione per il periodo di regolazione 2004 - 2007;
  • il paragrafo 42.6 del Testo integrato prevede che l'aggiornamento del fattore Csa per il periodo 2008-2011 venga effettuato sulla base di dati messi a disposizione dalle imprese secondo moduli pubblicati dalla Direzione tariffe e che, alla data attuale, tali moduli non sono stati ancora pubblicati;
  • la componente tariffaria UC3 è fissata tenendo conto della necessità di gettito per PSA, valutata sulla base degli importi già riconosciuti;
  • è stato recentemente comunicato alle imprese interessate l'ammontare di ricavo ammesso perequato per l'anno 2006, necessario per la quantificazione definitiva dell'ammontare di PSA relativa al medesimo anno.

Ritenuto opportuno:

  • disporre che, a titolo di anticipazione e salvo conguaglio, la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) corrisponda, alle imprese distributrici per le quali l'Autorità ha fissato il fattore Csa per l'anno 2004, gli importi relativi alla perequazione specifica aziendale per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011;
  • disporre che, gli importi spettanti a titolo di anticipazione per l'anno 2008 siano corrisposti entro il 31 luglio 2009 e siano pari all'80% delle somme di PSA riconosciute a titolo definitivo per l'anno 2006;
  • disporre che, gli importi spettanti a titolo di anticipazione per gli anni 2009, 2010 e 2011 siano corrisposti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui l'anticipazione si riferisce e siano pari all'80% delle più recenti somme di PSA che saranno state riconosciute a titolo definitivo al momento della corresponsione;
  • disporre che, per le imprese di distribuzione per le quali il fattore Csa per l'anno 2004 verrà fissato con deliberazione successiva alla presente deliberazione, la Cassa corrisponda le eventuali anticipazioni arretrate entro 90 giorni dalla fissazione dei rispettivi fattori Csa

DELIBERA

  1. di disporre che la Cassa corrisponda, alle imprese distributrici per le quali l'Autorità ha fissato il fattore Csa per l'anno 2004, importi erogati a titolo di anticipazione, salvo conguaglio, relativi alla PSA per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011;
  2. di disporre che gli importi di cui al punto 1 per l'anno 2008 vengano determinati nella misura dell'80% delle somme di PSA riconosciute a titolo definitivo per l'anno 2006 e corrisposti alle imprese beneficiarie entro il 31 luglio 2009;
  3. di disporre che gli importi di cui al punto 1 per gli anni 2009, 2010 e 2011 vengano determinati nella misura dell'80% delle più recenti somme di PSA che saranno state riconosciute a titolo definitivo al momento della corresponsione e siano corrisposti alle imprese beneficiarie entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui l'anticipazione si riferisce;
  4. di disporre che alle imprese di distribuzione per le quali il fattore Csa per l'anno 2004 sarà fissato con deliberazione successiva alla presente, la Cassa corrisponda gli importi relativi alle anticipazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3, già dovute, entro 90 giorni dalla fissazione del medesimo fattore Csa;
  5. di comunicare il presente provvedimento alla Cassa;
  6. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dal giorno della sua prima pubblicazione.

2 luglio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis