Data pubblicazione: 14 settembre 2009
Delibera 02 settembre 2009
VIS 85/09
Avvio di un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. per violazione della regolazione della disponibilità delle misure del potere calorifico superiore del gas naturale
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 settembre 2009
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2005, n. 185/05, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08.
Considerato che:
- l'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 185/05 attribuisce all'impresa di trasporto la responsabilità di dotare le aree omogenee di prelievo (di seguito: AOP), in cui è tenuta a suddividere la rete da essa gestita, "di un solo punto di misura che deve essere attrezzato con l'installazione fissa di uno o più gascromatografi, propri o di terzi, per la misura in continuo del potere calorifico superiore del gas naturale" (di seguito: PCS);
- ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della deliberazione n. 185/05, per il punto di misura di una AOP per cui non sia disponibile la misura giornaliera del PCS, l'impresa di trasporto, che non abbia reso nuovamente disponibile tale misura entro il nono giorno-gas successivo a quello in cui è iniziata l'indisponibilità del dato, "a partire dal decimo giorno-gas è tenuta ad effettuare con frequenza giornaliera il campionamento del gas naturale nel punto di misura di cui sopra con le modalità previste dall'articolo 7, comma 6, lettere a) e b) e ad utilizzare per l'AOP interessata il valore del PCS determinato da un laboratorio accreditato SINAL o SIT";
- in ogni caso, ai sensi del comma 4 del predetto articolo, l'impresa di trasporto è comunque tenuta a rendere nuovamente disponibile la misura giornaliera del PCS "entro il quindicesimo giorno-gas successivo a quello in cui è iniziata l'indisponibilità del dato";
- con nota acquisita in data 25 giugno 2009 (prot. Autorità 36281), in seguito ad alcune richieste di informazioni da parte degli Uffici dell'Autorità sulle indisponibilità dei dati di misura verificatesi nel periodo ottobre 2006 - marzo 2009, Snam Rete Gas S.p.A. ha affermato che:
- in 29 casi in cui il dato di misura del PCS era indisponibile per più di 9 giorni, la società ha omesso di effettuare il campionamento del gas naturale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della deliberazione n. 185/05;
- in 16 casi di indisponibilità del dato di misura del PCS, ha omesso di renderlo disponibile entro il termine di 15 giorni prescritto dal comma 4 del predetto articolo;
- quanto sopra costituisce presupposto per l'avvio, nei confronti di Snam Rete Gas, di un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95
DELIBERA
- è avviata un'istruttoria formale nei confronti della società Snam Rete Gas per accertare la violazione dell'articolo 11, commi 2 e 4, della deliberazione n. 185/05 e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
- il termine di durata dell'istruttoria è di 180 (centoottanta giorni), decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
- il provvedimento finale sarà adottato entro sessanta (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), previa comunicazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Snam Rete Gas, Piazza Santa Barbara 7, 20097 Milano.
2 settembre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis