Data pubblicazione: 07 settembre 2009
Delibera 02 settembre 2009
VIS 83/09
Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in merito ai dati di continuità del servizio comunicati all'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'anno 2009
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 settembre 2009
Visti:
- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, come successivamente modificato e integrato, in particolare dalla deliberazione 23 giugno 2009, ARG/elt 76/09 (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2009, ARG/elt 76/09.
Considerato che:
- con comunicazione interna in data 18 agosto 2009 (prot. DCQS/Int./01909) la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ha trasmesso alla Direzione Vigilanza e Controllo il programma delle verifiche ispettive da eseguire relativamente ai dati di continuità del servizio comunicati dalle imprese distributrici all'Autorità nell'anno 2009;
- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione:
- degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 del Testo integrato, sia per le imprese di distribuzione già soggette agli obblighi di cui al Titolo 4 del Testo integrato, sia per le imprese di distribuzione che in relazione a quanto definito dall'articolo 30, comma 30.1, del Testo integrato si trovano soggette a tali obblighi a decorrere dal 2009;
- del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità nell'anno 2009, di cui al Titolo 3 del Testo integrato, anche ai fini di quanto previsto, per le imprese di distribuzione già soggette alla regolazione incentivante, dagli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del Titolo 4 del medesimo Testo integrato.
Considerato altresì che:
- sia necessario individuare criteri per valutare l'esito della verifica ispettiva per le imprese distributrici di cui all'articolo 30, comma 30.1, del Testo integrato, soggette alla regolazione incentivante della durata e del numero di interruzioni a decorrere dal 2009.
Ritenuto che:
- con riferimento alle imprese di distribuzione soggette, ai sensi dell'articolo 30, comma 30.1, del Testo integrato, alla regolazione incentivante della durata e del numero di interruzioni a decorrere dal 2009, l'esito della verifica ispettiva sia da considerarsi non conforme nel caso risulti accertata almeno una delle seguenti condizioni: i) mancata registrazione di almeno una interruzione lunga; ii) mancata registrazione di almeno tre interruzioni brevi; iii) non verificabilità di almeno due interruzioni per documentazione insufficiente o impossibilità di accedere al registro delle interruzioni;
- sia opportuno l'avvio delle verifiche ispettive per l'esecuzione degli accertamenti di cui sopra
DELIBERA
- di approvare il programma di n. 12 (dodici) verifiche ispettive, da attuare nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 28 febbraio 2010, secondo le modalità definite nel documento "Verifiche ispettive sui dati di continuità del servizio comunicati all'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'anno 2009" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di stabilire che, con riferimento alle imprese di distribuzione soggette, ai sensi dell'articolo 30, comma 30.1, dell'Allegato A alla deliberazione 19 dicembre 2007, n. 333/07, alla regolazione incentivante della durata e del numero di interruzioni a decorrere dal 2009, l'esito della verifica ispettiva sia da considerarsi non conforme nel caso risulti accertata almeno una delle seguenti condizioni: i) mancata registrazione di almeno una interruzione lunga; ii) mancata registrazione di almeno tre interruzioni brevi; iii) non verificabilità di almeno due interruzioni per documentazione insufficiente o impossibilità di accedere al registro delle interruzioni;
- di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al programma precedente siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
- di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento agli esercenti interessati;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviati le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 3;
- di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza a valere sull'impegno di spesa n. 352 del 26 novembre 2008;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
2 settembre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis