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Data pubblicazione: 04 agosto 2009

Delibera 21 luglio 2009

VIS 79/09

Avvio di tre istruttorie formali per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle società Toscana Energia S.p.A., Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A., Italgas S.p.A. per mancato rispetto del termine di corresponsione degli indennizzi automatici in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 luglio 2009

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (di seguito: Testo integrato) approvato con deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08.

Considerato che:

  • l'articolo 50, comma 1, del Testo integrato, nel definire i livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas naturale, stabilisce che il tempo massimo di esecuzione dei lavori semplici di cui all'articolo 37 del medesimo Testo integrato è, rispettivamente, di 10 o 15 giorni lavorativi, a seconda della tipologia di gruppo di misura utilizzata dal cliente finale;
  • in caso di mancato rispetto, da parte del distributore o del venditore, dei livelli specifici di qualità del servizio, e quindi del tempo massimo di esecuzione lavori semplici, l'art. 53 del Testo integrato prevede degli indennizzi automatici da corrispondere ai clienti nei tempi fissati dal successivo art. 55, comma 1;
  • l'art. 55, comma 2, dispone che, nel caso in cui l'esercente non provveda alla corresponsione degli indennizzi stessi entro i termini fissati dall'art. 55, comma 1, l'indennizzo è dovuto in misura pari al doppio o al quintuplo degli importi previsti dall'art. 53, a seconda che, rispettivamente, la corresponsione avvenga entro od oltre un termine doppio del tempo concesso per la corresponsione stessa; la medesima disposizione stabilisce, inoltre, che limitatamente alle prestazioni di competenza dell'esercente, la corresponsione dell'indennizzo automatico, con le dovute maggiorazioni, deve comunque avvenire da parte del distributore al venditore che gli ha chiesto la prestazione per conto del cliente finale, entro sette mesi dalla scadenza del tempo massimo per l'esecuzione dei lavori semplici fissato dall'art. 50 del Testo integrato;
  • con comunicazioni 8 maggio 2009 (prot. Autorità 025609), 8 maggio 2009 (prot. Autorità 026620), 5 maggio 2009 (prot. Autorità 024535) Toscana Energia, Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas e Italgas, in qualità di esercenti il servizio di distribuzione, hanno chiesto all'Autorità di rettificare i dati relativi ai tempi di esecuzione dei lavori semplici per l'anno 2008, segnalando un errore nei propri sistemi informatici i quali, conteggiando un giorno lavorativo in meno rispetto al tempo effettivo di esecuzione dei suddetti lavori, hanno determinato l'imprecisa individuazione delle prestazioni in relazione alle quali corrispondere gli indennizzi di cui all'art. 53 del Testo integrato;
  • da alcune comunicazioni è emerso, inoltre, che, a causa del suddetto errore informatico, le medesime società, in contrasto con quanto previsto dall'art. 55, comma 2, del Testo integrato, prevedevano di corrispondere gli indennizzi oltre il termine di sette mesi fissato dallo stesso articolo 55, comma 2;
  • a fronte di tali anomalie, gli uffici dell'Autorità hanno chiesto, con note 1 giugno 2009 (prot. 030745, prot. 030746, prot. 030747) rispettivamente indirizzate a Toscana Energia, Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas e Italgas, di fornire dettagliate informazioni sul numero di prestazioni per le quali l'indennizzo automatico è stato corrisposto oltre il termine di sette mesi e sul ritardo rispetto a detto termine;
  • le risposte pervenute da Toscana Energia, Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas e Italgas, rispettivamente con note 18 giugno 2009 (prot. Autorità 035290/A), 26 giugno 2009 (prot. Autorità 038030/A), 25 giugno 2009 (prot. Autorità 038230/A), evidenziano, per l'anno 2008, prestazioni di lavori semplici, in relazione alle quali gli indennizzi, pur con le dovute maggiorazioni, sono stati corrisposti ben oltre il termine di sette mesi previsto dall'articolo 55, comma 2 del Testo integrato;
  • sebbene le società abbiano posto in essere spontanee iniziative di ravvedimento operoso, gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio, nei confronti di Toscana Energia S.p.a., Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a. e Italgas, di istruttorie formali per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. sono avviate tre istruttorie formali nei confronti delle società Toscana Energia S.p.A., Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A. e Italgas S.p.A.per accertare la violazione dell'art. 55, comma 2, della deliberazione n. 168/04, ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  2. il responsabile dei procedimenti è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
  3. il termine di ciascuna istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento da parte dell'impresa interessata;
  4. i provvedimenti finali saranno adottati entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare a ciascun procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Toscana Energia S.p.A., Via dei Neri, n.25, 50122 Firenze, alla società Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A., Via Galileo Ferrarsi n.66F, 80142 Napoli, alla Italgas S.p.A., Largo Regio Parco n.9, 10153 Torino e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

21 luglio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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