Data pubblicazione: 23 luglio 2009
Delibera 17 luglio 2009
VIS 77/09
Avvio di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di obblighi tariffari e informativi nei confronti della società Supergaz S.r.l.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 luglio 2009
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08;
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2009, VIS 57/09.
Considerato che:
- l'articolo 2, comma 1, della deliberazione n. 237/00, entrata in vigore l'1 gennaio 2001, estendeva i criteri per la determinazione delle tariffe anche all'attività di fornitura di gas diversi da quello naturale, distribuiti a mezzo di reti urbane;
- gli articoli 6, comma 1, e 13, comma 1, della deliberazione n. 237/00 obbligavano gli esercenti il servizio di distribuzione del gas a presentare entro il 31 marzo di ogni anno all'Autorità una proposta tariffaria avente ad oggetto l'opzione tariffaria base e le eventuali opzioni tariffarie speciali, secondo uno schema definito dall'Autorità;
- l'articolo 12, comma 2, della deliberazione n. 237/00 prevedeva, in via di prima applicazione, che gli esercenti il servizio di distribuzione del gas formulassero e trasmettessero entro il 31 marzo 2001 all'Autorità la proposta tariffaria, utilizzando i vincoli sui ricavi di distribuzione determinati ai sensi del comma 1 del citato articolo 12;
- l'articolo 3, comma 4, della deliberazione n. 237/00 obbligava gli esercenti il servizio di distribuzione del gas a sottoporre all'Autorità, contestualmente alla presentazione delle predette proposte tariffarie, l'elenco delle località servite che costituivano ciascun ambito tariffario;
- l'articolo 15, commi 1 e 2, della deliberazione n. 237/00 imponeva agli esercenti il servizio di distribuzione del gas l'obbligo di comunicare all'Autorità: a) entro il mese di ottobre di ogni anno, i dati e le informazioni relativi all'attività di distribuzione e fornitura, sulla base di un questionario definito dall'Autorità; b) entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito;
- la deliberazione n. 173/04 ha definito, in relazione al secondo periodo di regolazione (1 ottobre 2004 - 30 settembre 2008), i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di fornitura di gas diversi da quello naturale, distribuiti a mezzo di rete urbana, tra i quali i gas di petrolio liquefatti (di seguito: GPL);
- l'articolo 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04, in analogia con quanto già stabilito dagli articoli 6, comma 1, e 15, comma 1, della deliberazione n. 237/00, obbliga gli esercenti degli ambiti riforniti a GPL a trasmettere all'Autorità entro il 30 giugno di ogni anno una proposta tariffaria, nonché i dati e le informazioni inerenti all'attività di distribuzione e fornitura;
- l'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04, in continuità con quanto già previsto dall'articolo 15, comma 2, della deliberazione n. 237/00, obbliga gli esercenti degli ambiti riforniti a GPL a comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito;
- l'originaria versione dell'articolo 13, comma 1, della deliberazione n. 173/04 prevedeva, in via di prima applicazione, che gli esercenti degli ambiti riforniti a GPL trasmettessero all'Autorità la proposta tariffaria, con la pertinente documentazione, entro il 15 ottobre 2004;
- con mail 4 febbraio 2009 e con nota 12 febbraio 2009 (prot. Autorità 7468 - 17/02/2009) Autogas Riviera S.r.l. ha comunicato di aver acquisito dalla Supergaz S.r.l. (di seguito: Supergaz) il ramo d'azienda relativo all'attività di fornitura di GPL nella Provincia di Imperia e, in particolare, di esserle subentrata, a decorrere dal 28 gennaio 2008, nella gestione del servizio nel Comune di Pornassio (IM);
- gli uffici dell'Autorità, dopo aver verificato che nei propri archivi non risultava registrata alcuna attività di distribuzione e fornitura di GPL in capo a Supergaz, con nota 28 aprile 2009 (prot. Autorità 20821) hanno richiesto alla medesima società chiarimenti circa il servizio svolto e le ragioni per le quali non è stata mai comunicata l'esistenza delle forniture attivate;
- la società non ha fornito alcun riscontro alle richieste contenute nella nota di cui al precedente alinea;
- l'Autorità, con deliberazione VIS 57/09, ha avviato un procedimento preordinato: a) ad accertare in quali località Supergaz abbia svolto attività di fornitura di gas diversi dal naturale nel periodo che va dall'anno termico 2001/2002 - o dall'anno di prima fornitura, se successivo - all'anno termico 2007/2008; b) ad accertare quali condizioni tariffarie siano state applicate; c) a determinare, ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 237/00 e dell'articolo 12 della deliberazione n. 173/04, le tariffe per gli anni termici dal 2001/2002 - o dall'anno di prima fornitura, se successivo - al 2007/2008;
- dalle circostanze riportate nei precedenti alinea emerge che Supergaz ha posto in essere un violazione generalizzata delle deliberazioni n. 237/00 e n. 173/04, ed in particolare:
- non ha presentato all'Autorità le proposte tariffarie per gli anni termici dal 2001/2002 al 2003/2004, in violazione degli articoli 6, comma 1, 13, comma 1, e 12, comma 2, della deliberazione n. 237/00, né quelle per gli anni termici dal 2004/2005 al 2007/2008, in violazione dell'articolo 13, comma 1, nella sua originaria versione, e dell'articolo 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04;
- non ha comunicato all'Autorità, negli anni termici dal 2001/2002 al 2007/2008, l'elenco delle località servite, in violazione dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione n. 237/00, né le informazioni e i dati relativi all'attività di distribuzione e fornitura, in violazione dell'articolo 15, comma 1, della deliberazione n. 237/00 e dell'articolo 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04, né le eventuali variazioni relative alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito, in violazione dell'articolo 15, comma 2, della deliberazione n. 237/00 e dell'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04
DELIBERA
- è avviata un'istruttoria formale nei confronti della Supergaz S.r.l., per accertare le violazioni degli articoli 3, comma 4, 6, comma 1, 12, comma 2, 13, comma 1, 15, commi 1 e 2, della deliberazione n. 237/00, e degli articoli 12, commi 1 e 8, e 13, comma 1, della deliberazione n. 173/04, ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
- il termine dell'istruttoria è di 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione;
- il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Supergaz S.r.l., con sede legale in Genova, via al Molo Giano n. 2 (CAP 16128), pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e trasmesso in copia al Comune di Pornassio , via Roma, 24 - 18024 Pornassio (IM), in persona del Sindaco pro-tempore;
17 luglio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis