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Data pubblicazione: 23 luglio 2009

Delibera 17 luglio 2009

VIS 76/09

Avvio di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di obblighi tariffari e informativi nei confronti della società Autogas Riviera S.r.l..

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 luglio 2009

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2009, VIS 57/09.

Considerato che:

  • la deliberazione n. 173/04 ha definito, in relazione al secondo periodo di regolazione (1 ottobre 2004 - 30 settembre 2008), gli obblighi tariffari e informativi degli esercenti l'attività di fornitura di gas diversi da quello naturale, distribuiti a mezzo di rete urbana, tra i quali i gas di petrolio liquefatti (di seguito: GPL);
  • l'articolo 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04, obbliga gli esercenti degli ambiti riforniti a GPL a trasmettere all'Autorità entro il 30 giugno di ogni anno una proposta tariffaria, nonché i dati e le informazioni inerenti all'attività di distribuzione e fornitura;
  • l'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 impone agli esercenti degli ambiti tariffari riforniti a GPL di comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alle società e alle località servite;
  • con e-mail 4 febbraio 2009 Autogas Riviera S.r.l. (di seguito: Autogas) ha comunicato agli uffici dell'Autorità che nella "configurazione" strutturale dei propri impianti "non risulta[va] la rete canalizzata del Comune di Pornassio (IM), acquisita in data 28 gennaio 2008 dalla società Supergaz S.r.L.", assumendo tuttavia di aver segnalato tale acquisizione "in occasione della trasmissione dei dati relativi ad altre due acquisizioni (rete Soldano e rete Perinaldo), queste ultime correttamente inserite nella configurazione";
  • con e-mail 6 febbraio 2009 (prot. Autorità 5854) gli uffici dell'Autorità hanno invitato Autogas "a fornire copia&dell'avvenuta spedizione della comunicazione con la quale veniva segnalata&l'acquisizione della rete canalizzata del Comune di Pornassio";
  • con e-mail 11 febbraio 2009 (prot. Autorità 6808) e con nota 12 febbraio 2009 (prot. Autorità 7468 - 17/02/2009) Autogas ha ribadito agli uffici dell'Autorità: a) di aver acquisito dalla Supergaz S.r.l. il ramo d'azienda relativo all'attività di fornitura di GPL nella Provincia di Imperia e, in particolare, di esserle subentrata nella gestione del servizio nel Comune di Pornassio; b) di aver già segnalato tale acquisizione in occasione di una "raccolta dati" da parte degli uffici dell'Autorità, "senza però riuscire nell'inserimento del dato"; c) di non disporre di documentazione atta a dimostrare la segnalazione asseritamente avvenuta;
  • gli uffici dell'Autorità hanno verificato che nei propri archivi non risulta registrata alcuna attività fornitura di GPL nel Comune di Pornassio in capo ad Autogas;
  • l'Autorità, con deliberazione VIS 57/09, ha avviato un procedimento preordinato, tra l'altro, ad accertare quali condizioni tariffarie siano state applicate da Autogas nel Comune di Pornassio negli anni 2008 e 2009, in considerazione del fatto che il precedente gestore (Supergaz S.r.l.) aveva disatteso l'obbligo di sottoporre le proposte tariffarie all'approvazione dell'Autorità;
  • dalle circostanze riportate nei precedenti alinea emerge che Autogas:
    1. non ha comunicato all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, l'avvio della gestione del servizio di fornitura di GPL nel Comune di Pornassio, in violazione dell'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04;
    2. ha applicato tariffe per la distribuzione di gas diversi dal gas naturale per il periodo 28 gennaio - 30 settembre 2008 e per l'anno termico 2008-2009, senza verificarne la preventiva approvazione da parte dell'Autorità, in violazione degli art. 12, comma 1, deliberazione n. 173/03, del punto 1 della deliberazione ARG/gas 128/08 e dell'art. 2, comma 4, della deliberazione ARG/gas 159/08

DELIBERA

  1. è avviata un'istruttoria formale nei confronti della Autogas Riviera S.r.l., per accertare la violazione dell'articolo 12, commi 1 e 8, della deliberazione n. 173/04, del punto della deliberazione ARG/gas 128/08 e dell'art. 2, comma 4, della deliberazione ARG/gas 159/08 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
  3. il termine dell'istruttoria è di 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Autogas Riviera S.r.l., con sede legale in Varese, via San Giusto n. 6 (CAP 21100), pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e trasmesso in copia al Comune di Pornassio, via Roma, 24 - 18024 Pornassio (IM), in persona del Sindaco pro-tempore;

17 luglio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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