Data pubblicazione: 23 luglio 2009
Delibera 17 luglio 2009
VIS 73/09
Avvio di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società Hera S.p.A. per violazione dei provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di trattamento orario dei punti di prelievo e di messa a disposizione degli utenti del trasporto dei dati dei punti di prelievo "non trattati orari"
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 luglio 2009
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata ed integrata;
- il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, approvato dall'Autorità con deliberazione 15 dicembre 2005, n. 273/05;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2007, n. 58/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce), approvato con deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TILP);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08;
- la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2009, VIS 16/09.
Considerato che:
- in attuazione della Direttiva 2003/54/CE, il decreto legge n. 73/2007 ha previsto, a partire dal 1 luglio 2007, un nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica, introducendo:
- un servizio di maggior tutela per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero (art. 1 comma 2);
- un servizio di salvaguardia per i clienti finali diversi da quelli di cui al punto precedente, che si trovino senza fornitore di energia elettrica sul mercato libero o che non lo abbiano scelto (art. 1 comma 4);
- ai sensi dell'art. 1 comma 3 del citato decreto legge, l'Autorità indica condizioni standard di erogazione del servizio di maggior tutela e definisce prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali;
- con il TIV l'Autorità ha, pertanto, regolato le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela valide dal 1 luglio 2007, ha previsto le direttive per gli esercenti il servizio di salvaguardia e ha definito le disposizioni in materia di misura e disponibilità dei dati, prevedendo specifici obblighi di comunicazione in capo alle imprese distributrici;
- con riguardo a tale ultimo aspetto, l'art. 18, comma 3, del TIV stabilisce l'obbligo dell'impresa distributrice di mettere a disposizione - tramite mezzi informatici che consentano l'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti - di ciascun utente del trasporto (cioè di ciascun venditore), tutti i dati indicati nella Tabella 2 allegata al TIV, per ogni punto di prelievo non trattato orario incluso nel contratto di trasporto, entro 20 giorni dalla registrazione dei dati medesimi ai sensi dell'art. 19 comma 7, del TIV o dal tentativo di rilevazione degli stessi di cui al comma 1bis dell'art. 18 del TIV;
- tali dati, che comprendono anche le letture progressive dell'energia elettrica prelevata (vedi righe 1, 3 e 5 della Tabella 2 del TIV), sono essenziali per il venditore al fine di poter fatturare al cliente finale l'effettiva quantità di energia elettrica da questo prelevata;
- con la deliberazione n. 118/03 l'Autorità, nel disciplinare le modalità per la determinazione convenzionale dell'energia elettrica prelevata in ciascuna ora nei punti di prelievo non trattati su base oraria per la valorizzazione della medesima energia elettrica ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento, ha altresì definito l'insieme dei punti di prelievo per cui si applica il trattamento su base oraria;
- in particolare, ai sensi della predetta delibera (art. 4) risultano, fra l'altro, trattati su base oraria i punti di prelievo corrispondenti a clienti del mercato libero connessi in media tensione dotati di misuratore in grado di rilevare l'energia elettrica prelevata in ogni ora (di seguito: misuratore orario);
- l'art. 41, comma 1, della deliberazione n. 5/04 ha stabilito, tra l'altro, un piano di installazione di misuratori orari per tutti i punti di prelievo in media tensione non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, il cui completamento, inizialmente previsto entro il 31 dicembre 2006, è stato successivamente prorogato - con la deliberazione n. 58/07 - al 15 aprile 2007;
- a seguito dell'entrata in vigore del TIV, il trattamento orario previsto dalla deliberazione n. 118/03 per i punti di prelievo corrispondenti a clienti del mercato libero, risulta esteso anche ai punti di prelievo corrispondenti ai clienti finali in salvaguardia;
- con il TILP l'Autorità, nell'aggiornare le modalità per la determinazione convenzionale dell'energia elettrica prelevata in ciascuna ora nei punti di prelievo non trattati su base oraria, ha stabilito con decorrenza 1 aprile 2008 l'applicazione del trattamento su base oraria anche per i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW, indipendentemente dal fatto che i corrispondenti clienti finali siano serviti nel mercato libero, in salvaguardia o in maggior tutela;
- la decorrenza del trattamento su base oraria per i detti punti di prelievo, per i quali il trattamento su base oraria non era stato ancora attivato ai sensi della deliberazione n. 118/03 al 31 marzo 2008, è stato successivamente differita al 1 aprile 2009 (art. 27, comma 6, del TILP);
- ai sensi dell'art. 6 del TILP, le curve di prelievo dei punti trattati su base oraria devono essere dedotte dal prelievo residuo d'area (di seguito: PRA); pertanto, tutti i punti di prelievo il cui dato di misura risulta incluso nel PRA sono trattati su base non oraria e quindi soggetti alla regolazione economica del servizio di dispacciamento basata su un profilo convenzionale per fasce orarie ai sensi del Titolo III del TILP.
Considerato inoltre che:
- a seguito di segnalazioni pervenute dai venditori in ordine all'inosservanza, da parte delle imprese distributrici, dell'obbligo di messa a disposizione dei dati di misura per i punti di prelievo non trattati su base oraria di cui all'art. 18, comma 3, del TIV e di anomalie riscontrate nelle relazioni mensili trasmesse da Terna ai sensi dell'art. 35, comma 7, deliberazione n. 111/06, in ordine al numero dei punti trattati su base oraria comunicati dalle imprese distributrici ai fini dell'erogazione del corrispettivo di aggregazione delle misure dei prelievi, l'Autorità - con la deliberazione VIS 16/09 - ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di sei imprese di distribuzione dell'energia elettrica, in materia di messa a disposizione dei dati di cui all'art. 18, comma 3 (Tabella 2) del TIV e di trattamento orario dei punti di prelievo;
- in attuazione del programma sopra richiamato, nei giorni 5 e 6 maggio 2009 è stata effettuata un'ispezione, in collaborazione con i militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, nei confronti di Hera S.p.A. (di seguito: Hera); in tale occasione Hera si è riservata di inviare all'Autorità alcuni documenti, successivamente acquisiti con note prodotte dalla società in data 11 maggio 2009 (prot. Autorità n. 25515) e 29 maggio 2009 (prot. Autorità 30576);
- dalla documentazione e dalle informazioni acquisite è emerso che Hera:
- in violazione degli artt. 4, comma 1, e 27, comma 6, del TILP, non ha osservato l'obbligo, in vigore dal 1 aprile 2009, di applicare anche ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55kW, corrispondenti a clienti finali serviti in maggior tutela, il trattamento su base oraria ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento; infatti, in sede ispettiva, la società, dopo avere dichiarato che detti punti sono trattati su base oraria, ha però affermato che "le curve orarie dei punti di prelievo serviti in maggiore tutela sono ricomprese nel PRA", con ciò ammettendo l'applicazione a questi punti della regolazione economica del servizio di dispacciamento prevista per i punti di prelievo non trattati su base oraria;
- in contrasto con l'art. 4, della deliberazione n. 118/03 e l'art. 25, comma 1, del TIV, non ha rispettato, dal 1 luglio al 31 ottobre 2007, l'obbligo di applicare il trattamento su base oraria ai punti di prelievo in media tensione serviti nel mercato di salvaguardia; in sede ispettiva, infatti, l'esercente ha dichiarato che "i punti [in media tensione] serviti in salvaguardia alla data del 31/07/2007 risultavano non trattati su base oraria per impossibilità di adeguare i sistemi informativi in tempi utili rispetto ai tempi di emanazione della normativa";
- in violazione dell'art. 18, comma 3, del TIV:
- non ha messo a disposizione degli utenti del trasporto tutti i dati di cui alla Tabella 2 del TIV per ogni punto di prelievo non trattato orario incluso nel contratto di trasporto; in sede ispettiva, infatti, l'esercente ha dichiarato che il report informatico, mediante il quale sono trasmessi tali dati, "contiene i consumi effettivi ma non le letture progressive" come invece previsto dalla disposizione in esame;
- non ha rispettato il prescritto termine di 20 giorni per effettuare la trasmissione dei predetti dati; in sede ispettiva, infatti, la società ha dichiarato che il report informatico, contenente tali dati, è inviato "contestualmente all'emissione della fattura cartacea", e dall'esame della documentazione al riguardo prodotta, l'invio agli utenti del trasporto risulta effettuato oltre il suddetto termine;
- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio, nei confronti di Hera, di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95
DELIBERA
- è avviata un'istruttoria formale nei confronti della società Hera S.p.A. per accertare le violazioni nei termini di cui in motivazione ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
- il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
- il provvedimento finale sarà adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Hera S.p.A., viale Carlo Berti Pichat, n. 2/4, 40127 Bologna, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
17 luglio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis