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Data pubblicazione: 23 luglio 2009

Delibera 17 luglio 2009

VIS 72/09

Avvio di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Acea Distribuzione S.p.A. per violazione dei provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di messa a disposizione, in favore degli utenti del trasporto, dei dati relativi ai punti di prelievo "non trattati orari"

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 luglio 2009

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
  • il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) e la Guardia di Finanza, approvato dall'Autorità con deliberazione 15 dicembre 2005, n. 273/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2009, VIS 16/09.

Considerato che:

  • in attuazione della Direttiva 2003/54/CE, il decreto legge n. 73/2007 ha previsto, a partire dal 1 luglio 2007, un nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica, introducendo:
    • un servizio di maggior tutela per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero (art. 1 comma 2);
    • un servizio di salvaguardia per i clienti finali diversi da quelli di cui al punto precedente, che si trovino senza fornitore di energia elettrica sul mercato libero o che non lo abbiano scelto (art. 1 comma 4);
  • ai sensi dell'art. 1 comma 3 del citato decreto legge, l'Autorità indica condizioni standard di erogazione del servizio di maggior tutela e definisce prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali;
  • con il TIV l'Autorità ha, pertanto, regolato le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela valide dal 1 luglio 2007, ha previsto le direttive per gli esercenti il servizio di salvaguardia e ha definito le disposizioni in materia di misura e disponibilità dei dati, prevedendo specifici obblighi di comunicazione in capo alle imprese distributrici;
  • con riguardo a tale ultimo aspetto, l'art. 18, comma 3, del TIV stabilisce l'obbligo dell'impresa distributrice di mettere a disposizione - tramite mezzi informatici che consentano l'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti - di ciascun utente del trasporto (cioè di ciascun venditore), i dati indicati nella Tabella 2 allegata al TIV, per ogni punto di prelievo non trattato orario incluso nel contratto di trasporto, entro 20 giorni dalla registrazione dei dati medesimi ai sensi dell'art. 19 comma 7, del TIV o dal tentativo di rilevazione degli stessi di cui al comma 1bis dell'art. 18 del TIV;
  • tali dati, che comprendono anche le letture progressive dell'energia elettrica prelevata (vedi righe 1, 3 e 5 della Tabella 2 del TIV), sono essenziali per il venditore al fine di poter fatturare al cliente finale l'effettiva quantità di energia elettrica da questo prelevata.

Considerato inoltre che:

  • a seguito di segnalazioni pervenute dai venditori in ordine all'inosservanza, da parte delle imprese distributrici, dell'obbligo di cui all'art. 18, comma 3, del TIV e di anomalie riscontrate nelle relazioni mensili trasmesse da Terna ai sensi dell'art. 35, comma 7, deliberazione n. 111/06, in ordine al numero dei punti trattati su base oraria comunicati dalle imprese distributrici ai fini dell'erogazione del corrispettivo di aggregazione delle misure dei prelievi, l'Autorità - con delibera VIS 16/09 - ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di sei imprese di distribuzione dell'energia elettrica, in materia di messa a disposizione dei dati di cui all'art. 18, comma 3 (Tabella 2) del TIV e di trattamento orario dei punti di prelievo;
  • in attuazione del programma sopra richiamato, nei giorni 4 e 5 giugno 2009 è stata effettuata un'ispezione, in collaborazione con i militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, nei confronti di Acea Distribuzione S.p.A. (di seguito: Acea); in tale occasione Acea si è riservata di inviare all'Autorità alcuni documenti, successivamente acquisiti con nota prodotta dalla società in data 19 giugno 2009 (prot. Autorità n. 36139);
  • dalla documentazione e dalle informazioni acquisite è emerso che Acea dal 1 luglio 2007 al 28 febbraio 2009:
    • non ha messo a disposizione degli utenti del trasporto tutti i dati di cui alla Tabella 2 del TIV per ogni punto di prelievo non trattato orario incluso nel contratto di trasporto; infatti, a seguito dell'esame delle comunicazioni inviate ai venditori - prodotte da Acea in data 19 giugno 2009 - è emerso che dette comunicazioni contenevano soltanto i consumi di energia attiva e reattiva oggetto di fatturazione, ma non le letture progressive come invece previsto dall'art. 18, comma 3, del TIV;
    • non ha utilizzato, per la messa a disposizione degli utenti del trasporto dei dati di cui alla Tabella 2 del TIV, "mezzi informatici che consentano la immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti", come invece richiesto dall'art. 18, comma 3, del TIV; in sede ispettiva, infatti, l'esercente ha dichiarato che solo per gli utenti del trasporto che avevano sottoscritto apposita convenzione tali dati venivano trasmessi in formato elettronico;
    • non ha rispettato il prescritto termine di 20 giorni per effettuare la trasmissione dei predetti dati; in sede ispettiva, infatti, l'esercente ha dichiarato che tali dati venivano trasmessi contestualmente all'emissione della fattura del trasporto che, come risulta dalla documentazione fornita, avveniva oltre il suddetto termine;
  • gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio, nei confronti di Acea, di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per la violazione dell'art. 18, comma 3, del TIV

DELIBERA

  1. è avviata un'istruttoria formale nei confronti della società Acea Distribuzione S.p.A. per accertare la violazione nei termini di cui in motivazione ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Acea Distribuzione S.p.A., piazzale Ostiense, n. 2, 00154 Roma, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

17 luglio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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