Data pubblicazione: 23 luglio 2009
Delibera 17 luglio 2009
VIS 70/09
Avvio di un'istruttoria formale per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori nei confronti della società Ages S.p.A. per violazione della disciplina in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 luglio 2009
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- il codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale adottato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2008, n. 106/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08.
Considerato che:
- gli articoli 14 e 28 della deliberazione n. 138/04, in attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 164/00, disciplinano le condizioni volte a garantire l'accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, all'utente "che intenda avviare una nuova fornitura presso punti di riconsegna forniti, sino alla data di sostituzione, da altri utenti" (c.d. accesso per sostituzione nella fornitura);
- ai sensi dell'art. 28, comma 1, della deliberazione n. 138/04 l'impresa di distribuzione consente l'accesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della richiesta, purché questa pervenga "entro il secondo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di decorrenza della sostituzione nella fornitura";
- per effetto dell'articolo 14, comma 8, l'utente che abbia presentato una richiesta di accesso (c.d. utente subentrante), completa degli elementi previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, "si sostituisce nel rapporto con l'impresa di distribuzione relativo ad ogni punto di riconsegna indicato nella richiesta";
- l'art. 14, comma 6, inoltre, impone all'impresa di distribuzione di segnalare all'utente "l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta di accesso entro 6 giorni lavorativi dal termine ultimo di presentazione delle richieste di cui all'articolo 28, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati relativi ai punti di riconsegna oggetto della richiesta di accesso entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al termine ultimo di presentazione delle richieste di cui al medesimo articolo".
- al fine di assicurare l'effettività delle predette disposizioni e consentire all'utente subentrante l'esecuzione della fornitura, i commi 9 e 10 dell'articolo 14 impongono all'impresa di distribuzione alcuni obblighi informativi; in particolare, essa è tenuta a:
- notificare all'utente subentrante "l'elenco dei punti di riconsegna oggetto della sostituzione nella fornitura, così come identificati nella richiesta di accesso, e la data dalla quale la sostituzione ha effetto" (comma 9);
- comunicare o confermare all'utente subentrante "i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna, ivi inclusi almeno: i dati di cui all'articolo 13, comma 3, lett.a1, a2, a3, a4 e a9; il profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna; il prelievo annuo; il massimo prelievo orario contrattuale; il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna; il progressivo del volume annuo prelevato sino alla data della sostituzione; la lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata); la pressione di misura, se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione; la presenza di un convertitore dei volumi; l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi" (comma 10);
- con note in data 17 settembre 2007 (prot. Autorità n. 25257) e 25 settembre 2008 (prot. Autorità n. 30424), la società Enel Energia S.p.A. ha segnalato all'Autorità presunte violazioni della predetta disciplina da parte della società Ages S.p.A., che le avrebbero sostanzialmente precluso l'accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, da quest'ultima erogato, presso 253 (duecento cinquantatre) punti di riconsegna;
- con lettera in data 3 dicembre 2008 (prot. Autorità n. 38324), gli Uffici dell'Autorità hanno invitato Ages a dimostrare l'avvenuto adempimento delle previsioni di cui all'articolo 14, commi 9 e 10, della deliberazione n. 138/04; la società, con nota in data 15 gennaio 2009 (prot. Autorità n. 2072), ha imputato le disfunzioni segnalate da Enel Energia ad inefficienze di quest'ultima nell'interazione con il personale di Ages preposto alla gestione delle richieste di accesso;
- con deliberazione VIS 2/09, l'Autorità ha adottato un programma di verifiche del rispetto della deliberazione n. 138/04, da parte di imprese di distribuzione e di vendita, tra cui anche Ages ed Enel Energia; le verifiche ispettive presso le due società si sono svolte, rispettivamente, nei giorni 21-22 aprile 2009 e nei giorni 6-7 maggio 2009;
- durante l'ispezione, Ages ha dichiarato di aver rifiutato l'accesso ad Enel Energia presso 265 (duecento sessantacinque) punti di riconsegna (su un totale di 334 - trecentotrentaquattro - punti richiesti nel triennio 2006-2008) per motivi che ha illustrato con successiva nota, acquisita in data 25 maggio 2009 (prot. Autorità n. 28861); tale documento reca un elenco di tutti i punti per i quali Enel Energia avrebbe richiesto l'accesso nel triennio 2006-2008 con una sintetica motivazione dei rifiuti opposti da Ages;
- dall'esame della documentazione acquisita durante l'ispezione svolta presso Enel Energia, nonché dalla nota di tale società acquisita in data 16 giugno 2009 (prot. Autorità n. 33870), risulta che i punti oggetto di contestazione sono pari a 222 (duecentoventidue);
- con riferimento a questi ultimi punti di riconsegna, con la nota del 25 maggio 2009 Ages sostiene quanto segue:
- per 83 punti, le richieste di Enel Energia sarebbero state viziate da errori "tali da rendere problematica l'univoca identificazione del pdr oggetto di switch" (nel dettaglio, la società produce le seguenti specifiche motivazioni non sempre chiare: per 12 punti: "cliente Enel"; per 1 punto: "cliente Eni"; per 24 punti: "dati contrattuali errati o mancanti"; per 2 punti: "doppio"; per 1 punto: "misuratore sigillato per morosità"; per 16 punti: "sconosciuto all'indirizzo"; per 27 punti: "sigillato per cessata utenza");
- per 41 punti, l'accesso sarebbe stato rifiutato per circostanze riconducibili a vicende funzionali dei contratti di fornitura tra il cliente finale ed il precedente venditore, quali la presenza di particolari clausole o presunte irregolarità nella risoluzione dei contratti (nel dettaglio, le motivazioni sono state specificate nei termini seguenti: per 37 punti: "contratto promozionale in corso con altro venditore"; per 3 punti: "disdetta con firma irregolare o mancante"; per 1 punto: "disdetta mancante");
- per 10 punti i rispettivi clienti finali avrebbero inoltrato direttamente ad Ages "recessi" dal contratto di fornitura concluso con Enel Energia;
- per 68 punti, l'accesso sarebbe stato rifiutato in seguito al mancato pagamento da parte di Enel Energia di alcune fatture per il servizio di distribuzione erogatole;
- per i restanti 20 punti di riconsegna oggetto della segnalazione di Enel Energia, la nota di Ages non fornisce riscontro;
- per quanto riguarda la circostanza descritta alla precedente lettera (a), la documentazione acquisita, oltre a non chiarire quali errori Enel Energia avrebbe commesso, non prova che Ages ne abbia richiesto la rettifica nei termini previsti dall'art. 14, comma 6, della deliberazione n. 138/04;
- quanto alle circostanze di cui alla precedente lettera (b), l'impresa di distribuzione non ha titolo per sindacare sulle vicende funzionali ed estintive dei rapporti contrattuali tra il cliente finale ed il precedente utente, essendo tenuta a dar seguito alla richiesta di accesso solo per il fatto che essa sia completa degli elementi elencati nell'art. 14, commi 3 e 4, della deliberazione n. 134/08;
- in merito ai fatti richiamati alla lettera (c), la documentazione prodotta da Ages non dimostra che la società disponeva, in un momento anteriore a quello previsto dall'art. 28, comma 1, della deliberazione n. 138/04, di attestazioni dell'insussistenza del contratto di fornitura per la cui esecuzione Enel Energia aveva richiesto l'accesso;
- quanto all'inadempimento di Enel Energia di cui alla precedente lettera (d), da altra documentazione trasmessa dalla stessa Ages, con nota in data 10 dicembre 2007 (prot. Autorità n. 32527), risulta che Enel Energia ha provveduto ai pagamenti richiesti;
- pertanto, con riferimento ai 222 punti di riconsegna sopra richiamati (per i quali Enel Energia risulta aver presentato una richiesta di accesso completa degli elementi prescritti dall'art.14 della deliberazione n. 138/04), permane l'inosservanza da parte di Ages delle disposizioni richiamate, il che costituisce presupposto per l'avvio, nei confronti di tale società, di un'istruttoria formale per:
- l'adozione di un ordine di cessazione della condotta lesiva del diritto di accesso di Enel Energia ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. d), della legge n. 481/95;
- l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95
DELIBERA
DELIBERA
- è avviata un'istruttoria formale nei confronti della società Ages per:
- accertare la violazione dell'articolo 14, commi 6, 9 e 10, e dell'articolo 28 della deliberazione n. 138/04 e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- adottare un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, volto ad ordinare alla società di consentire l'accesso alla rete ad Enel Energia, trasmettendole le informazioni previste dai richiamati commi 9 e 10, relative a ciascun punto di riconsegna oggetto delle richieste di accesso, o eventualmente richiedere la rettifica delle richieste ai sensi del comma 6;
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
- il termine di durata dell'istruttoria è di 180 (centoottanta giorni), decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
- il provvedimento finale sarà adottato entro sessanta (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), previa comunicazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle società di seguito elencate:
- Ages S.p.A., Via Olona 28, 20016 Pero (MI);
- Enel Energia S.p.A. - Divisione Mercato, Via San Giovanni sul Muro 9, 20121 Milano.
17 luglio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis