Data pubblicazione: 16 luglio 2009
Delibera 13 luglio 2009
VIS 68/09
Trasmissione alla Guardia di Finanza degli elenchi delle società che non hanno ottemperato alle richieste di informazioni e documenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 dicembre 2008, VIS 109/08 e 4 luglio 2008, ARG/com 91/08
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 13 luglio 2009
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'articolo 81, commi 16-18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto legge n. 112/2008);
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05);
- la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2008, ARG/com 91/08 (di seguito deliberazione ARG/com 91/08);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, VIS 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08);
- le determinazioni del Direttore Generale dell'Autorità 1 agosto 2008 n. 47/08 (di seguito: determinazione n. 47/08), 21 ottobre 2008 n. 61/08 e 19 giugno 2009 n. 42/09.
Considerato che:
- l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 attribuisce all'Autorità il compito di vigilare sulla puntuale osservanza, da parte degli operatori economici interessati, del divieto di traslare sui prezzi al consumo l'onere della maggiorazione d'imposta disposta dal comma 16 del medesimo articolo (di seguito: divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta);
- per un efficace esercizio della suddetta funzione di vigilanza, l'Autorità è tenuta ad esercitare i poteri ad essa attribuiti dalla legge istitutiva per acquisire tutte le informazioni aziendali necessarie a comprendere i fattori che influenzano in concreto la formazione dei prezzi al consumo praticati da ciascuna società;
- con deliberazione ARG/com 91/08, l'Autorità ha adottato d'urgenza le prime disposizioni necessarie ad iniziare tempestivamente la propria attività di vigilanza, rinviando a successivi provvedimenti l'adozione di una disciplina organica delle informazioni e dei documenti che gli operatori saranno tenuti a trasmettere per assicurare il costante monitoraggio del rispetto del divieto in questione;
- con deliberazione VIS 109/08, l'Autorità ha stabilito i criteri e le modalità di verifica di primo livello e annunciato la predisposizione di un successivo livello di analisi (di secondo livello) cui sottoporre i soggetti per i quali l'analisi di primo livello ha rilevato possibili violazioni del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta;
- ai sensi dell'articolo 81, commi 16 ss., del decreto-legge n. 112/08, sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità tutti i soggetti cui si applica l'addizionale dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con dPR n. 917/86, disposta dall'articolo 81, comma 16, del suddetto decreto (di seguito: l'addizionale di imposta);
- i soggetti elencati nell'Allegato A alla presente deliberazione hanno dichiarato di non essere assoggettati all'addizionale di imposta e alla conseguente vigilanza dell'Autorità; in particolare, 11 di questi non si ritengono assoggettati all'addizionale in virtù della composizione dei propri ricavi solo con riferimento a specifiche annualità;
- i soggetti elencati nell'Allegato B alla presente deliberazione non hanno fornito alcun riscontro alle richieste di informazioni e documenti disposte con le citate deliberazioni dell'Autorità ARG/com 91/08 e VIS 109/08;
- da una prima verifica effettuata dal Nucleo operativo istituito con determinazione n. 47/08 confrontando i dati presenti nei data base dell'Anagrafe Tributaria, per il settore petrolifero, e nell'Anagrafica dell'Autorità, per quanto concerne i settori dell'energia elettrica e del gas, emerge tuttavia che le società elencate negli Allegati A e B presenterebbero i requisiti indicati dal Legislatore per l'applicazione dell'addizionale dell'imposta di cui all'articolo 81, commi 16 e ss., del decreto-legge n. 112/08 e, di conseguenza, dovrebbero essere assoggettate alla vigilanza dell'Autorità sul divieto di traslazione;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 68/01 stabilisce che il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alla proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con le Autorità amministrative indipendenti che ne facciano richiesta e che, nell'espletamento di tali attività, i militari del Corpo della Guardia di Finanza agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- il Protocollo di Intesa fra l'Autorità e la Guardia di Finanza approvato con deliberazione n. 273/05 prevede, fra l'altro, che la Guardia di Finanza collabora con l'Autorità per lo svolgimento, su tutto il territorio nazionale, di accertamenti nei confronti dei soggetti esercenti i servizi attraverso il Nucleo Speciale Tutela Mercati; che l'Autorità e il Nucleo Speciale Tutela Mercati si impegnano a realizzare un interscambio di dati e di notizie utili al perseguimento delle finalità collaborative; e che l'Autorità comunica al Nucleo Speciale Tutela Mercati i suoi provvedimenti su questioni di particolare rilevanza che possano avere attinenza a profili di competenza della Guardia di Finanza;
- sia per le società elencate nell'Allegato A sia per quelle elencate nell'Allegato B è necessario procedere ad ulteriori approfondimenti volti ad accertare se siano tenute al versamento dell'addizionale d'imposta, ai sensi dell'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/08, e siano quindi assoggettabili alla vigilanza dell'Autorità sul divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta
DELIBERA
- di trasmettere al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, unitamente alla copia della presente deliberazione, l'elenco delle società che hanno dichiarato di non essere assoggettate all'addizionale dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società stabilita dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/08 (Allegato A) e di quelle che non hanno fornito alcun riscontro alle richieste di informazioni e documenti disposte con deliberazioni dell'Autorità ARG/com 91/08 e VIS 109/08 (Allegato B) affinché provveda ad effettuare le necessarie verifiche sulla sussistenza dei requisiti di legge ai fini dell'assoggettabilità delle suddette società all'addizionale di imposta ed alla conseguente vigilanza dell'Autorità sul divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell'onere da essa derivante;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, ad eccezione degli Allegati A e B.
13 luglio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis