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Data pubblicazione: 10 luglio 2009

Delibera 06 luglio 2009

VIS 66/09

Avvio di un'istruttoria formale per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori nei confronti della società Exergia S.p.A. per violazione della disciplina in materia di qualità commerciale e del monitoraggio nello svolgimento del servizio di salvaguardia

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 luglio 2009

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2007, n. 125;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) 23 novembre 2007;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200/99 ;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIV);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 207/07;
  • il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, vendita e misura dell'energia elettrica, approvato con la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIQE);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, approvato con la deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIT);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2008, VIS 68/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, VIS 113/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 aprile 2009, VIS 35/09, e l'allegato documento recante "Resoconto conclusivo dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 68/08 su possibili anomalie nell'applicazione della disciplina relativa al servizio di salvaguardia nel mercato elettrico" (di seguito: il Resoconto).

Considerato che:

  • per i clienti finali che hanno autocertificato di non aver diritto al c.d. regime di maggior tutela, l'art. 1, comma 4, della legge n. 125/07 ha istituito un regime di salvaguardia che si attiva nel momento in cui tali clienti si trovino senza un fornitore;
  • il medesimo articolo ha demandato al MSE la definizione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia, prevedendo che, sino alla sua effettiva operatività, la continuità della fornitura per i predetti clienti fosse garantita dalle imprese distributrici o dalle società di vendita ad esse collegate (di seguito: esercenti transitori);
  • le predette procedure concorsuali sono state definite con decreto 23 novembre 2007, che ha delegato l'Autorità a definire i criteri attuativi (successivamente adottati con la deliberazione n. 337/07), ed ha attribuito la gestione e l'organizzazione delle procedure all'Acquirente Unico;
  • l'affidamento del servizio di salvaguardia decorre dall'1 gennaio di ogni biennio (art. 1, comma 2, del decreto 23 novembre 2007), ad eccezione del primo periodo, che va dall'1 aprile al 31 dicembre 2008;
  • l'art. 60, comma 3, del TIQE, impone al cliente finale connesso in bassa tensione di richiedere gli interventi relativi alla qualità commerciale di competenza dell'impresa distributrice avvalendosi del proprio venditore, salvi i casi elencati nelle lettere da (a) ad (e) del medesimo comma, in cui al cliente è riconosciuta la facoltà di scegliere se rivolgersi al venditore o direttamente all'impresa distributrice; analoga facoltà è riconosciuta dal comma 4 del medesimo articolo al cliente finale connesso in media tensione;
  • in forza dell'art. 60, comma 5 e dell'art. 100, comma 1, del TIQE, il venditore che riceva la richiesta da parte del proprio cliente finale (ai sensi dei commi 3 e 4) è tenuto per l'anno 2008 ad inoltrarla all'impresa distributrice competente entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento; per l'anno 2008 la comunicazione al cliente finale, dell'esito della prestazione o di altra documentazione, deve avvenire da parte del venditore entro tre giorni lavorativi dalla data in cui egli la riceve dall'impresa distributrice;
  • in forza dell'art. 10 della deliberazione n. 337/07 e dell'art. 14 della deliberazione n. 200/99, all'esercente la salvaguardia è riconosciuta la facoltà di richiedere ai propri clienti la prestazione di una garanzia (che può assumere la forma del deposito cauzionale); ai fini dell'ammontare della garanzia (per l'anno 2008):
    • per i punti di prelievo in alta ed altissima tensione (nonché in media e bassa tensione per l'illuminazione pubblica), l'art.10, comma 7, della deliberazione n. 337/07 ne fissa il limite massimo nella "migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) mese di fornitura";
    • per le restanti tipologie di punti di prelievo, l'art.16 della deliberazione n. 200/99 fissa dei limiti massimi commisurati al valore della c.d. potenza impegnata, attualmente definita dall'art.1, comma 1, del TIT;
  • inoltre, l'art. 14, comma 2, della deliberazione n. 200/99, prevede che il deposito cauzionale sia restituito al momento della cessazione degli effetti del contratto, maggiorato degli interessi legali;
  • in base all'art. 10, comma 1, della deliberazione n. 337/07 e all'art.5 della deliberazione n. 200/99, per quanto riguarda i punti di prelievo in bassa e media tensione (per usi diversi dall'illuminazione pubblica), l'esercente la salvaguardia ha facoltà di emettere fattura sulla base di consumi presunti, stimati sulla base di consumi storici del cliente (art.5, comma 1); in tale caso, l'esercente è tenuto a (art.5, comma 3):
    • rendere noto ai clienti le modalità di calcolo dei consumi presunti,
    • adottare modalità di calcolo idonee a ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati;
  • l'art. 69 del TIQE impone all'impresa di vendita di rettificare le fatture erroneamente calcolate ed eventualmente pagate dai clienti finali, mentre l'art.77 fissa livelli specifici di qualità relativi al tempo in cui la rettifica avviene, e stabilisce indennizzi automatici;
  • l'art. 72 del TIQE pone in capo all'impresa di vendita l'obbligo di fornire una risposta motivata ai reclami scritti dei propri clienti, prevedendo, al comma 2, che la risposta rechi "l'indicazione delle cause di non conformità del servizio per le quali è stato presentato il reclamo, nonché la descrizione delle azioni correttive poste in essere dall'esercente"; inoltre, il combinato disposto dell'art. 72, comma 1, e dell'art. 78 del TIQE associano al tempo di risposta livelli generali di qualità commerciale;
  • l'art. 16 del TIV attiva flussi informativi strumentali all'attività di controllo e di monitoraggio dell'Autorità sullo svolgimento del servizio di salvaguardia; in particolare, il comma 2 prevede che "entro la fine di ciascun mese l'esercente la salvaguardia è tenuto a comunicare, con riferimento al mese precedente a quello di invio della comunicazione, all'Acquirente Unico secondo modalità dallo stesso definite", una serie di informazioni che l'Acquirente Unico deve poi trasmettere agli Uffici dell'Autorità elaborate secondo le indicazioni di questi ultimi (comma 3).

Considerato inoltre che:

  • con deliberazione VIS 35/09 l'Autorità ha chiuso l'istruttoria conoscitiva avviata su possibili anomalie nell'applicazione della disciplina relativa al servizio di salvaguardia nel mercato elettrico;
  • l'istruttoria conoscitiva era volta ad acquisire informazioni e dati sulle cause delle disfunzioni segnalate da più parti nel primo periodo di esercizio del servizio di salvaguardia (compreso tra l'1 maggio ed il 31 dicembre 2008);
  • nel Resoconto dell'istruttoria conoscitiva si dà atto di un numero insolitamente elevato di reclami pervenuti da parte di clienti della Exergia S.p.A., nella sua qualità di esercente il servizio di salvaguardia, che riferiscono comportamenti della società in violazione della disciplina in materia di qualità commerciale;
  • anche successivamente alla chiusura dell'istruttoria conoscitiva, sono pervenuti ulteriori reclami su anomale condotte della società anche nell'anno 2009;
  • l'esame dei reclami sino ad oggi acquisiti evidenzia disfunzioni da parte di Exergia riconducibili alle seguenti attività:
    1. gestione delle richieste dei clienti finali di prestazioni di competenza dell'impresa distributrice, quali, ad esempio, l'esecuzione di lavori semplici e complessi, l'attivazione e la disattivazione della fornitura; in particolare, i clienti finali lamentano che Exergia, in contrasto con l'art.60 e l'art.100 del TIQE, avrebbe omesso, o comunque ritardato, di inoltrare all'impresa distributrice competente all'esecuzione dei lavori, le richieste delle prestazioni formulate dai clienti stessi;
    2. fatturazione dei consumi; in particolare, da una più approfondita analisi condotta sui reclami pervenuti, è emerso che la società, in contrasto con i criteri di cui all'art.5 della deliberazione n. 200/99, avrebbe emesso fatture per importi eccessivamente elevati:
      • calcolati sulla base di consumi stimati con modalità non rese note al cliente e palesemente erronee, senza tenere conto dei dati storici comunicati dall'impresa distributrice;
      • non rettificati dalla società nonostante adeguate evidenze fornite a tal fine dai clienti (quali, ad esempio, copia delle bollette emesse dal precedente fornitore);
    3. gestione dei depositi cauzionali; è stata contestata alla società:
      • la richiesta di depositi cauzionali per importi eccedenti i limiti fissati dall'art.16 della deliberazione n. 200/99 e dall'art.10, comma 7, della deliberazione n. 337/07;
      • l'omessa restituzione dei depositi a seguito della cessazione degli effetti del rapporto di fornitura, come richiesto dall'art.14, comma 2, della deliberazione n. 200/99;
    4. risposta ai reclami scritti dei clienti; è stato contestato dalla gran parte dei clienti finali che Exergia ha omesso di rispondere ai reclami scritti;
  • il Resoconto ha inoltre evidenziato il mancato rispetto da parte di Exergia degli obblighi informativi di cui all'art. 16, comma 2, del TIV, funzionali al controllo e al monitoraggio sullo svolgimento del servizio; sebbene tale circostanza sia stata contestata dalla società con nota in data 11 maggio 2009 (prot. Autorità n. 24988), le comunicazioni ricevute dall'Acquirente Unico durante l'anno 2008, e sino ad oggi, attestano che Exergia ha omesso di fornire i dati prescritti o li ha forniti in ritardo o lacunosi;
  • dagli elementi acquisiti non risulta che Exergia (che ha omesso di rispondere alla maggior parte delle richieste di chiarimenti degli uffici dell'Autorità) abbia dato seguito alle richieste di prestazioni presentate dai clienti finali, né a restituire ai clienti finali i depositi cauzionali da questi dovuti, né a restituire le somme fatturate in eccesso eventualmente da questi ultimi pagate; inoltre, in numerosi reclami si lamenta che la società continuerebbe ad emettere fatture anche successivamente alla risoluzione dei contratti di fornitura, per periodi in cui non sarebbe stato erogato il servizio;
  • tali circostanze, ove accertate, evidenzierebbero la perdurante lesione del diritto degli utenti nei termini appena indicati

DELIBERA

  1. è avviata un'istruttoria formale nei confronti della società Exergia S.p.A. per:
    1. accertare le violazioni così come descritte in motivazione ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
    2. ordinare alla società, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, di:
      1. porre in essere le azioni necessarie per gestire correttamente le richieste di prestazioni formulate dai clienti finali;
      2. restituire ai clienti finali i depositi cauzionali indebitamente detenuti dalla società;
      3. restituire le somme fatturate in eccesso corrisposte dai clienti finali e rettificare le relative fatture;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 180 (centottanta giorni), decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), previa comunicazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Exergia S.p.A., Corso Sempione 14/A, 21013 Gallarate (VA).

6 luglio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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