Data pubblicazione: 10 luglio 2009
Delibera 06 luglio 2009
VIS 65/09
Avvio di un'istruttoria formale per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Enel Distribuzione S.p.A. per violazione della disciplina in materia di switching di punti di prelievo di energia elettrica serviti in salvaguardia, nel periodo di esercizio 1 maggio - 31 dicembre 2008
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 6 luglio 2009
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettere c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) 23 novembre 2007;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 207/07;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08;
- la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2008, VIS 68/08;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, VIS 113/08;
- la deliberazione dell'Autorità 24 aprile 2009, VIS 35/09, e l'allegato documento recante "Resoconto conclusivo dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 68/08 su possibili anomalie nell'applicazione della disciplina relativa al servizio di salvaguardia nel mercato elettrico" (di seguito: il Resoconto);
- i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 2 ottobre 2008, n. 18939, e 30 ottobre 2008, n. 19047.
Considerato che:
- per i clienti finali che hanno autocertificato di non aver diritto al c.d. regime di maggior tutela, l'art. 1, comma 4, della legge n. 125/07 ha istituito un regime di salvaguardia che si attiva nel momento in cui tali clienti si trovino senza un fornitore;
- il medesimo articolo ha demandato al MSE la definizione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia, prevedendo che, sino alla sua effettiva operatività, la continuità della fornitura per i predetti clienti fosse garantita dalle imprese distributrici o dalle società di vendita ad esse collegate (di seguito: esercenti transitori);
- le predette procedure concorsuali sono state definite con decreto 23 novembre 2007, che ha delegato l'Autorità a definire i criteri attuativi (successivamente adottati con la deliberazione n. 337/07), ed ha attribuito la gestione e l'organizzazione delle procedure all'Acquirente Unico;
- l'affidamento del servizio di salvaguardia decorre dall'1 gennaio di ogni biennio (art.1, comma 2, del decreto 23 novembre 2007), ad eccezione del primo periodo, che va dall'1 aprile al 31 dicembre 2008;
- all'inizio di ciascun periodo di esercizio l'impresa distributrice, in qualità di soggetto responsabile delle sostituzioni di un utente del dispacciamento ad un altro nel medesimo punto di prelievo attivo (c.d. switching), è tenuta a garantire lo switching dell'insieme dei punti serviti in salvaguardia, a beneficio del nuovo esercente che si sia eventualmente sostituito al precedente;
- più in particolare, in forza dell'art.3 della deliberazione ARG/elt 42/08, il predetto switching deve avere effetto dal primo giorno del mese da cui decorre il periodo di esercizio, mentre le relative procedure devono concludersi entro la fine del secondo mese precedente; l'elenco dei punti di prelievo deve essere comunicato dall'impresa distributrice all'esercente la salvaguardia ai sensi dell'art. 37, comma 4, della deliberazione n. 111/06;
- durante il periodo di esercizio, l'art.4, comma 3, del TIV e gli artt. 5 e 6 della deliberazione ARG/elt 42/08 prevedono che il servizio di salvaguardia sia "attivato" in modo automatico dall'impresa distributrice nei casi in cui essa rilevi che:
- sia risolto un contratto di fornitura (nel mercato libero) per un punto di prelievo, senza che il cliente finale (titolare del punto) abbia concluso un altro contratto e senza che il venditore uscente abbia richiesto la disattivazione del medesimo punto (art. 5);
- un cliente finale servito in maggior tutela abbia perso i requisiti per beneficiarvi (art. 6);
- in tali casi, l'art. 4, commi 3 e 3bis, del TIV impone all'impresa distributrice di trasmettere all'esercente la salvaguardia alcune informazioni per l'identificazione dei punti di prelievo interessati dallo switching e dei clienti finali titolari dei punti, tra cui l'indirizzo della sede legale del cliente.
Considerato inoltre che:
- con deliberazione VIS 35/09 l'Autorità ha chiuso l'istruttoria conoscitiva avviata su possibili anomalie nell'applicazione della disciplina relativa al servizio di salvaguardia nel mercato elettrico;
- l'istruttoria conoscitiva era volta ad acquisire informazioni e dati sulle cause delle disfunzioni segnalate da più parti nel primo periodo di esercizio del servizio di salvaguardia (compreso tra l'1 maggio ed il 31 dicembre 2008);
- con riferimento ai comportamenti tenuti dalle imprese distributrici rispetto alla disciplina dell'Autorità funzionale all'effettiva operatività del servizio di salvaguardia, a garanzia della continuità del servizio elettrico, il Resoconto dell'istruttoria conoscitiva evidenzia che la società Enel Distribuzione S.p.A. ), in un quadro piuttosto complesso di rapporti contrattuali reso peraltro poco trasparente dal comportamento del nuovo esercente la salvaguardia (in particolare la società Exergia S.p.A.):
- nel disporre lo switching con effetto dall'1 maggio 2008 dell'insieme dei punti di prelievo in precedenza serviti dagli esercenti transitori, avrebbe inserito numerosi punti di prelievo nei contratti di dispacciamento dei nuovi esercenti la salvaguardia (le società Exergia S.p.A. e Enel Energia S.p.A), in un periodo successivo a quello consentito dalla deliberazione ARG/elt 42/08;
- nel disporre l'attivazione del servizio di salvaguardia durante il periodo 1 maggio - 31 dicembre 2008, nei dati inviati ad Exergia ai sensi dell'art.4, commi 3 e 3bis, del TIV, avrebbe sempre omesso di indicare la sede legale del cliente finale titolare del punto di prelievo oggetto dell'attivazione;
- quanto sopra costituisce presupposto per l'avvio, nei confronti di Enel Distribuzione, di un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95
DELIBERA
- è avviata un'istruttoria formale nei confronti della società Enel Distribuzione S.p.A. per accertare la violazione dell'art. 3 della deliberazione ARG/elt 42/08 e dell'art. 4, commi 3 e 3bis, del TIV, attraverso le condotte descritte in premessa, ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
- il termine di durata dell'istruttoria è di 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
- il provvedimento finale sarà adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), previa comunicazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle società di seguito elencate:
- Enel Distribuzione S.p.A., Via Ombrone 2, 00197 Roma;
- Exergia S.p.A., Corso Sempione 15/A, 21013 Gallarate (VA);
- Enel Energia S.p.A., Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma.
6 luglio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis