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Data pubblicazione: 03 giugno 2009

Delibera 28 maggio 2009

ARG/elt 63/09

Determinazione dei costi fissi medi unitari ai fini della definizione della rendita idroelettrica per le società AEM Torino S.p.A (oggi IRIDE Energia S.p.A), ACEA S.p.A e Erga S.p.A (ora Enel Green Power S.p.A) ai sensi dell'articolo 35, comma 35.4, della deliberazione n. 228/01.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 maggio 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come successivamente modificato e integrato;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
  • la legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge n. 83/03)
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 maggio 1999, n. 61/99 (di seguito: deliberazione n. 61/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 232/00 (di seguito: deliberazione n. 232/00);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 aprile 2005, n. 73/05;
  • la nota dell'Autorità alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 23 maggio 2003, prot. PB/M03/1444/ea;
  • la nota dell'Autorità alla Cassa del 25 giugno 2003, prot. PB/M03/1830/ea;
  • la comunicazione della Cassa del 23 ottobre 2003, prot. Autorità n. 28360, del 28 ottobre 2003;
  • la comunicazione dell'Autorità del 15 febbraio 2007, prot. GB/M07/682/ELT/MRT/mc (di seguito: comunicazione del 15 febbraio 2007);
  • le comunicazioni dell'Autorità del 22 gennaio 2009, prot. 3240 e prot. 3241;
  • la lettera della società AEM Torino S.p.A (ora IRIDE Energia S.p.A.) (di seguito: la società IRIDE) del 30 marzo 2001, (di seguito: lettera del 30 marzo 2001);
  • la documentazione inviata dalla società IRIDE con lettera del 9 novembre 2007, protocollo Autorità n. 30803 e successivamente con lettera del 30 settembre 2008, protocollo Autorità n. 33201 (di seguito: documentazione di riferimento della società IRIDE);
  • la lettera della società ACEA S.p.A. (di seguito: la società ACEA) del 15 marzo 2001 (di seguito: lettera del 15 marzo 2001);
  • la documentazione inviata dalla società ACEA con comunicazioni del 2 febbraio 2009, prot. Autorità n. 5146, e del 25 febbraio 2009, prot. Autorità n. 9347 (di seguito: documentazione di riferimento della società ACEA);
  • le lettera della società Erga S.p.A (ora Enel Green Power S.p.A) (di seguito: la società ENEL) del 30 marzo 2001 (di seguito: comunicazione del 30 marzo 2001);
  • la documentazione inviata dalla società ENEL con comunicazioni del 10 febbraio 2009, prot. Autorità n. 6394, e del 13 maggio 2009, prot. Autorità n. 26302 (di seguito: documentazione di riferimento della società ENEL).

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000 ha incluso, tra gli oneri generali afferenti il sistema elettrico, la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà o nella disponibilità delle imprese produttrici-distributrici (di seguito: rendita idroelettrica) prevedendo che, al fine di compensare anche solo parzialmente gli altri oneri generali di sistema, i titolari di unità di produzione idroelettriche e geotermoelettriche siano obbligati a versare una parte della maggior valorizzazione ottenuta da tali unità in seguito alla liberalizzazione del settore elettrico;
  • l'articolo 35, comma 35.2 del Testo integrato ha definito le modalità generali per la determinazione della rendita idroelettrica;
  • l'articolo 35, comma 35.5 del Testo integrato prevede che, in deroga alle modalità generali per la determinazione della rendita idroelettrica di cui al precedente alinea, con riferimento a specifici impianti il soggetto giuridico che ne ha la disponibilità ha facoltà di richiedere la rideterminazione della rendita idroelettrica, presentando apposita domanda;
  • la domanda di rideterminazione di cui al precedente alinea deve contenere, tra le altre, informazioni relative agli anni dal 1997 al 1999 relativamente al livello dei costi operativi diretti dell'impianto, ivi inclusi gli ammortamenti calcolati sulla base delle aliquote economico tecniche, e al livello del valore netto contabile dell'impianto;
  • l'articolo 35, comma 35.6 del Testo integrato stabilisce che, ai fini della rideterminazione della rendita idroelettrica, l'Autorità determina i costi fissi medi unitari dell'impianto tenendo conto dei costi operativi diretti dell'impianto, di una remunerazione del capitale investito calcolato sulla base del valore netto contabile dell'impianto e di una quota di costi comuni attribuibili all'impianto, espressa in termini percentuali rispetto al livello dei costi operativi diretti;
  • la legge n. 83/03 ha modificato il decreto 26 gennaio 2006 prevedendo il venire meno dell'applicazione della rendita idroelettrica a decorrere dal 1 gennaio 2002 e, conseguentemente, la determinazione dei costi fissi medi unitari di cui al precedente alinea deve riferirsi esclusivamente all'unico anno di applicazione della metodologia sopra evidenziata, ovvero l'anno 2001;
  • con comunicazione del 15 febbraio 2007 l'Autorità ha richiesto ulteriori informazioni anche al fine di definire la quota dei costi comuni attribuibili a ciascun impianto sulla base dei conti annuali separati redatti secondo le deliberazioni n. 61/99 e n. 310/01 per gli anni disponibili;
  • sono stati effettuati degli incontri tecnici con le singole società al fine analizzare i seguenti aspetti:
    1. la corrispondenza dei valori indicati nella domanda con le risultanze documentali;
    2. la coerenza con la natura di costi operativi;
    3. la modalità di attribuzione utilizzata per il calcolo dei costi dei singoli impianti;
    4. la competenza economica dei costi.

Considerato, inoltre, che:

  • con lettera del 30 marzo 2001 la società IRIDE ha fatto richiesta di rideterminazione della rendita idroelettrica, con riferimento ai seguenti impianti idroelettrici:
    • Agnel Serrù - Villa (serbatoio),
    • Rosone - Ceresole (serbatoio),
    • Bardonetto - Pont (acqua fluente),
    • Chiomonte Susa - Susa (acqua fluente),
    • San Mauro - Stura (acqua fluente),
    • La Loggia - Moncalieri (acqua fluente);
  • dall'analisi della documentazione di riferimento della società IRIDE è stato possibile evidenziare come il livello dei costi operativi comunicato dalla medesima società con lettera del 30 marzo 2001 risulta differente dal livello iscritto in bilancio in quanto, ai fini della rideterminazione della rendita idroelettrica, la società ha considerato i costi relativi alla manutenzione programmata e al ripristino delle opere devolvibili che si sono manifestati nei diversi esercizi, anziché riferirsi alle quote di costi di competenza economica;
  • con lettera del 15 marzo 2001 la società ACEA ha fatto richiesta di rideterminazione della rendita idroelettrica, con riferimento ai seguenti impianti idroelettrici:
    • Alessandro Volta di Castel Madama (bacino);
    • Salisano (acqua fluente);
    • Guglielmo Marconi di Orte (bacino);
    • Galileo Ferraris di Mandela (acqua fluente);
    • S. Angelo (serbatoio).
  • dall'analisi della documentazione di riferimento della società ACEA è emerso che nel corso del triennio considerato è avvenuta una trasformazione societaria con liquidazione dell'azienda speciale comunale A.C.E.A. (Azienda Comunale Energia e Ambiente) e la creazione, in data 29 settembre 1997 di ACEA S.p.A. alla quale il Comune di Roma ha conferito il compendio aziendale precedentemente gestito da A.C.E.A., al valore risultante dalla perizia eseguita ai sensi dell'art. 2343 del Codice Civile, con efficacia 1° gennaio 1998 e che, al fine di tenere conto di tale trasformazione, con lettera del 15 febbraio 2001 la società ACEA ha indicato, con riferimento all'anno 2007:
    • un livello delle immobilizzazioni nette corrispondente ai valori di carico della nuova società ACEA S.p.a al 1° gennaio 2008;
    • un livello degli ammortamenti ricostruito considerando il valore al 1° gennaio 1998 indicato nella perizia di stima dei beni e le vite utili indicate nella medesima perizia;
  • dall'analisi della documentazione di riferimento della società ACEA si evince altresì che l'andamento altalenante del livello dei costi operativi nel triennio 1997-1999 considerato è principalmente dovuto ai costi relativi alla manutenzioni e riparazioni di carattere ordinario che incidono completamente sull'esercizio in cui è stata effettuata la manutenzione, in quanto la società non ha predisposto specifici accantonamenti a fronte di lavori ciclici di manutenzione;
  • con comunicazione del 30 marzo 2001 la società ENEL ha fatto richiesta di rideterminazione della rendita idroelettrica, con riferimento ai seguenti impianti:
    • Bellavista (geotermolettrico),
    • Cornia (geotermoelettrico),
    • Lagoni Rossi (geotermoelettrico),
    • Pianacce (geotermoelettrico),
    • Piancastagnaio 2 (geotermoelettrico),
    • Rancia 1 (geotermoelettrico),
    • San Martino (geotermoelettrico)
  • dall'analisi della documentazione di riferimento della società ENEL si riscontra come i dati della ricostruzione dettagliata risultano sostanzialmente diversi da quelli presentati nel 2001 nella domanda per la rideterminazione della rendita e che in particolare nuovi valori presentati risultano sempre inferiori a quelli originariamente inviati;
  • dall'analisi della documentazione di riferimento della società ENEL si evince altresì un andamento altalenante del livello dei costi operativi nel triennio 1997-1999 nonché un'elevata riduzione dei costi operativi nel successivo quadriennio 2000-2004, che risultano mediamente inferiori del 39% rispetto al triennio analizzato;
  • al fine di accertare l'andamento altalenante dei costi operativi di cui al precedente alinea, sono stati effettuati ulteriori specifici approfondimenti che hanno permesso di accertare che:
    • i costi di natura incrementativa (investimenti) attribuiti alle immobilizzazioni ai fini della redazione del bilancio sono stati correttamente esclusi dal computo dei costi operativi considerati ai fini della rideterminazione della rendita, mentre sono stati inclusi i costi relativi alle manutenzioni e riparazioni di carattere ordinario;
    • l'andamento altalenante dei costi operativi all'interno del triennio 1997-1999 è imputabile alla non predisposizione di specifici accantonamenti a fronte di lavori ciclici di manutenzione e, conseguentemente, i costi di manutenzione ordinaria vengono considerati interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati sostenuti;
    • la differenza del livello dei costi operativi tra il triennio analizzato ed il successivo quadriennio è principalmente dovuta all'andamento delle manutenzioni nonché, con riferimento a specifici impianti o gruppi di impianto (Bellavista, Cornia 1, Piancastagnaio 2, Pianacce, Lagoni Rossi 3, Rancia 1 e San Martino) alla presenza di fermate programmate o ad eventi particolarmente significativi, quali la sospensione della produzione e messa in sicurezza.

Ritenuto che:

  • i costi operativi diretti dell'impianto debbano corrispondere ai costi afferenti la gestione industriale ed operativa dell'impresa, tipicamente costituiti da costi materiali, per servizi e altre risorse esterne, manodopera e ammortamenti, di diretta imputazione contabile all'oggetto di riferimento;
  • la diretta imputazione contabile all'impianto di produzione oggetto di ciascuna richiesta di rideterminazione debba essere desunta attraverso un sistema di contabilità industriale che preveda l'utilizzo di opportuni oggetti contabili (centri di costo, ordini interni, ecc,) che permettano l'imputazione specifica ed univoca dei costi di natura operativa agli impianti oggetto di domanda e che sia opportuna la presenza di adeguate evidenze circa l'attendibilità di tale sistema nonché di un riscontro circa la quadratura dei costi di contabilità industriale con la contabilità generale utilizzata ai fini del bilancio di esercizio;
  • sia opportuno che i costi operativi diretti riportati nella richiesta di rideterminazione siano confrontati con i costi operativi diretti degli anni successivi e con quelli risultanti da uno o più anni, in particolare con quelli del 2001, dai conti annuali separati redatti secondo le modalità previste dalle deliberazioni n. 61/99 e n. 310/01;
  • sia opportuno rettificare i costi operativi diretti riportati nella richiesta di rideterminazione nei casi in cui dalla loro ricostruzione analitica emergano valori diversi da quelli specificatamente documentabili, mentre quelli relativi alla domanda non risultano ricostruibili;
  • sia necessario definire un meccanismo di aggiornamento del livello dei costi operativi diretti dell'impianto al fine di riportare i livelli determinati sulla base dei costi relativi agli anni dal 1997 al 1999 all'anno 2001, prevedendo che il livello dei costi operativi diretti di ciascun anno considerato sia aggiornato applicando, per il periodo trascorso tra l'anno al quale i dati si riferiscono e l'anno 2001, il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferito ai dodici mesi precedenti ed un tasso di riduzione annuale dei costi pari al 4%;
  • il tasso di remunerazione del capitale investito, calcolato sulla base del valore netto contabile dell'impianto, debba essere fissato pari ad un livello del 7.9%, coerentemente con il tasso di rendimento del capitale investito netto utilizzato dall'Autorità ai fini della determinazione del livello del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso con riferimento al periodo antecedente alla operatività del sistema delle offerte;
  • sia opportuno determinare la quota dei costi comuni attribuibile a ciascun impianto come incidenza media per gli anni dal 2000 al 2005 dei costi operativi dei servizi comuni, al netto di qualsiasi componente di natura finanziaria, fiscale e straordinaria, sui costi operativi dell'attività di produzione elettrica risultanti dai conti annuali separati redatti secondo le deliberazioni n. 61/99 e n. 310/01 prima dell'imputazione di quelli relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
  • il livello dei costi fissi medi unitari sia calcolato dalla Cassa sulla base delle informazioni circa la quantità di energia elettrica prodotta dagli impianti oggetto di rideterminazione nell'anno 2001 utilizzate dalla medesima Cassa ai fini della determinazione della rendita idroelettrica a titolo di acconto per le diverse società.

Ritenuto, inoltre, che:

  • tenuto conto dei principi generali di rideterminazione del livello dei costi fissi di ciascun impianto sopra delineati, sulla base dell'analisi puntuale delle singole documentazioni di riferimento sia necessario e opportuno effettuare le considerazioni di cui ai successivi alinea;
  • sia necessario correggere il livello dei costi operativi inizialmente comunicato dalla società IRIDE, ricalcolando tale livello secondo il principio della competenza economica, coerentemente con l'impostazione seguita per il bilancio d'esercizio, aggiungendo gli accantonamenti e sottraendo gli utilizzi del fondo ripristino opere devolvibili e del fondo manutenzioni programmate;
  • sia opportuno, con riferimento all'anno 1997, considerare il valore dei cespiti con riferimento all'entità aziendale e delle relative quote di ammortamento sulla base dei dati comunicati dalla società ACEA, anche in considerazione del fatto che il valore netto contabile dei cespiti risultante nel bilancio dell'azienda speciale al 31 dicembre 1997 risultava notevolmente sottovalutato per effetto degli ammortamenti operati in esercizi precedenti al 1997 nella misura massima consentita dalla norma fiscale (compresi gli ammortamenti anticipati) che risultano superiori a quelli economico-tecnici;
  • sia necessario che, con riferimento alla società ENEL, la rideterminazione del livello dei costi fissi sia effettuata sulla base degli ultimi dati presentati nel 2009, anche in considerazione del fatto che i nuovi dati presentati risultano comunque specificatamente documentabili, mentre quelli presentati al tempo della domanda non risultano ricostruibili

DELIBERA

  1. di determinare il livello dei costi fissi degli impianti della società IRIDE Energia S.p.A pari a:
    1. 3,85 milioni di euro, con riferimento all'impianto Agnel Serrù - Villa;
    2. 15,17 milioni di euro, con riferimento all'impianto Rosone - Ceresole;
    3. 1,64 milioni di euro, con riferimento all'impianto Bardonetto - Pont;
    4. 2,11 milioni di euro, con riferimento all'impianto Chiomonte Susa - Susa;
    5. 2,45 milioni di euro, con riferimento all'impianto San Mauro - Stura;
    6. 1,59 milioni di euro, con riferimento all'impianto La Loggia - Moncalieri;
  2. di determinare il livello dei costi fissi degli impianti della società ACEA S.p.A pari a:
    1. 1,99 milioni di euro, con riferimento all'impianto Alessandro Volta di Castel Madama;
    2. 3,04 milioni di euro, con riferimento all'impianto Salisano;
    3. 2,99 milioni di euro, con riferimento all'impianto Guglielmo Marconi di Orte;
    4. 1,63 milioni di euro, con riferimento all'impianto Galileo Ferraris di Mandela;
    5. 12,16 milioni di euro, con riferimento all'impianto S. Angelo;
  3. di determinare il livello dei costi fissi degli impianti della società Enel Green Power S.p.A pari a:
    1. 3,63 milioni di euro, con riferimento all'impianto Bellavista;
    2. 2,39 milioni di euro, con riferimento all'impianto Cornia;
    3. 0,97 milioni di euro, con riferimento all'impianto Lagoni Rossi;
    4. 2,86 milioni di euro, con riferimento all'impianto Pianacce;
    5. 2,87 milioni di euro, con riferimento all'impianto Piancastagnaio 2;
    6. 2,38 milioni di euro, con riferimento all'impianto Rancia 1;
    7. 3,54 milioni di euro, con riferimento all'impianto San Martino;
  4. di disporre che la Cassa conguaglio provveda alla determinazione del livello dei costi fissi medi unitari di cui all'articolo 35, comma 35.6 del Testo integrato come rapporto tra il livello dei costi fissi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 e la quantità di energia elettrica prodotta da ciascun impianto nell'anno 2001;
  5. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), la presente deliberazione che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
  6. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società IRIDE Energia S.p.A., alla società ACEA S.p.A e alla società Enel Green Power S.p.A

28 maggio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis