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Data pubblicazione: 07 luglio 2009

Delibera 26 giugno 2009

VIS 62/09

Avvio di un'istruttoria formale per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. per violazione della disciplina in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giugno 2009

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettere c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
  • il codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale adottato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2008, n. 106/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 gennaio 2009, VIS 2/09.

Considerato che:

  • gli articoli 14 e 28 della deliberazione n. 138/04, in attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 164/00, disciplinano le condizioni volte a garantire l'accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, all'utente "che intenda avviare una nuova fornitura presso punti di riconsegna forniti, sino alla data di sostituzione, da altri utenti" (c.d. accesso per sostituzione nella fornitura);
  • per effetto dell'articolo 14, comma 8, l'utente che abbia presentato una richiesta di accesso (c.d. utente subentrante), completa degli elementi previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, "si sostituisce nel rapporto con l'impresa di distribuzione relativo ad ogni punto di riconsegna indicato nella richiesta";
  • ai sensi dell'art.28, comma 1, della deliberazione n. 138/04 l'impresa di distribuzione consente l'accesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della richiesta, purché questa pervenga "entro il secondo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di decorrenza della sostituzione nella fornitura";
  • nel gennaio 2008 la società ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. aveva richiesto agli Uffici dell'Autorità alcuni chiarimenti sull'applicazione delle predette disposizioni, nei casi in cui la società di vendita alla quale l'utente entrante subentri (c.d. utente uscente) le comunichi alcune irregolarità relative allo scioglimento dei propri contratti di fornitura con i clienti finali interessati; a seguito di tale richiesta, gli Uffici avevano ribadito che l'impresa di distribuzione non ha titolo per sindacare sulle vicende funzionali ed estintive dei rapporti contrattuali tra cliente finale ed utente uscente;
  • con note acquisite in data 8 aprile 2008 (prot. Autorità n. 10056) e 14 ottobre 2008 (prot. Autorità n. 30424), la società Enel Energia S.p.A. ha segnalato all'Autorità presunte violazioni della predetta disciplina da parte della società ASM Vigevano e Lomellina S.p.A., che (nonostante i chiarimenti degli uffici) le avrebbero precluso l'accesso al servizio di distribuzione;
  • con lettera in data 4 dicembre 2008 (prot. Autorità n. 38311), gli uffici dell'Autorità:
    • hanno ribadito che l'impresa di distribuzione è tenuta a dar seguito alla richiesta di accesso solo per il fatto che essa sia completa degli elementi elencati dall'articolo 14, commi 3 e 4, della deliberazione n. 138/04;
    • hanno invitato ASM Vigevano e Lomellina a dimostrare l'avvenuto adempimento delle previsioni di cui alla deliberazione n. 138/04;
  • con nota in data 16 febbraio 2009 (prot. Autorità n. 7629), Enel Energia ha rappresentato la perdurante condotta illecita di ASM Vigevano e Lomellina rispetto ad un numero di 356 punti di riconsegna dalla stessa serviti;
  • con deliberazione VIS 2/09, l'Autorità ha adottato un programma di verifiche del rispetto della deliberazione n. 138/04, da parte di imprese di distribuzione e di vendita, tra cui anche ASM Vigevano e Lomellina ed Enel Energia; le verifiche ispettive presso le due società si sono svolte, rispettivamente, nei giorni 17-18 marzo 2009 e nei giorni 6-7 maggio 2009;
  • quanto ai predetti 356 punti di riconsegna oggetto della segnalazione di Enel Energia, ASM Vigevano e Lomellina, durante l'ispezione ha sostenuto quanto segue:
    1. per 39 punti, l'impresa di distribuzione ha dato corso alla richiesta di accesso entro i termini previsti dalla deliberazione n. 138/04;
    2. per 211 punti, l'accesso è stato egualmente garantito, sebbene in ritardo rispetto alla data richiesta da Enel Energia;
    3. per 51 punti, l'accesso è stato rifiutato in coerenza con la deliberazione n. 138/04 in quanto le richieste di Enel Energia erano incoerenti o incomplete (anche a seguito la loro rettifica disposta ai sensi dell'art.14, comma 7);
    4. per 55 punti, l'accesso è stato rifiutato in quanto i clienti finali titolari dei punti di riconsegna, avrebbero comunicato (direttamente all'impresa di distribuzione) di aver risolto il rapporto di fornitura con Enel Energia, manifestando al contempo la volontà di proseguire la fornitura con il precedente fornitore;
  • le circostanze descritte alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sono comprovate dalla documentazione acquisita in sede ispettiva; inoltre, esse sono state confermate da Enel Energia che, in occasione dell'ispezione del 6-7 maggio 2009, ha chiarito che il rifiuto di accesso ricevuto da ASM Vigevano e Lomellina sarebbe circoscritto ai 55 punti di riconsegna di cui alla precedente lettera (d);
  • con riferimento a quest'ultimo aspetto, dall'esame della documentazione prodotta da ASM Vigevano e Lomellina rispetto ad un campione di cinque punti di riconsegna, emerge che:
    • in tutti i casi esaminati, il cliente finale titolare del punto di riconsegna ha direttamente rappresentato all'impresa di distribuzione di aver risolto il proprio rapporto contrattuale con Enel Energia con effetto da un momento anteriore a quello previsto dall'art.28, comma 1, della deliberazione n. 138/04 per l'accesso alla rete di quest'ultima società;
    • tuttavia, ad eccezione di un caso, risulta che la dichiarazione del cliente finale sia sempre pervenuta ad ASM Vigevano e Lomellina solo dopo il termine previsto dal predetto articolo (circa un mese dopo) e quindi, al momento dell'effettuazione della sostituzione nella fornitura, la relativa richiesta era completa ed andava correttamente eseguita dall'impresa di distribuzione nel rispetto degli articoli 14 e 28 della deliberazione n. 138/04;
  • pertanto, gli elementi prodotti dall'impresa di distribuzione non dimostrano che, per tutti i punti in cui essa ha rifiutato l'accesso, la società disponeva, nei termini consentiti dalla deliberazione n. 138/04, di attestazioni dell'insussistenza del contratto di fornitura per la cui esecuzione Enel Energia aveva richiesto l'accesso;
  • quanto sopra costituisce presupposto per l'avvio, nei confronti di ASM Vigevano e Lomellina, di una istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. è avviata un'istruttoria formale nei confronti della società ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. per accertare la violazione dell'articolo 14 e 28 della deliberazione n. 138/04 e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 180 (centoottanta giorni), decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro sessanta (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), previa comunicazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle società di seguito elencate:
    • ASM Vigevano e Lomellina S.p.A., Via Petrarca 68, 27029 Vigevano (PV);
    • Enel Energia S.p.A. - Divisione Mercato, Via San Giovanni sul Muro 9, 20121 Milano.

26 giugno 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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