Data pubblicazione: 30 giugno 2009
Delibera 16 giugno 2009
VIS 60/09
Avvio di un'istruttoria formale per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori nei confronti della società Exergia S.p.A. per violazione della disciplina in materia di successione di un utente del dispacciamento dell'energia elettrica ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo (switching)
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 16 giugno 2009
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modificazioni del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08.
Considerato che:
- la deliberazione ARG/elt 42/08 regola i servizi di dispacciamento e di trasporto dell'energia elettrica nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo (c.d. switching);
- l'art. 3, comma 1, della predetta deliberazione prevede che l'utente del dispacciamento presenta all'impresa distributrice la richiesta di switching "ai fini esecuzione fisica di un contratto di vendita di energia elettrica relativo ad un punto di prelievo attivo nella titolarità di un cliente finale, ed inserito nel contratto di dispacciamento di un altro utente";
- le richieste di switching sono eseguite dall'impresa distributrice che ne verifica la completezza e l'assenza di errori materiali (art. 3, comma 4, della deliberazione ARG/elt 42/08), mentre il richiedente assicura che la conclusione del nuovo contratto di vendita e la risoluzione del precedente siano avvenute nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di recesso e di diritto di ripensamento del cliente finale (secondo considerato della deliberazione ARG/elt 42/08);
- nel periodo febbraio - marzo 2009 sono pervenute all'Autorità alcune segnalazioni di clienti finali che lamentano uno switching dei propri punti di prelievo posto in essere su iniziativa della società Exergia S.p.A., che si sarebbe in tal modo sostituita al precedente fornitore senza aver preventivamente concluso, con i predetti clienti, alcun contratto relativo al periodo dal quale lo switching avrebbe dovuto avere effetto;
- con nota in data 13 maggio 2009 (prot. 25651), in risposta ad una richiesta di chiarimenti gli Uffici dell'Autorità del 15 aprile 2009 (prot. 17786), Exergia ha ammesso le condotte segnalate, precisando che queste ultime:
- sarebbero conseguenza di problemi afferenti alla gestione dei sistemi informatici della società;
- riguarderebbero clienti finali serviti dalla società Enel Energia S.p.A., con cui Exergia avrebbe preso contatti per porre rimedio agli indebiti switching con effetto dall'1 aprile 2009;
- inoltre, nei mesi di aprile e maggio 2008, sono pervenute all'Autorità ulteriori segnalazioni da parte di clienti finali, associazioni di categoria, e di un utente del dispacciamento (la società Servizi Unindustria Multiutilities S.r.l.), che danno ulteriore evidenza delle predette condotte di Exergia, e, in alcuni casi, lamentano che la società, pur in assenza di un contratto di vendita, avrebbe emesso fatture nei confronti dei clienti finali titolari dei punti interessati dallo switching;
- quanto sopra evidenzia la perdurante inosservanza da parte di Exergia della disciplina sullo switching con la conseguente lesione del diritto dei clienti finali di scegliere liberamente il proprio fornitore;
- inoltre, l'emissione di fatture da parte di Exergia nei confronti dei clienti finali interessati dagli indebiti switching, in assenza del loro storno e degli eventuali conseguenti conguagli, potrebbe determinare una perdurante lesione del diritto dei medesimi clienti finali alla corretta esecuzione del proprio contratto di fornitura, nonché alla restituzione di quanto eventualmente versato;
- quanto sopra costituisce presupposto per l'avvio, nei confronti di Exergia, di una istruttoria formale per:
- l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- l'adozione degli opportuni provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'art.2, comma 20, lett. d), della legge n. 481/95
DELIBERA
- è avviata un'istruttoria formale nei confronti della società Exergia S.p.A. per:
- accertare la violazione dell'art.3 della deliberazione ARG/elt 42/08 e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- adottare gli opportuni provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, fra i quali almeno volti ad ordinare alla società di:
- comunicare alle imprese distributrici, per le rettifiche degli switching realizzati mediante la violazione di cui alla lettera (a), le informazioni a tal fine necessarie;
- non emettere altre fatture, stornare quelle già emesse, e conseguentemente restituire le somme eventualmente percepite, rispetto ai clienti finali titolari dei punti di prelievo oggetto dei predetti switching;
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
- il termine di durata dell'istruttoria è di 180 (centoottanta giorni), decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
- il provvedimento finale sarà adottato entro sessanta (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), previa comunicazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Exergia S.p.A., Corso Sempione 15/A, 21013 Gallarate (VA);
- il presente provvedimento sarà comunicato anche alle seguenti società:
- Enel Distribuzione S.p.A., C.so Regina Margherita 267, 10143 Torino;
- Enel Energia S.p.A., Viale S. Giovanni Sul Muro 9, 20121 Milano;
- Servizi Unindustria Multiutilities S.r.l., Via Martiri Della Libertà 28, 31100 Treviso.
16 giugno 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis