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Data pubblicazione: 30 giugno 2009

Delibera 15 giugno 2009

VIS 59/09

Avvio di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di obblighi tariffari e informativi nei confronti della società Silca S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 giugno 2009

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2008, VIS 106/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08.

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 1, della deliberazione n. 237/00, entrata in vigore l'1 gennaio 2001, estendeva i criteri per la determinazione delle tariffe anche all'attività di fornitura di gas diversi da quello naturale, distribuiti a mezzo di reti urbane;
  • gli articoli 6, comma 1, e 13, comma 1, della deliberazione n. 237/00 obbligavano gli esercenti il servizio di distribuzione del gas a presentare entro il 31 marzo di ogni anno all'Autorità una proposta tariffaria avente ad oggetto l'opzione tariffaria base e le eventuali opzioni tariffarie speciali, secondo uno schema definito dall'Autorità;
  • l'articolo 12, comma 2, della deliberazione n. 237/00 prevedeva, in via di prima applicazione, che gli esercenti il servizio di distribuzione del gas formulassero e trasmettessero entro il 31 marzo 2001 all'Autorità la proposta tariffaria, utilizzando i vincoli sui ricavi di distribuzione determinati ai sensi del comma 1 del citato articolo 12;
  • l'articolo 3, comma 4, della deliberazione n. 237/00 obbligava gli esercenti il servizio di distribuzione del gas a sottoporre all'Autorità, contestualmente alla presentazione delle predette proposte tariffarie, l'elenco delle località servite che costituivano ciascun ambito tariffario;
  • l'articolo 15, commi 1 e 2, della deliberazione n. 237/00 imponeva agli esercenti il servizio di distribuzione del gas l'obbligo di comunicare all'Autorità: a) entro il mese di ottobre di ogni anno, i dati e le informazioni relativi all'attività di distribuzione e fornitura, sulla base di un questionario definito dall'Autorità; b) entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito;
  • la deliberazione n. 173/04 ha definito, in relazione al secondo periodo di regolazione (1 ottobre 2004 - 30 settembre 2008), i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di fornitura di gas diversi da quello naturale, distribuiti a mezzo di rete urbana, tra i quali i gas di petrolio liquefatti (di seguito: GPL);
  • l'articolo 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04 obbliga gli esercenti degli ambiti riforniti a GPL a trasmettere all'Autorità entro il 30 giugno di ogni anno una proposta tariffaria, nonché i dati e le informazioni inerenti all'attività di distribuzione e fornitura;
  • l'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 obbliga gli esercenti degli ambiti riforniti a GPL a comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito;
  • l'originaria versione dell'articolo 13, comma 1, della deliberazione n. 173/04 prevedeva, in via di prima applicazione, che gli esercenti degli ambiti riforniti a GPL trasmettessero all'Autorità la proposta tariffaria, con la pertinente documentazione, entro il 15 ottobre 2004;
  • con nota 6 maggio 2008 (prot. Autorità 013560 - 09/05/2008) il Comune di Toffia (RI) ha richiesto all'Autorità un parere in merito alla trasformazione dell'impianto di distribuzione, esistente nel Comune medesimo, da GPL a metano, allegando copia della concessione dalla quale si evince che il servizio di distribuzione è stato affidato dal marzo 2002 alla società Silca S.r.l. (di seguito: Silca o la società);
  • gli uffici dell'Autorità, dopo aver verificato che nei propri archivi non risultava registrata alcuna attività di distribuzione e fornitura di GPL in capo a Silca, con nota 10 giugno 2008 (prot. Autorità 016978) hanno richiesto alla medesima società chiarimenti circa il servizio svolto e le ragioni per le quali non è stata mai comunicata l'esistenza delle forniture attivate;
  • la società non ha fornito alcun riscontro alla suddetta richiesta;
  • l'Autorità, con deliberazione VIS 106/08, ha avviato un procedimento preordinato: a) ad accertare in quali località Silca abbia svolto attività di fornitura di gas diversi dal naturale nel periodo che va dall'anno termico 2001/2002 - o dall'anno di prima fornitura, se successivo - all'anno termico 2007/2008; b) ad accertare quali condizioni tariffarie siano state applicate; c) a determinare, ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 237/00 e dell'articolo 12 della deliberazione n. 173/04, le tariffe per gli anni termici dal 2001/2002 - o dall'anno di prima fornitura, se successivo - al 2007/2008;
  • con nota 28 maggio 2009 (prot. Autorità 031083 - 03/06/2009), la società, ricevuta la comunicazione delle risultanze istruttorie nell'ambito del procedimento avviato con la citata deliberazione VIS 106/08, ha dichiarato di essere "in procinto di concludere una serie di verifiche interne in esito alle quali" sarà "in grado di fornire tutta la documentazione e i dati" richiesti dall'Autorità;
  • dalle suddette circostanze emerge che Silca ha violato le deliberazioni n. 237/00 e n. 173/04, ed in particolare:
    1. non ha presentato all'Autorità le proposte tariffarie per gli anni termici dal 2001/2002 al 2003/2004, in violazione degli articoli 6, comma 1, 13, comma 1, e 12, comma 2, della deliberazione n. 237/00, né quelle per gli anni termici dal 2004/2005 al 2007/2008, in violazione dell'articolo 13, comma 1, nella sua originaria versione, e dell'articolo 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04;
    2. non ha comunicato all'Autorità, negli anni termici dal 2001/2002 al 2007/2008, l'elenco delle località servite, in violazione dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione n. 237/00, né le informazioni e i dati relativi all'attività di distribuzione e fornitura, in violazione dell'articolo 15, comma 1, della deliberazione n. 237/00 e dell'articolo 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04, né le eventuali variazioni relative alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito, in violazione dell'articolo 15, comma 2, della deliberazione n. 237/00 e dell'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04

DELIBERA

  1. è avviata un'istruttoria formale nei confronti della Silca S.r.l., per accertare le violazioni delle norme richiamate in motivazione ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Silca S.r.l., con sede legale in Terni, viale Cesare Battisti n. 176 (CAP 05100), pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e trasmesso al Comune di Toffia (RI), in persona del Sindaco pro-tempore.

15 giugno 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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