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Data pubblicazione: 08 maggio 2009

Delibera 07 maggio 2009

ARG/gas 54/09

Proroga dei termini per la trasmissione dei dati necessari alle determinazioni tariffarie relative alla distribuzione del gas naturale e di gas diversi dal gas naturale per l'anno 2009 nelle aree terremotate

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 maggio 2009

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
  • la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (di seguito: legge n. 225/92);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, recante dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 (di seguito: dPCM 6 aprile 2009);
  • l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, recante ulteriori disposizioni urgenti conseguenti gli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 (di seguito: ordinanza 9 aprile 2009);
  • il decreto 16 aprile 2009 di individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 (di seguito: decreto 16 aprile 2009);
  • il decreto legge 28 aprile 2009;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 197/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2009, ARG/gas 22/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 22/09);
  • la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito: RTDG)" approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come modificata con la deliberazione dell'Autorità ARG/gas 197/08 e con la deliberazione ARG/gas 22/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 29/09).

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 1, della deliberazione ARG/gas 159/08 prevede che le imprese di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale trasmettano i dati necessari alla determinazione tariffaria per l'anno 2009 entro il 31 marzo 2009;
  • con deliberazione ARG/gas 22/09 sono state apportate alcune modifiche della RTDG che implicano modifiche nel processo di predisposizione dei dati necessari da parte delle imprese distributrici, con particolare riferimento alla procedura di determinazione del costo storico di cui agli articoli 12, 13 e 14 della RTDG medesima;
  • con deliberazione ARG/gas 29/09 la scadenza del 31 marzo 2009, di cui all'articolo 2, comma 1, della deliberazione ARG/gas 159/08 è stata differita al 30 aprile 2009.

Considerato inoltre che:

  • con dPCM 6 aprile 2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo; e che con il medesimo provvedimento al Capo del Dipartimento della protezione civile sono stati conferiti i poteri di commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 225/92;
  • ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza 9 aprile 2009, con proprio decreto, il commissario delegato individua ed aggiorna l'elenco dei Comuni interessati dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009;
  • con decreto 16 aprile 2009 il commissario delegato ha individuato un primo elenco dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009.

Ritenuto opportuno:

  • prevedere un differimento al 30 settembre 2009, dei termini per la trasmissione dei dati necessari alla determinazione tariffaria per l'anno 2009, di cui all'articolo 2, comma 1, della deliberazione ARG/gas 159/08, come prorogato con la deliberazione ARG/gas 29/09;
  • prevedere che il differimento sia valido per la trasmissione dei seguenti dati:
    • dati di località relativi a Comuni compresi nell'elenco individuato e aggiornato dal commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza 9 aprile 2009, da parte delle imprese distributrici, indipendentemente dall'ubicazione della sede legale societaria;
    • dati di società, da parte delle imprese distributrici, la cui sede legale risulti ubicata in Comuni compresi nell'elenco individuato e aggiornato dal commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza 9 aprile 2009 (di seguito: elenco comuni terremotati).
  • prevedere che, in attesa dell'invio dei dati di cui ai precedenti alinea, si proceda con la determinazione d'ufficio delle tariffe ai sensi delle disposizioni di cui al comma 7.6 della RTDG;
  • prevedere che i dati, di cui ai precedenti alinea, possano essere trasmessi entro il 30 settembre 2009 e siano utilizzati per la fissazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2009, ai fini della determinazione degli importi di perequazione a saldo relativi all'anno 2009, di cui agli articoli 48 e 49 della RTDG

 

DELIBERA

  1. di consentire alle imprese distributrici di completare, entro il 30 settembre 2009, la trasmissione dei seguenti dati necessari alla determinazione tariffaria per l'anno 2009:
    • dati di località relativi a Comuni compresi nell'elenco individuato e aggiornato dal commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza 9 aprile 2009, da parte delle imprese distributrici, indipendentemente dall'ubicazione della sede legale societaria;
    • dati di società, relativi a imprese distributrici, la cui sede legale risulti ubicata in Comuni compresi nell'elenco comuni terremotati;
  2. di prevedere che, ai fini della determinazione degli importi di perequazione a saldo di cui agli articoli 48 e 49 della RTDG, le tariffe di riferimento siano calcolate tenendo conto dei dati di cui al punto 1 della presente deliberazione;
  3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

7 maggio 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis