Data pubblicazione: 29 aprile 2009
Delibera 20 aprile 2009
VIS 33/09
Avvio di un'istruttoria formale per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori nei confronti della società Ses Reti S.p.A. per violazione della disciplina in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 aprile 2009
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- il codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale adottato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2008, n. 106/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08.
Considerato che:
- gli articoli 14 e 28 della deliberazione n. 138/04, in attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 164/00, disciplinano le condizioni volte a garantire l'accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, all'utente "che intenda avviare una nuova fornitura presso punti di riconsegna forniti, sino alla data di sostituzione, da altri utenti" (c.d. accesso per sostituzione nella fornitura);
- per effetto dell'articolo 14, comma 8, l'utente che abbia presentato una richiesta di accesso (c.d. utente subentrante), completa degli elementi previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, "si sostituisce nel rapporto con l'impresa di distribuzione relativo ad ogni punto di riconsegna indicato nella richiesta";
- al fine di assicurare l'effettività di tale disposizione e consentire all'utente subentrante l'esecuzione della fornitura, i commi 9 e 10 dell'articolo 14 impongono all'impresa di distribuzione alcuni obblighi informativi; in particolare, essa è tenuta a:
- notificare all'utente subentrante "l'elenco dei punti di riconsegna oggetto della sostituzione nella fornitura, così come identificati nella richiesta di accesso, e la data dalla quale la sostituzione ha effetto" (comma 9);
- comunicare o confermare all'utente subentrante "i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna, ivi inclusi almeno: i dati di cui all'articolo 13, comma 3, lett.a1, a2, a3, a4 e a9; il profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna; il prelievo annuo; il massimo prelievo orario contrattuale; il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna; il progressivo del volume annuo prelevato sino alla data della sostituzione; la lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata); la pressione di misura, se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione; la presenza di un convertitore dei volumi; l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi" (comma 10);
- con nota in data 20 ottobre 2008 (prot. Autorità n. 32723), la società Enel Energia S.p.A. ha segnalato all'Autorità presunte violazioni della predetta disciplina da parte della società Ses Reti S.p.A., che le avrebbero sostanzialmente precluso o comunque ostacolato l'accesso al servizio di distribuzione del gas da quest'ultima erogato;
- con nota in data 14 novembre 2008 (prot. Autorità n. 42787), Ses Reti ha confermato di non aver dato seguito alle richieste di accesso di Enel Energia relative a punti di riconsegna, per i quali l'utente cui la società sarebbe subentrata (c.d. utente uscente) avrebbe comunicato alcune irregolarità relative allo scioglimento dei propri contratti di fornitura con i clienti finali interessati;
- con lettera in data 4 dicembre 2008 (prot. Autorità n. 38316), gli Uffici dell'Autorità:
- hanno ribadito che l'impresa di distribuzione non ha titolo per sindacare sulle vicende funzionali ed estintive dei rapporti contrattuali tra cliente finale ed utente uscente, essendo tenuta a dar seguito alla richiesta di accesso solo per il fatto che essa sia completa degli elementi elencati dall'articolo 14, commi 3 e 4, della deliberazione n. 138/04;
- hanno invitato Ses Reti a dimostrare l'avvenuto adempimento delle previsioni di cui all'articolo 14, commi 9 e 10, della deliberazione n. 138/04;
- con nota in data 12 febbraio 2009 (prot. Autorità n. 6799), Enel Energia ha rappresentato la perdurante condotta omissiva di Ses Reti rispetto ai punti di riconsegna oggetto delle proprie richieste di accesso;
- con note in data 15 gennaio 2009 (prot. Autorità n. 2083) e in data 3 marzo 2009 (prot. Autorità n. 9950), Ses Reti, in risposta rispettivamente alla lettera degli Uffici dell'Autorità e all'ultima nota di Enel Energia, si è limitata a compiere un generico richiamo alla propria precedente nota del 14 novembre 2008, in tal modo confermando il permanere dell'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate;
- quanto sopra costituisce presupposto per l'avvio, nei confronti di Ses Reti, di una istruttoria formale per:
- l'adozione di un ordine di cessazione della condotta lesiva del diritto di accesso di Enel Energia ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. d), della legge n. 481/95;
- l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c, della legge n. 481/95
DELIBERA
- è avviata un'istruttoria formale nei confronti della società Ses Reti per:
- accertare la violazione dell'articolo 14, commi 9 e 10, della deliberazione n. 138/04 e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- adottare un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, volto ad ordinare alla società di trasmettere ad Enel Energia le informazioni previste dai predetti commi, relative a ciascun punto di riconsegna oggetto delle richieste di accesso di Enel Energia;
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
- il termine di durata dell'istruttoria è di 180 (centoottanta giorni), decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
- il provvedimento finale sarà adottato entro sessanta (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), previa comunicazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle società di seguito elencate:
- Ses Reti S.p.A., Via E. Menga sn, 73043 Copertino (LE);
- Enel Energia S.p.A. - Divisione Mercato, Via San Giovanni sul Muro 9, 20121 Milano.
20 aprile 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis