Data pubblicazione: 27 marzo 2009
Delibera 27 marzo 2009
ARG/elt 33/09
Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di anticipazione dei fondi per lo svolgimento della campagna di comunicazione istituzionale sul regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2007
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 marzo 2009
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva europea 2003/54/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lettera e);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito con legge 28 ottobre 2002, n. 238;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
- il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con la legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: decreto legge n. 25/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l'articolo 1, comma 375;
- la legge 8 marzo 2006, n. 108, di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2006 recante "ripartizione del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388" (di seguito: decreto 18 dicembre 2006);
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 , ed in particolare l'articolo 1, commi 362, 363, 364 e 365;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge n. 185/08);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 15 novembre 2001, n. 264/01;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2002, n. 199/02;
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 126/06;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2006, n. 311/06 (di seguito: deliberazione n. 311/06);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 269/07 (di seguito: deliberazione n. 269/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 ed in particolare l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la nota del Dipartimento per l'energia del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 febbraio 2009, ricevuta dall'Autorità in data 2 marzo 2009, prot. generale n. 009766 (di seguito: nota 26 febbraio 2009).
Considerato che:
- l'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95, stabilisce le tariffe elettriche anche al fine di realizzare gli "obiettivi generali di carattere sociale";
- l'Autorità istituisce e aggiorna le componenti tariffarie A destinate a finanziare gli oneri generali di sistema e disciplina la gestione dei conti istituiti presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) nei quali vengono versati i gettiti derivanti dall'applicazione delle medesime componenti tariffarie A;
- l'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto 18 dicembre 2006 destina euro 11.000.000,00 (undici milioni) a interventi di carattere sociale volti alla riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore dei consumatori economicamente disagiati, da attuare mediante stipula di apposite convenzioni con l'Autorità e altri soggetti pubblici;
- con deliberazione n. 311/06, l'Autorità ha dato seguito alle disposizioni di cui al decreto 18 dicembre 2006, approvando lo schema di Convenzione tra la medesima Autorità e il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie, in materia di destinazione, criteri e modalità d'impiego delle risorse di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto 18 dicembre 2006, allegato alla medesima deliberazione n. 311/06 (di seguito: Convenzione 22 dicembre 2006);
- in attuazione della Convenzione 22 dicembre 2006, con deliberazione n. 269/07, l'Autorità ha istituito presso la Cassa il «Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio», destinato alla gestione dei meccanismi di tutela dei clienti del settore elettrico in stato di disagio; e che tale Conto è previsto al comma 54.1, lettera u) del TIT;
- con la medesima deliberazione n. 269/07, l'Autorità ha altresì disposto che le somme di cui al decreto 18 dicembre 2006, in misura pari a euro 11.000.000,00 (undici milioni), fossero rese disponibili sul Conto di cui al comma 54.1, lettera u) del TIT;
- tali fondi risultano essere, alla data di redazione del presente provvedimento, in stato di perenzione.
Considerato inoltre che:
- con il decreto 28 dicembre 2007, il Governo ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili nel settore elettrico, individuando i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa per i clienti domestici economicamente disagiati e per i clienti in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche alimentate ad energia elettrica ed essenziali per l'esistenza in vita;
- il medesimo decreto 28 dicembre 2007 dispone altresì che:
- l'Autorità disciplini gli aspetti legati all'individuazione del soggetto della filiera elettrica competente a ricevere il certificato e gli elementi informativi necessari per ottenere la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica, nonché le modalità con cui la medesima compensazione è trasferita ai clienti finali;
- gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa siano inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico.
- l'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge n. 185/08, ha esteso il diritto di accesso al regime di compensazione della spesa di cui al decreto 28 dicembre 2007 anche ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico ed ai clienti finali domestici del settore del gas naturale;
- con deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorità ha:
- dato attuazione operativa al sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute, in coerenza con le disposizioni del decreto 28 dicembre 2007, nonché con le successive disposizioni di cui al decreto-legge n. 185/08;
- istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto 28 dicembre 2007, una nuova componente tariffaria A, denominata AS, destinata alla copertura degli oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte degli utenti domestici economicamente disagiati e/o in gravi condizioni di salute, che alimenta il Conto di cui al comma 54.1, lettera u) del TIT;
- previsto, in sede di primo avvio del sistema, meccanismi transitori attraverso i quali garantire, ai clienti che ne facciano richiesta entro il 30 aprile 2009, il riconoscimento retroattivo delle compensazioni di cui al decreto 28 dicembre 2007 a valere dall'1 gennaio 2008;
- la possibilità, per i potenziali beneficiari, di effettiva fruizione del regime di compensazione della spesa di cui al decreto 28 dicembre 2007 è imprescindibilmente legata ad un'adeguata conoscenza dell'esistenza di tale agevolazione e delle relative procedure di accesso;
- è stato definito un piano di comunicazione istituzionale che coinvolge, tra le altre istituzioni, l'Autorità, il Ministero dello sviluppo economico, l'ANCI e le associazioni dei consumatori, finalizzato alla diffusione tempestiva e completa delle informazioni ai potenziali fruitori dell'agevolazione;
- con nota 26 febbraio 2009, il Ministero dello sviluppo economico, anche in considerazione dell'approssimarsi del termine del periodo transitorio previsto dalla deliberazione ARG/elt 117/08, nell'evidenziare la necessità di provvedere ad informare con tempestività, diffusione e completezza comunicativa i potenziali fruitori, ha comunicato:
- di aver preso contatti, nell'ambito della campagna di comunicazione istituzionale destinata ai potenziali fruitori del regime di compensazione della spesa di cui al decreto 28 dicembre 2007, con la società Poste italiane S.p.A. (di seguito: Poste italiane) per la distribuzione presso la rete degli uffici postali "Sportello Amico" degli appositi opuscoli informativi già predisposti;
- che i fondi occorrenti a sostenere gli oneri relativi a tale parte della campagna siano posti a carico delle risorse oggetto della Convenzione 22 dicembre 2006;
- che è in corso di perfezionamento la necessaria procedura di richiamo dei medesimi fondi da parte della competente Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico.
- a tal fine, alla medesima nota 26 febbraio 2009, è allegato un prospetto contenente un'offerta tecnico-economica, redatta dalla medesima società Poste italiane S.p.A. ed indirizzata al Ministero dello Sviluppo economico, relativa alla fornitura di servizi di stampa, confezionamento e distribuzione del materiale informativo di cui alla lettera a) del precedente alinea, il cui importo complessivo è pari a euro 190.000,00 (centonovantamila) + IVA.
Ritenuto opportuno:
- al fine di garantire tempestività ed efficacia del piano di comunicazione istituzionale sopra richiamato, prevedere che le risorse di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto 18 dicembre 2006 possano essere oggetto di anticipazione da parte dalle Cassa, a valere sulle disponibilità del Conto di cui al comma 54.1, lettera u), del TIT;
- in particolare, dare seguito alle indicazioni contenute nella nota 26 febbraio 2009, prevedendo che, in attesa della disponibilità dei fondi di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto 18 dicembre 2006, le risorse necessarie alla fornitura del servizio erogato da Poste italiane siano corrisposte dalla Cassa a titolo di anticipazione, per un importo massimo pari a euro 190.000,00 (centonovantamila) + IVA, previa verifica di congruità delle attività svolte;
- conseguentemente prevedere che le risorse oggetto dell'anticipazione di cui al precedente alinea siano poste a carico del «Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio», di cui al comma 54.1, lettera u) del TIT;
- disporre che la Cassa provveda a richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico il rimborso delle somme erogate a titolo di anticipazione ai sensi del presente provvedimento;
- dare mandato al Responsabile della Direzione Tariffe dell'Autorità, affinché, con propria determinazione, sentito il Responsabile della Direzione Comunicazione, dia il benestare all'anticipazione, a valere sulle disponibilità del conto di cui al comma 54.1, lettera u), del TIT, di ulteriori somme poste a carico delle risorse oggetto della convenzione 22 dicembre 2006 e finalizzate al piano di comunicazione istituzionale inerente il diritto di accesso al regime di compensazione della spesa di cui al decreto 28 dicembre 2007 e al decreto-legge n. 185/08, purché siano documentate da offerte tecnico-economiche e sia verificata la congruità dell'attività svolta
DELIBERA
Articolo 1
Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
1.1 La Cassa, con le modalità previste dall'articolo 2 del presente provvedimento, eroga a titolo di anticipazione le somme necessarie alla copertura degli oneri connessi alla realizzazione delle attività di informazione istituzionale poste a carico delle risorse di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.
1.2 Nell'ambito delle anticipazioni di cui al comma 1.1, su richiesta della società Poste italiane e previo parere favorevole del Responsabile della Direzione Tariffe dell'Autorità, sentito il Responsabile della Direzione Comunicazione dell'Autorità, la Cassa eroga alla medesima società Poste Italiane le somme necessarie alla copertura dei costi connessi alla fornitura del servizio oggetto dell'offerta tecnico-economica allegata alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 febbraio 2009, nel limite massimo di euro 190.000,00 (centonovantamila) + IVA.
1.3 Ai fini delle erogazioni a titolo di anticipazione previste dal presente provvedimento, la Cassa utilizza le giacenze esistenti presso il «Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio», di cui al comma 51.4, lettera u), del TIT, alimentato dalla componente tariffaria AS di cui al comma 45.2, lettera f), del medesimo TIT.
1.4 Entro trenta giorni dalla data di erogazione delle anticipazioni previste dal presente provvedimento, la Cassa richiede al Ministero dello Sviluppo Economico il rimborso, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006, delle somme corrisposte a titolo di anticipazione.
Articolo 2
Disposizioni in materia di erogazione delle anticipazioni di cui all'articolo 1
2.1 Il Responsabile della Direzione Tariffe dell'Autorità, sentito il Responsabile della Direzione Comunicazione della medesima Autorità, con propria determinazione, può disporre l'erogazione di ulteriori importi derivanti dagli impegni di spesa assunti nell'ambito delle attività di informazione istituzionale posti a carico delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3 e 4 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006, a fronte di documentate offerte tecnico-economiche e della verifica di congruità delle attività svolte.
Articolo 3
Disposizioni finali
3.1 La presente deliberazione è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Cassa.
3.2 Copia dell'offerta della società Poste italiane S.p.A., allegata alla nota 26 febbraio 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, è inviata alla Cassa, congiuntamente alla trasmissione di cui al precedente comma 3.1.
3.3 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.
27 marzo 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis