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Data pubblicazione: 04 marzo 2009

Delibera 02 marzo 2009

VIS 16/09

Approvazione del programma di verifiche ispettive e controlli nei confronti di esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica in merito alla corretta applicazione del trattamento orario per i punti di prelievo e alla messa a disposizione degli utenti del trasporto, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007 n. 156/07 (TIV), dei dati per i punti di prelievo non trattati orari

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Visti:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 118/03);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione 14 marzo 2007 n. 58/07 (di seguito: deliberazione n. 58/07);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
  • il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria, approvato con deliberazione 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TILP);
  • le relazioni mensili trasmesse all'Autorità da Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) ai sensi del comma 35.7 della deliberazione n. 111/06.

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 118/03 l'Autorità ha previsto il trattamento orario per tutti i punti di prelievo in media tensione e in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW dotati di misuratore orario e corrispondenti a clienti del mercato libero;
  • il comma 41.1 della deliberazione n. 5/04 ha stabilito un piano di installazione di misuratori orari per tutti i punti di prelievo in media e alta tensione non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica il cui completamento, inizialmente previsto entro il 31 dicembre 2006, è stato successivamente prorogato con la deliberazione n. 58/07 al 15 aprile 2007 a meno dell'1% del totale dei punti di prelievo in media e alta tensione localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice, fermo restando l'obbligo di completare, successivamente a tale termine e nel minor tempo possibile, l'installazione di misuratori orari a tutti i punti di prelievo in media e alta tensione;
  • con decorrenza 1 luglio 2007, il TIV ha esteso al solo servizio di maggior tutela le disposizioni precedentemente riferite fino al 30 giugno 2007 al mercato vincolato; e che, di conseguenza, con decorrenza 1 luglio 2007, il servizio di salvaguardia risulta equiparato al mercato libero ai fini del trattamento orario dei punti di prelievo serviti in tale regime;
  • per effetto del precedente alinea, con decorrenza 1 luglio 2007 tutti i punti di prelievo in media tensione corrispondenti a clienti ricompresi nel servizio di salvaguardia sono trattati su base oraria, analogamente a quanto previsto per i punti di prelievo corrispondenti a clienti del mercato libero, fatta salva, al più, una frazione pari all'1% del numero totale di punti connessi in media tensione, ancora sprovvisti di misuratore orario sulla base di quanto previsto dalla deliberazione n. 58/07;
  • analogamente sono trattati su base oraria tutti i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW dotati di misuratore orario al 30 giugno 2007 e corrispondenti a clienti ricompresi nel servizio di salvaguardia.

Considerato inoltre che

  • il comma 18.3 del TIV prevede che ciascuna impresa distributrice metta a disposizione, tramite mezzi informatici, a ciascun utente del trasporto i dati della tabella 2 del TIV entro 20 giorni:
    • dalla registrazione delle misure da parte del misuratore elettronico per i punti trattati per fasce;
    • dal tentativo di rilevazione delle misure per i punti trattati monorari;
  • la registrazione delle misure per i punti di prelievo trattati per fasce corrispondenti a clienti del mercato libero o ricompresi nel servizio di salvaguardia avviene alle ore 24.00 dell'ultimo giorno di ciascun mese;
  • il comma 18.1bis del TIV prevede per i punti di prelievo trattati monorari:
    • un tentativo di rilevazione mensile per punti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
    • un tentativo di rilevazione annuale per punti con potenza disponibile pari o inferiore a 16,5 kW.

Considerato infine che:

  • ai sensi del comma 35.7 della deliberazione n. 111/06, Terna trasmette mensilmente all'Autorità una relazione sull'andamento del rispetto degli obblighi informativi di cui è destinataria in materia di aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento;
  • le relazioni mensili di cui al precedente alinea denotano un aumento anomalo e non giustificato dalla normativa vigente del numero dei punti trattati orari dichiarati dalle imprese distributrici per il periodo novembre 2007 - novembre 2008;
  • sono pervenute all'Autorità diverse segnalazioni da parte degli utenti del trasporto relativamente a disguidi nella messa a disposizione dei dati della tabella 2 del TIV da parte delle imprese distributrici ;
  • sulla base delle segnalazioni e delle relazioni di cui sopra, con comunicazione interna del 26 febbraio 2009, la Direzione Mercati ha proposto alla Direzione Vigilanza e Controllo un programma di verifiche ispettive e controlli da eseguire nei confronti di n. 6 esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica.

Ritenuto che sia opportuno l'avvio del programma di verifiche ispettive e controlli nei confronti di esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica in merito alla corretta applicazione del trattamento orario per i punti di prelievo e all'ottemperanza del comma 18.3 del TIV in merito alla messa a disposizione dei dati di cui alla tabella 2 del medesimo testo

DELIBERA

  1. di approvare il programma di verifiche ispettive e controlli nei confronti di n. 6 (sei) esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, sulla base del documento allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di disporre che le singole operazioni di verifica ispettiva di cui al programma precedente siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, da eseguire entro il terzo giorno antecedente l'avvio delle attività ispettive di un avviso, per ciascun operatore interessato, recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
  3. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento agli operatori interessati dalle verifiche ispettive;
  4. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
  5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2009;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

 

2 marzo 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati: