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Data pubblicazione: 26 febbraio 2009

Delibera 23 febbraio 2009

VIS 14/09

Approvazione di una verifica ispettiva nei confronti della società Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l.

Allegati:


Descrizione:

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91), in particolare, l'articolo 7;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in con modificazioni in legge 3 agosto 2007, n. 125;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 maggio 1999, n. 61/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 132/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2006, n. 85/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2009, ARG/elt 15/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 15/09).

Considerato che:

  • alle imprese elettriche minori sono riconosciute integrazioni tariffarie secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 10/91;
  • la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), ai sensi della richiamata legge n. 10/91, propone per l'approvazione da parte dell'Autorità le aliquote di integrazione tariffaria da riconoscere alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori);
  • con deliberazione ARG/elt 15/09 l'Autorità ha determinato in via definitiva le aliquote di integrazione tariffaria relativamente agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 per alcune imprese elettriche minori tra le quali la società Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l. (di seguito: ICEL);
  • con la deliberazione di cui al precedente alinea, l'Autorità ha rilevato che la società ICEL presenta un andamento dell'entità dell'integrazione tariffaria da riconoscere a consuntivo divergente e più elevato se confrontato con quello delle altre imprese;
  • la Direzione Tariffe dell'Autorità, con comunicazione in data 23 febbraio 2009 trasmessa alla Direzione Vigilanza e Controllo, ha richiesto una verifica ispettiva presso la società ICEL;
  • la verifica ispettiva ha lo scopo di accertare:
    1. con riferimento al periodo 1999 - 2006, la corretta rilevazione e attribuzione di costi e ricavi al servizio elettrico oggetto di integrazione tariffaria, anche in relazione alle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle imprese elettriche minori;
    2. la presenza di sussidi incrociati tra attività oggetto di integrazione tariffaria e altre attività;
    3. la corretta applicazione della vigente normativa tariffaria;
    4. la corretta applicazione della normativa vigente in materia di separazione contabile e amministrativa;
    5. lo stato di efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, anche mediante sopralluogo sugli impianti.

Ritenuto che sia opportuno l'avvio della verifica ispettiva per l'esecuzione degli accertamenti di cui sopra

DELIBERA

  1. di approvare la verifica ispettiva nei confronti della società ICEL secondo le modalità definite nel documento allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di disporre che le singole operazioni ispettive siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente da personale dell'Autorità, della Cassa e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, nonché da esperti nominati dall'Autorità aventi alta, comprovata e documentata esperienza nelle attività di verifica e controllo della contabilità industriale e dei bilanci, previa notifica, da eseguire entro il terzo giorno antecedente l'avvio delle attività ispettive, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
  3. di notificare il presente provvedimento alla società ICEL mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  4. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviati la lettera di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e l'avviso di cui al precedente punto 2;
  5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2009;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), successivamente alla notifica di cui ai punti 2 e 3.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

23 febbraio 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis