Data pubblicazione: 26 febbraio 2009
Delibera 23 febbraio 2009
VIS 14/09
Approvazione di una verifica ispettiva nei confronti della società Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l.
Allegati:
Descrizione:
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91), in particolare, l'articolo 7;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in con modificazioni in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 maggio 1999, n. 61/99;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 132/00;
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2006, n. 85/06;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
- la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2009, ARG/elt 15/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 15/09).
Considerato che:
- alle imprese elettriche minori sono riconosciute integrazioni tariffarie secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 10/91;
- la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), ai sensi della richiamata legge n. 10/91, propone per l'approvazione da parte dell'Autorità le aliquote di integrazione tariffaria da riconoscere alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori);
- con deliberazione ARG/elt 15/09 l'Autorità ha determinato in via definitiva le aliquote di integrazione tariffaria relativamente agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 per alcune imprese elettriche minori tra le quali la società Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l. (di seguito: ICEL);
- con la deliberazione di cui al precedente alinea, l'Autorità ha rilevato che la società ICEL presenta un andamento dell'entità dell'integrazione tariffaria da riconoscere a consuntivo divergente e più elevato se confrontato con quello delle altre imprese;
- la Direzione Tariffe dell'Autorità, con comunicazione in data 23 febbraio 2009 trasmessa alla Direzione Vigilanza e Controllo, ha richiesto una verifica ispettiva presso la società ICEL;
- la verifica ispettiva ha lo scopo di accertare:
- con riferimento al periodo 1999 - 2006, la corretta rilevazione e attribuzione di costi e ricavi al servizio elettrico oggetto di integrazione tariffaria, anche in relazione alle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle imprese elettriche minori;
- la presenza di sussidi incrociati tra attività oggetto di integrazione tariffaria e altre attività;
- la corretta applicazione della vigente normativa tariffaria;
- la corretta applicazione della normativa vigente in materia di separazione contabile e amministrativa;
- lo stato di efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, anche mediante sopralluogo sugli impianti.
Ritenuto che sia opportuno l'avvio della verifica ispettiva per l'esecuzione degli accertamenti di cui sopra
DELIBERA
- di approvare la verifica ispettiva nei confronti della società ICEL secondo le modalità definite nel documento allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di disporre che le singole operazioni ispettive siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente da personale dell'Autorità, della Cassa e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, nonché da esperti nominati dall'Autorità aventi alta, comprovata e documentata esperienza nelle attività di verifica e controllo della contabilità industriale e dei bilanci, previa notifica, da eseguire entro il terzo giorno antecedente l'avvio delle attività ispettive, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
- di notificare il presente provvedimento alla società ICEL mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviati la lettera di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e l'avviso di cui al precedente punto 2;
- di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2009;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), successivamente alla notifica di cui ai punti 2 e 3.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
23 febbraio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis