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Data pubblicazione: 03 marzo 2009

Delibera 23 febbraio 2009

VIS 13/09

Intimazione ad adempiere agli obblighi previsti in tema di servizio di pronto intervento dall'articolo 25, comma 1, lettera b), della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 approvata con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 agosto 2008 - ARG/gas 120/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Viste:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 168/04 ed in particolare l'articolo 26, comma 1, lettere b) e c), del Testo integrato in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi gas);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2007, n. 185/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2008, ARG/gas 6/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 6/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2008, VIS 72/08 (di seguito: deliberazione VIS 72/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 120/08) e, in particolare, l'Allegato recante la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito: RQDG);
  • la deliberazione 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2008, VIS 110/08 (di seguito: deliberazione VIS 110/08) ;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2009, ARG/gas 16/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 16/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2009, VIS 12/09 (di seguito: deliberazione VIS 12/09).

Considerato che:

  • il servizio di pronto intervento gas costituisce un servizio essenziale per la sicurezza dei cittadini e dei clienti finali del gas, poiché solo attraverso di esso, se svolto tempestivamente e nel rispetto sia delle disposizioni stabilite in materia dall'Autorità nel Testo integrato, sostanzialmente confermate nella RQDG, che delle Linee Guida predisposte del Comitato Italiano Gas e pubblicate dall'Uni, si possono evitare incidenti da gas che potrebbero avere conseguenze molto gravi;
  • con la deliberazione VIS 110/08 l'Autorità ha avviato istruttorie formali per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pronto intervento nel servizio di distribuzione del gas naturale nei confronti di imprese distributrici in esito alle attività di controllo da parte della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dei dati e delle informazioni inviate dalle stesse aziende;
  • con le deliberazioni ARG/gas 6/08 e ARG/gas 16/09 l'Autorità ha determinato, rispettivamente per gli anni 2006 e 2007, gli incentivi per recuperi di sicurezza da riconoscere ai distributori di gas naturale che hanno aderito volontariamente al meccanismo di incentivazione definito dall'Autorità per promuovere i miglioramenti nella sicurezza del servizio e la determinazione di tali incentivi è avvenuta a seguito delle attività di controllo svolte dagli Uffici e di verifiche ispettive per l'effettuazione delle quali è risultato fondamentale il rispetto degli obblighi di servizio in tema di pronto intervento gas;
  • l'articolo 26, comma 1, lettere b) e c), del Testo integrato della qualità dei servizi gas dispone che l'impresa distributrice di gas attivi uno o più recapiti telefonici con linea fissa dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici e che la stessa comunichi tempestivamente i recapiti stessi ed ogni loro eventuale variazione all'Autorità con le modalità da essa definita;
  • l'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e d), della RQDG ha sostanzialmente confermato la disposizione di cui al precedente alinea, stabilendo l'obbligo per l'impresa distributrice di:
    1. disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici;
    2. pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento ed a comunicarli in forma scritta, per la dovuta informazione ai clienti finali, al venditore al momento della sua richiesta di accesso alla rete di distribuzione ed all'Autorità con le modalità da essa definite;
    3. nel caso di eventuale variazione dei recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, di pubblicazione immediata sul proprio sito internet dei nuovi recapiti telefonici ed alla loro tempestiva comunicazione in forma scritta ai venditori che svolgono l'attività di vendita sul suo territorio ed all'Autorità con le modalità da essa definite;
  • con riferimento all'articolo 25, comma 1, lettera b), della RQDG, i dati comunicati dalle imprese distributrici di gas all'Autorità per l'anno 2007:
    1. evidenziano il mancato rispetto di tali obblighi per le aziende di cui all'Allegato A;
    2. non attestano compiutamente il rispetto di tali obblighi per le aziende di cui all'Allegato B;
  • i numeri di pronto intervento comunicati all'Autorità dalle imprese distributrici di gas debbono ritenersi quelli attualmente in uso, stante l'obbligo per le imprese di comunicare all'Autorità ogni loro variazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera c), della RQDG;
  • la RQDG ha inoltre previsto che entro il 2012 tutte le imprese distributrici di gas naturale debbano partecipare alla disciplina dei recuperi di sicurezza con conseguenti premi o penalità a seconda del superamento o meno degli obiettivi di miglioramento definiti dall'Autorità;
  • il servizio di pronto intervento gas:
    1. è il canale utilizzato per effettuare i controlli della qualità del gas distribuito, in particolare per quanto riguarda il grado di odorizzazione, svolti dal Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza con il supporto tecnico e le attrezzature della Stazione Sperimentale per i Combustibili;
    2. risulta rilevante ai fini dei controlli e delle attività ispettive da effettuarsi ai fini della determinazione degli incentivi e delle penalità da assegnare ogni anno alle imprese distributrici di gas per recuperi di sicurezza sulla base di quanto stabilito in materia dall'Autorità nella RQDG;
  • con deliberazione VIS 12/09 l'Autorità, stante la rilevanza del servizio di pronto intervento ai fini della sicurezza del servizio di distribuzione del gas, ha approvato il programma di n. 50 (cinquanta) controlli nei confronti di imprese distributrici di gas e relativi al servizio di pronto intervento gas, da attuarsi entro il 31 dicembre 2009.

Ritenuto che:

  • sia necessario assicurare il rispetto degli obblighi di cui dall'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e d), della RQDG e pertanto sia necessario:
    1. intimare alle imprese distributrici di gas riportate in allegato A, che ancora non vi abbiano provveduto, l'attivazione entro il 31 marzo 2009 di uno o più recapiti telefonici con linea fissa dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici, così come previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b), della RQDG;
    2. richiedere alle imprese distributrici di gas riportate in allegato B che le stesse provvedano entro il 31 marzo 2009 ad ottemperare pienamente a quanto disposto dall'articolo 25, comma 1, lettera b), della RQDG, eliminando quindi ogni recapito telefonico che non sia con linea fissa;
  • il mancato rispetto di quanto disposto al precedente alinea costituisca presupposto per l'avvio di istruttoria formale volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di intimare alle imprese distributrici di gas riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e d), della RQDG entro il 31 marzo 2009;
  2. di chiedere alle imprese distributrici di gas riportate nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di ottemperare pienamente a quanto disposto dall'articolo 25, comma 1, lettera b), c) e d), della RQDG, eliminando quindi ogni recapito telefonico che non sia con linea fissa;
  3. di prevedere che il mancato rispetto di quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2 costituisca presupposto per l'avvio di istruttoria formale volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  4. di comunicare alle imprese distributrici riportate in Allegato A e B il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

 

23 febbraio 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati: